ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08887

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 636 del 13/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: PELILLO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BINI CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 13/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/06/2016
Stato iter:
14/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 14/06/2016
Resoconto BINI CATERINA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 14/06/2016
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 14/06/2016
Resoconto BINI CATERINA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/06/2016

SVOLTO IL 14/06/2016

CONCLUSO IL 14/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08887
presentato da
PELILLO Michele
testo di
Lunedì 13 giugno 2016, seduta n. 636

   PELILLO e BINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, nella particolare fattispecie dell'acquisto di immobili in corso di costruzione, non trova alcuna esplicita collocazione all'interno della disciplina normativa di riferimento;
   l'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 determina le condizioni necessarie per ottenere dette agevolazioni; tra queste, quella che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisce la propria residenza entro diciotto mesi dall'acquisto;
   la Corte di cassazione si è pronunciata in modo deciso, sostenendo che le agevolazioni per l'acquisto della prima casa sono usufruibili anche nel caso di acquisto di immobile in corso di costruzione (si vedano Cassazione civile n. 9149/00, 9150/00, 5297/01, 8163/02, 3604/03, 18300/04 e 10011/09);
   anche la prassi ministeriale ha avuto modo di esprimersi in aderenza al predetto indirizzo giurisprudenziale, laddove, con le circolari n. 19/E del 10 marzo 2001 e, da ultimo, n. 38/E del 12 agosto 2005, ha affermato, senza dubbi di sorta, che la condizione essenziale al fine di mantenere le agevolazioni fiscali relative alla prima casa, coincida con la dimostrazione dell'ultimazione dei lavori nei termini di decadenza del potere di accertamento dell'ufficio relativamente alla sussistenza dei requisiti per la fruizione dei predetti benefici (tre anni dalla registrazione dell'atto pubblico ex articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986); da ciò, pertanto, consegue, secondo la prassi ministeriale, che il potere di accertamento in capo all'ufficio (triennio decadenziale) inizi a decorrere dall'ultimazione dei lavori;
   ancora la Corte di cassazione, più di recente, con l'ordinanza n. 3507 dell'11 febbraio 2011 ha rigettato un ricorso dell'Agenzia delle entrate, indicando chiaramente che «... alla stregua del quadro normativo di riferimento e dei richiamati principi, al termine valorizzato in ricorso (18 mesi dall'acquisto) avente carattere meramente sollecitatorio, non può riconoscersi natura perentoria, cui riconnettere della decadenza, effetto che deve, invece, ricollegarsi solo all'inutile decorso del termine triennale...»;
   anche la Commissione tributaria regionale di Venezia, sezione XXIX, si è espressa con una pronuncia di merito in relazione alla problematica in questione, ovverosia alla determinazione del dies a quo far decorrere il termine dei diciotto mesi per trasferire la residenza;
   con sentenza n. 34 del 22 ottobre 2007 la predetta Commissione tributaria ha affermato, infatti, che in ipotesi di acquisto di immobile in corso di costruzione e partendo dalla pacifica ed assodata possibilità di usufruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, il termine dei diciotto mesi entro cui l'acquirente deve trasferire la residenza decorre non dalla registrazione dell'atto pubblico, ma dal giorno in cui detto immobile è divenuto effettivamente idoneo all'utilizzo ed al soddisfacimento dell'esigenza abitativa, avendo cura di indicare che i lavori devono essere ultimati entro tre anni dall'acquisto;
   il percorso logico-giuridico sviluppato dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, in assenza di riferimenti contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, ritiene di dover applicare le regole generali contenute nel codice civile, e segnatamente l'articolo 2964, che disciplina il computo della decadenza dal momento in cui il potere (o diritto) può essere esercitato;
   ancor più recentemente la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze n. 526 del 2011, pronunciata in data 12 dicembre 2012, ha ribadito gli esiti ai quali è pervenuta la Corte di Cassazione, riguardo alla caratteristica non perentoria ma di natura «meramente sollecitatoria» del termine dei 18 mesi;
   diverse commissioni tributarie e la stessa Corte di Cassazione ha o più volte riconosciuto l'impossibilità per causa di forza maggiore, del contribuente, a trasferire la propria residenza nell'abitazione acquistata nei termini previsti, avvalorando l'interpretazione che residenza e relativa costruzione o abitazione acquistata non possano essere tra loro scollegate;
   l'Amministrazione finanziaria avrebbe inviato alcuni avvisi di accertamento per recuperare l'indebito utilizzo delle agevolazioni (consistenti in IVA e imposta di registro ridotte, a seconda dei casi, oltre a interessi e sanzioni) sulla base del presupposto secondo il quale gli acquirenti che non hanno provveduto a trasferire la residenza nel comune entro 18 mesi dalla registrazione dell'atto pubblico di acquisto non sarebbero in regola;
   il requisito del trasferimento della residenza, spiega formalmente l'Agenzia delle entrate, non è da intendersi come trasferimento nell'immobile acquistato, ma, più genericamente, trasferimento nel territorio del comune dove l'immobile acquistato è ubicato;
   tale interpretazione, ovviamente, favorisce chi acquista l'immobile nel medesimo comune dove già risiede e penalizza maggiormente chi invece sta costruendo la propria abitazione in un comune nel quale non risiede, in quanto chi costruisce la propria prima casa nel comune in cui già risiede ha tre anni di tempo per costruirla, mentre chi non è già residente nel comune in cui sta costruendo ha solo 18 mesi, periodo entro il quale deve trasferire necessariamente la residenza per non perdere le agevolazioni concesse;
   l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate non sembra allinearsi a quanto indicato nelle citate sentenze, che richiamano la necessità di riconoscere l'impossibilità per causa di forza maggiore, del contribuente, a trasferire la propria residenza nell'abitazione acquistata nei termini previsti dalla legge;
   è del tutto evidente che occorre determinare con chiarezza, nel caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione, il giorno dal quale far decorrere il termine dei diciotto mesi utili per trasferire la residenza, al fine di potere usufruire delle citate agevolazioni fiscali;
   la soluzione del problema potrebbe essere conseguita prevedendo che il termine di 18 mesi per acquisire la residenza decorra dal momento in cui il comune rilascia il certificato di agibilità dell'immobile e quindi effettivamente la costruzione ha avuto termine, oppure prevedendo la decadenza dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa esclusivamente decorso un triennio dall'acquisto –:
   quali iniziative intenda assumere al fine di chiarire definitivamente che il termine dei diciotto mesi per trasferire la residenza, utile per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, qualora si tratti di acquisto di un immobile in corso di costruzione, decorre dalla data di rilascio del certificato di agibilità dell'immobile e salvaguardare in tal modo i contribuenti che si sono trovati, per causa di forza maggiore, impossibilitati a trasferire la propria residenza nell'abitazione acquistata nei termini previsti dalla legge.
(5-08887)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 14 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08887

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti segnalano la problematica relativa alla possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della «prima casa», nell'ipotesi di acquisto di immobili in corso di costruzione.
  Gli onorevoli rappresentano che detta fattispecie non trova alcuna esplicita collocazione all'interno della disciplina normativa di riferimento ma che la suddetta possibilità è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione la quale, con numerose sentenze (ex plurimis: sentenza n. 10011/2009), ha sostenuto che le agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» sono fruibili anche nel caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione.
  Tuttavia, gli onorevoli evidenziano che devono ancora registrarsi criticità in merito alla corretta individuazione del dies a quo dal quale decorre il termine di 18 mesi previsto dalla lettera a), della Nota 11-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico registro), per fissare la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato, qualora si tratti di un edificio in corso di costruzione.
  Pertanto, gli onorevoli chiedono di assumere iniziative volte a chiarire definitivamente che il termine dei 18 mesi per trasferire la residenza, utile per usufruire delle agevolazioni fiscali «prima casa», qualora si tratti dell'acquisto di un immobile in corso di costruzione, decorre dalla data di rilascio del certificato di agibilità dell'immobile, così da salvaguardare i contribuenti che si sono trovati per causa di forza maggiore impossibilitati a trasferire la propria residenza nell'abitazione acquistata entro i termini previsti dalla legge.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La disposizione di cui lettera a) alla nota II-bis), dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, prevede, tra le condizioni necessarie per usufruire delle agevolazioni «prima casa», solo quella che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto.
  Il possesso di tale requisito ovvero l'impegno a trasferire la residenza deve essere attestato dall'acquirente, mediante il rilascio di un'apposita dichiarazione nell'atto di trasferimento dell'immobile.
  Con particolare riferimento all'applicabilità di tale previsione normativa, nel caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione, la Corte di Cassazione, con recenti sentenze, ha avuto modo di precisare che non costituisce causa di forza maggiore la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, con la conseguenza che il mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato, nel termine di 18 mesi, costituisce l'inadempimento di un obbligo del contribuente, che determina la decadenza dal beneficio «prima casa» provvisoriamente accordato.
  In particolare, la Corte di legittimità ha affermato che: «La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, obbligo che va rispettato, pena la decadenza dall'agevolazione, pure da parte dell'acquirente di un immobile in corso di costruzione, non essendo ravvisabili, in assenza di specifiche disposizioni normative, plausibili ragioni per differenziare, ai fini della fruizione dell'agevolazione in esame, il regime fiscale di siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato, tenuto conto del congruo margine di tempo concesso dal legislatore ai fini dell'attuazione della destinazione dichiarata in seno all'atto» (cfr., sentenze 26 marzo 2014, n. 7067, e 7 ottobre 2015, n. 20042); l'unica deroga ammessa al suddetto obbligo di trasferire la residenza è costituita dalla «sopravvenienza di un caso di forza maggiore e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento» (cfr., sentenza n. 14399 del 7 giugno 2013).
  La Suprema Corte, con la sentenza 12 marzo 2015, n. 5015, ha altresì chiarito che: «... non integra l'evento inevitabile ed imprevedibile (e, dunque, una causa di forza maggiore), la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato».
  Pertanto, i comportamenti tenuti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate che hanno inviato avvisi di liquidazione per recuperare l'indebito utilizzo delle agevolazioni «prima casa», qualora gli acquirenti degli immobili in costruzione non abbiano provveduto a trasferire la residenza nel comune della relativa ubicazione entro 18 mesi dalla registrazione dell'atto pubblico di acquisto, devono ritenersi coerenti con la normativa di riferimento, così come interpretata dalla menzionata giurisprudenza di legittimità.
  Alla luce di quanto suesposto, l'Agenzia delle entrate sottolinea che non è possibile effettuare in via interpretativa il chiarimento auspicato dagli onorevoli interroganti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acquisto della proprieta'