ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08851

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 634 del 08/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2016
NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 09/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 08/06/2016
Stato iter:
09/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/06/2016
Resoconto NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 09/06/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 09/06/2016
Resoconto NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 10/06/2016

DISCUSSIONE IL 09/06/2016

SVOLTO IL 09/06/2016

CONCLUSO IL 09/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08851
presentato da
MANNINO Claudia
testo presentato
Mercoledì 8 giugno 2016
modificato
Venerdì 10 giugno 2016, seduta n. 635

   MANNINO, TERZONI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, ZOLEZZI, NUTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, all'articolo 17, sono state introdotte modifiche puntuali al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
   in seguito all'approvazione di una proposta emendativa — sottoscritta dai deputati Mannino, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi e Vignaroli — è stata inserita la lettera q-bis all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 contenente delle modifiche all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 rubricato «Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali»;
   con l'articolo 17, comma 1, lettera q-bis), è stato inserito, nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il comma 4-bis con lo scopo di prevedere un'ulteriore misura sanzionatoria nei confronti dei responsabili di abusi edilizi, consistente nell'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro, nel caso in cui il responsabile dell'abuso non ottemperi all'ordine di demolizione precedentemente ingiunto dall'amministrazione comunale;
   in base al nuovo comma 4-bis dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la sanzione è dovuta nella misura massima di 20.000 euro in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 27, comma 2, e in ogni caso se gli interventi interessano aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ed è stato, altresì, stabilito che la mancata o tardiva adozione del provvedimento sanzionatorio da luogo all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del dirigente o del funzionario inadempiente;
   in base al nuovo comma 4-quater dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 — inserito con la citata disposizione contenuta nel decreto-legge n. 133 del 2014 le regioni hanno la facoltà di aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal citato comma 4-bis, e di stabilire che le stesse sanzioni siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione;
   la novella legislativa si innesta all'interno di un quadro normativo definito dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 dalla normativa regionale in materia urbanistico-edilizia, e incide — per quel che concerne i profili di responsabilità dei dirigenti ovvero dei funzionari in servizio presso le amministrazioni competenti sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare delle amministrazioni locali;
   per effetto delle modifiche introdotte, la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione dell'abuso e di ripristino dello stato dei luoghi, una volta accertata, continua a costituire titolo per l'immissione in possesso dell'area in questione e, nei casi previsti, comporta, contestualmente, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria che, in base ad apposita normativa regionale, potrà essere reiterata periodicamente in caso di mancata demolizione dell'immobile abusivo;
   le modifiche alla normativa vigente, apportate in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2014, possono costituire una leva decisiva sia per contrastare la diffusione del fenomeno dell'abusivismo che continua a distruggere il territorio italiano, sia per sanzionare, più duramente, i responsabili di abusi edilizi che non vengono demoliti nonostante l'emissione, da parte delle amministrazioni competenti, delle ordinanze di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi;
   in riscontro all'interrogazione avente ad oggetto «Applicazione della normativa in materia di contrasto all'abusivismo edilizio (articolo 31 comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001)», presentata dal consigliere comunale di Milano Marco Cappato, l'assessore competente ha precisato che rispetto alle 4 ingiunzioni di demolizione notificate nel periodo compreso dall'11 novembre 2014 al 7 maggio 2015, la sanzione pecuniaria, quantificata in tutti e 4 i casi nella misura di 4.000 euro, è stata determinata applicando quanto previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;
   il citato articolo 16 della legge n. 689 del 1981, rubricato «Pagamento in misura ridotta», disciplina la modalità di calcolo delle somme dovute nel caso in cui il trasgressore provveda a pagare la sanzione prevista, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione;
   a giudizio degli interroganti, il ricorso al meccanismo utilizzato per determinare l'importo delle sanzioni nel caso vengano pagate entro il termine di 60 dalla contestazione immediata ovvero dalla notificazione della violazione, è incongruo rispetto alle finalità di una norma che intende inasprire le sanzioni a carico dei soggetti che realizzano abusi edilizi e si sottraggono all'ordine di demolizione e rimessione in pristino ingiunto loro dall'amministrazione, e ne riduce l'efficacia;
   in riscontro alla medesima interrogazione, l'assessore ha risposto al quesito relativo all'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 anche rispetto a interventi edilizi per i quali l'ordine di demolizione è stato irrogato prima dell'entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, scrivendo che «ai fini dell'applicazione della sanzione occorre che il fatto contestato avvenga in vigenza della normativa sanzionatoria richiamata, nello specifico l'accertamento dell'inottemperanza dell'ingiunzione a demolire»;
   appare necessario — al fine di rendere pienamente efficace la norma — fornire chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come da ultimo modificato con la legge n. 164 del 2014, ed in particolare sul metodo per la determinazione dell'importo della sanzione prevista;
   con la medesima finalità, occorre precisare che la sanzione pecuniaria debba trovare applicazione anche nei confronti dei responsabili di abusi edilizi per i quali l'ordine di demolizione è stato irrogato prima dell'entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, in tutti i casi nei quali le amministrazioni – successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 164 del 2014 – constatano che il medesimo ordine non è stato ancora eseguito, anche quando l'esecuzione del provvedimento è stata inizialmente sospesa per effetto di un'impugnazione, con eventuale accoglimento della richiesta di sospensiva, e successivamente respinta dal collegio giudicante adito –:
   se, alla luce delle sanzioni ad oggi emesse, intenda assumere iniziative affinché vengano precisate le modalità applicative della nuova normativa vigente ed i criteri per la determinazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. (5-08851)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-08851

  In via generale, quanto alle modalità applicative della normativa vigente in materia, si ritiene condivisibile, stante la natura amministrativa delle sanzioni previste, l'applicazione dei criteri e della modalità stabilite dalla legge n. 689 del 1981 in quanto normativa contenente principi generali al riguardo.
  Rispetto all'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nei confronti dei responsabili di abusi edilizi, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 164 del 2014, ha previsto l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Inoltre, l'articolo 1 della predetta legge n. 689 del 1981 stabilisce espressamente che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
  Ciò premesso, mi preme evidenziare che tutta la materia concernente il governo del territorio è stata trasferita per competenza alle regioni e agli enti locali (articolo 117 della Costituzione) e pertanto il MIT non è preposto al controllo degli abusi edilizi né alla irrogazione delle sanzioni nei confronti dei responsabili degli abusi medesimi, compiti questi dei competenti uffici comunali. Attualmente, la Direzione generale per la condizione abitativa ha, tra i propri compiti, quello dell'istruttoria riguardante i ricorsi straordinari in materia di abusivismo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

revisione della legge

sanzione economica

sanzione amministrativa