ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08890

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 636 del 13/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/06/2016
Stato iter:
15/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 15/06/2016
Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 15/06/2016
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 15/06/2016
Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/06/2016

DISCUSSIONE IL 15/06/2016

SVOLTO IL 15/06/2016

CONCLUSO IL 15/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08890
presentato da
SAVINO Sandra
testo di
Lunedì 13 giugno 2016, seduta n. 636

   SANDRA SAVINO e BRUNETTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, Enrico Zanetti, nel corso della trasmissione televisiva Agorà del 9 giugno 2016 in onda su Rai 3 ha invitato il presidente della Consob Giuseppe Vegas a dimettersi, a margine di quanto emerso nella trasmissione di Report, in onda su Rai 3 domenica 5 giugno, in merito al mancato utilizzo degli scenari di probabilità nel collocamento di titoli;
   a tal riguardo, è opportuno ricordare la puntata di Piazza Pulita su La7 del 21 gennaio 2016, in cui al Vice Ministro Zanetti è stata contestata la sua dichiarazione in cui, in passato, aveva fornito ampie rassicurazioni sulla circostanza che le obbligazioni subordinate sarebbero state garantite anche in caso di bail in;
   la Consob, come riportato su più quotidiani, ha inflitto, nel mese di maggio 2016, una multa di 495 mila euro a Veneto Banca; il Vice Ministro Enrico Zanetti, come apertamente sostenuto dallo stesso, è un socio di Veneto Barca a questo punto occorre capire se l'esternazione del Vice Ministro Zanetti dello scorso 9 giugno 2015 sia da ricondurre al suo ruolo politico ovvero a quello di esponente del Governo oppure a quello di socio di una Banca sanzionata dalla Consob; in ogni caso, al di là dell'opportunità che un Vice Ministro in carica si lanci in commenti sul vertice di un’Authority che ha aperto un dossier sulla banca di cui lo stesso è socio, in evidente conflitto di interesse, farebbe bene il Vice Ministro Zanetti, peraltro ai vertici di un dicastero importante come quello dell'economia e delle finanze, a documentarsi preventivamente per acquisire quella competenza che, nel caso di specie, ha secondo gli interroganti ampiamente dimostrato di non possedere;
   infatti, l'intervento del Vice Ministro Enrico Zanetti è stato commentato sul Sole 24 ore del 10 giugno 2016, dal giornalista Alessandro Plateroti, il quale, nell'ambito di un articolo dal titolo «Le frasi avventate e le certezze che servono», nello stigmatizzare quello che ha definito uno «scivolone» dell'esponente di Governo, sottolineando, altresì, come «per un viceministro essere competente su una certa materia non è obbligatorio», lo stesso Plateroti sottolinea come «lo scenario probabilistico evidenzia la percentuale di sicurezza nel guadagno o nella perdita di un bond rispetto al rischio di un BTp decennale: tesi suggestiva, ma fuorviante e smentita nei fatti. Non solo perché ogni banca creava il proprio modello di “scenario probabilistico” senza verifiche o riscontri dell’Authority, inficiandone così la credibilità, ma i risultati dell'esperimento furono pessimi: nella maggioranza dei casi, o i risparmiatori non tenevano conto del grado di pericolosità rilevato e compravano lo stesso i bond, o si fidavano di indici di guadagno altissimi e poi perdevano quasi tutto»;
   nell'ambito dello stesso articolo viene evidenziato che due bond emessi dalla Popolare di Vicenza nel 2009 e nel 2010 – in un periodo, quindi, in cui la crisi economica era nel massimo della sua virulenza – avevano «in grande evidenza lo scenario probabilistico: il guadagno potenziale sui BTp nell'emissione del 2009 era stato fissato dalla banca all'83,7 per cento mentre quello successivo dava una sicurezza di profitto all'80 per cento. Come stia oggi la Popolare di Vicenza è noto a tutti: la banca è quasi fallita e le obbligazioni sono in forte perdita rispetto al BTp e al prezzo di emissione.»;
   ancora più eclatante è un altro esempio riportato dal giornalista Plateroti, nell'ambito del suo articolo, in cui evidenzia che «ma il caso più grottesco è quello della Bcc di Bene Vagienna (Cuneo): l'istituto collocò tra i clienti nel gennaio 2011 un bond in cui lo scenario probabilistico fissava la certezza di guadagno al 71,5 per cento; dopo appena due anni la banca cooperativa fu commissariata dalla Banca d'Italia per evitare il fallimento.»;
   appare di tutta evidenza, quindi, che, contrariamente a quanto emerso dalla puntata di Report del 5 giugno 2016, l'utilizzo degli scenari probabilistici sembrerebbe costituire un grosso rischio per i risparmiatori e gli investitori, stante l'elevato grado di incertezza che li caratterizza, nonché per la scarsa comprensibilità degli stessi;
   infatti, anche un test condotto dalla Commissione europea nel 2015 ne ha riconosciuto il basso grado di comprensione;
   la stessa Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori (ADUC), con un comunicato dell'8 giugno 2016, ha evidenziato, con riguardo alla tabella contenente gli scenari probabilistici, che «In un mondo ideale quella tabella dovrebbe essere nella prima pagina di ogni prospetto informativo insieme ai dati essenziali che identificano il prodotto. Dobbiamo, però, dirci la verità. Nel breve periodo nel quale gli scenari probabilistici erano inseriti nei prospetti, ciò non ha impedito di vendere le solite schifezze regolarmente vendute dagli intermediari finanziari. Tanto per fare un esempio, il prospetto informativo del famigerato «Convertendo della Banca Popolare di Milano» (che ha fatto perdere molti soldi a decine di migliaia di piccoli risparmiatori) riportava che vi era il 68,5 per cento di probabilità di avere un rendimento negativo contro il 24,3 per cento di avere un rendimento superiore al tasso privo di rischio. Proprio all'inizio del prospetto informativo, era scritto a chiare lettere: «In quanto titoli strutturati illiquidi, le Obbligazioni sono destinate ad investitori esperti. Il grado di rischio dell'investimento finanziario è classificato «molto alto». Si invitano gli investitori a valutare attentamente le informazioni contenute nella presente Avvertenza, nei Fattori di Rischio nonché nell'intero Prospetto Informativo, al fine di effettuare, compatibilmente con il proprio profilo di rischio, un corretto apprezzamento dell'investimento. A tal fine si veda nella Nota di Sintesi, Paragrafo 6 e nella Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafo 4.3.1, del Prospetto Informativo, la tabella relativa agli scenari probabilistici a scadenza dell'investimento finanziario basati sul confronto con i possibili esiti dell'investimento in un'attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte temporale. Queste informazioni, facilmente reperibili, non hanno impedito a decine di migliaia di investitori di buttare i propri soldi sottoscrivendo una schifezza del genere»;
   lo stesso Consiglio di Stato, con Sentenza n. 05962/2012 Reg. Prov. Coll. del 27 novembre 2012, si è pronunciato in ordine alla non efficacia degli scenari di probabilità, rilevando, a seguito di una specifica CTU, disposta dal giudice, che «(...) lo scenario delle ipotesi diventerebbe talmente ampio da rendere debole qualsiasi stima, come del resto comprovato dal serrato dibattito sorto proprio sulla quantificazione di tale componente. Considerato peraltro che «....non si può limitare il rischio modello alla esistenza o meno di modelli di calcolo quantitativi comunemente utilizzati, in quanto ciascuna formula statistica necessita di opportune calibrazioni sulla serie di dati disponibili e il risultato finale è condizionato dalla qualità stessa del dato «input» e che "con riferimento al contratto in esame la mancanza di dati direttamente utilizzabili per il pricing alla stipula genera di certo un rischio modello del quale comunque non si è tenuto conto “(...)”»;
   tra l'altro, l'economista Angelo De Mattia, in un articolo dal titolo «Le risposte di Vegas sulla Consob» del 9 giugno 2016, scritto sull’Unità, nel mettere in dubbio la validità e non essenzialità degli scenari probabilistici, ha evidenziato che «se viene meno una tale condizione riguardante l'affidabilità degli scenari per ragioni massimamente tecniche o perché, comunque, sono molteplici e non affatto agevolmente prevedibili le variabili alla base degli scenari, allora tutta la querelle viene smontata come un castello di carta»;
   altro dato non trascurabile che viene posto in rilievo dal giornalista De Mattia, è quello secondo cui non bisogna dimenticarsi che «alla redazione di questi scenari sono interessate schiere di esperti, con tutto quel che ciò significa. Insomma (...) occorre evitare che lo strumento stesso finisca poi per trarre oggettivamente in inganno, pur volendosi perseguire finalità opposte»;
   a tal riguardo, in data 10 giugno 2016, è stato trasmesso, tra gli altri, al secondo firmatario del presente atto, indirizzato a tutti i capi gruppo di Camera e Senato, un esposto anonimo, con tanto di e-mail allegate, da cui emergerebbe che taluno dall'interno della Consob abbia attivamente preso parte a fornire elementi, documentazione, consigli a soggetti esterni per condizionare le decisioni della Commissione;
   dalla documentazione arrivata, quindi, anche ai parlamentari, la cui fondatezza deve essere, comunque, verificata, e c’è chi lo farà, emergerebbe che taluno, che avrebbe dovuto vigilare sugli scenari probabilistici, di fatto agiva per mettersi d'accordo proprio con quei soggetti su cui la Consob avrebbe dovuto vigilare o che comunque avrebbero probabilmente tratto un interesse economico diretto dall'utilizzo degli scenari probabilistici;
   l'economista Angelo De Mattia, in un articolo dal titolo «Al primo posto la tutela del risparmiatore» pubblicato sull’Unità in data 13 giugno 2016 ha sottolineato che «sarebbe anche interessante che alcuni organismi, che a suo tempo avevano avanzato dubbi e critiche sugli scenari ora si esprimessero, evitando di mantenersi defilati come se si trattasse solo di res inter alios.»,
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per accertare i fatti in premessa indicati, con particolare riguardo, ma non solo, alla compatibilità comunitaria dell'utilizzo degli scenari di probabilità nella scheda prodotto destinata agli investitori e nel prospetto e, ove gli stessi dovessero risultare compatibili con la disciplina europea di riferimento, alla preventiva ed oggettiva verifica della piena efficacia degli scenari probabilistici come strumento a tutela dei risparmiatori e degli investitori, anche alla luce di quanto rilevato in premessa. (5-08890)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08890

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Savino ed altri chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze quali iniziative intenda assumere per accertare la «compatibilità comunitaria dell'utilizzo degli scenari di probabilità nella scheda-prodotto destinata agli investitori e nel prospetto» e per verificare la «piena efficacia» degli stessi «come strumento a tutela dei risparmiatori e degli investitori».
  La questione è stata, almeno in parte, già affrontata in precedenti risposte ad altri atti di sindacato ispettivo. Il Governo è impegnato ad assicurare che le misure di tutela degli investitori siano effettivamente applicate e che possano, ove necessario, anche essere rafforzate. In tale prospettiva si deve tenere conto anche dell'evoluzione normativa a livello di Unione europea in materia di obblighi informativi nei confronti degli investitori sia nella prestazione dei servizi di investimento sia in materia di prospetti.
  In particolare, si tratta di provvedimenti adottati a livello di UE per alcune tipologie di prodotti finanziari quali le quote di fondi comuni di investimento (organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR), i prodotti di investimento al dettaglio pre-assemblati e i prodotti di investimento con base assicurativa, come ad esempio le polizze vita (il regolamento UE 1286/2014 è più noto con l'acronimo PRIIPs – Packaged Retail and Insurance Based Investment Products). Per tali categorie di prodotti, in particolare, è stato stabilito che l'informativa deve essere fornita ai clienti mediante un apposito documento sintetico contenente le informazioni-chiave (il cosiddetto KID – Key Information Document).
Tale documento riporta anche informazioni su adeguati scenari di performance dell'investimento e le ipotesi formulate per realizzarli. Il Regolamento PRIIPs ha delegato la Commissione europea ad emanare gli standard tecnici (RTS) attuativi della citata disposizione sulla base del parere reso in merito dalle tre autorità europee di supervisione dei mercati finanziari (ESMA, EBA ed EIOPA).
  Il 31 marzo 2016 il comitato congiunto delle tre Autorità ha rilasciato il proprio parere che prevede, sotto il profilo della rappresentazione dei rendimenti che il KID contenga tre scenari di performance che illustrino un range di possibili rendimenti sull'investimento ed in particolare: uno scenario favorevole, uno scenario intermedio, e uno scenario sfavorevole.
  Tali scenari dovranno essere calcolati sulla base di una metodologia probabilistica (diversa da quella sperimentata dalla Consob e a cui fa riferimento la citata comunicazione del marzo 2009 sui prodotti illiquidi) individuata al termine di un ampio dibattito e a seguito di una consultazione pubblica realizzata a livello europeo ed aperta a chiunque. Gli standard tecnici anzidetti dovrebbero essere adottati da parte della Commissione europea nelle prossime settimane.
  Inoltre, si rappresenta che nel corso del 2015 sono stati avviati i lavori finalizzati alla revisione della Direttiva 2003/71/CE (cosiddetta Direttiva Prospetto). Il 30 novembre 2015 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di Regolamento (1) che dovrà sostituire detta Direttiva e attualmente è in corso la procedura legislativa per l'approvazione presso le Istituzioni europee.

(1) COM(2015) 583 final.

  Fra gli obiettivi che tale proposta di Regolamento persegue vi è anche l'introduzione di una serie di semplificazioni della disciplina del prospetto. In particolare, per ciò che qui più rileva, si intende intervenire sulla nota di sintesi, contenendone la lunghezza a poche pagine (tre) e prevedendo l'utilizzo di un linguaggio non tecnico.
  Nell'ambito dei lavori di adozione del nuovo regolamento sul prospetto, è stata anche rappresentata la necessità che la nota di sintesi sia tendenzialmente allineata al formato del KID PRIIPs, con la facoltà riconosciuta all'emittente, nel caso di prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento PRIIPs, di sostituire l'informativa relativa al prodotto con le informazioni del KID e prevedendosi altresì la consegna obbligatoria della nota di sintesi al cliente.
  Per quanto concerne, più in generale, l'estensione del KID, ivi compresi gli scenari di performance, ad altre (o a tutte) le categorie di strumenti finanziari, la questione merita di essere affrontata a livello europeo, dopo aver valutato, in quella sede, costi e benefici degli scenari probabilistici.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

banca

banca popolare

buono del Tesoro