ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08733

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 628 del 20/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2016
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/05/2016
Stato iter:
14/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/06/2016
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 14/06/2016
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/05/2016

DISCUSSIONE IL 14/06/2016

SVOLTO IL 14/06/2016

CONCLUSO IL 14/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08733
presentato da
PISANO Girolamo
testo di
Venerdì 20 maggio 2016, seduta n. 628

   PISANO, PESCO, ALBERTI e VILLAROSA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 22, comma 1, lettera c), del testo unico sulle imposte dei redditi prevede che, dall'imposta lorda, si scomputano «le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente; le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui sono operate»;
   l'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, rubricato «scomputo delle ritenute», rinvia al citato articolo 22 quanto alla disciplina dello scomputo delle ritenute, a titolo d'acconto ai fini Ires;
   pertanto, nell'ipotesi in cui la ritenuta venga operata nell'anno successivo a quello di competenza del relativo ricavo o compenso, ma prima del termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, la predetta norma prevede che essa debba essere scomputata in tale dichiarazione;
   quantunque lo spirito della disposizione sia quello di consentire al contribuente la detrazione della ritenuta nello stesso periodo in cui è maturato il correlativo ricavo, in ossequio al principio di competenza che governa generalmente la tassazione del reddito di impresa, va rilevato, tuttavia, che tale sistema comporta notevoli complicazioni contabili per il soggetto sostituito, che dovrà, in ciascun esercizio, rilevare separatamente il credito erariale per ritenute di competenza dell'esercizio stesso da quello di competenza dell'esercizio precedente e riscontrare tale computo con quanto riportato nelle certificazioni uniche rilasciate dai propri sostituti di imposta, per poi iscrivere le ritenute afferenti ai due distinti periodi di imposta nelle corrispondenti dichiarazioni ai fini dell'Ires;
   tuttavia, va rilevato che il modello di certificazione unica non fornisce alcuna informazione sull'anno di competenza delle fatture pagate dal sostituto, limitandosi ad indicare semplicemente quello in cui la ritenuta è stata operata;
   ne, inoltre, tale informazione è deducibile in alcun modo dal modello 770, che, peraltro, a decorrere dal modello 2016 – relativo al periodo di imposta 2015 – si comporrà esclusivamente dei prospetti relativi ai versamenti delle ritenute, del riepilogo dei crediti e delle compensazioni e del prospetto inerente le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
   ne consegue che l'Agenzia delle Entrate non è in possesso di informazioni sufficienti a desumere, in coerenza con il dettato dell'articolo 22 del TUIR, i dati del contenuto delle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta; essa tuttavia esegue segnalazioni automatiche ai propri uffici provinciali, rilevando le incoerenze tra quanto risulta (per cassa) dalle dichiarazioni pervenute da parte dei sostituti e quanto dichiarato (per competenza) dai sostituiti: pertanto, l'Agenzia delle entrate non potrà che assoggettare ripetutamente le imprese sostituite al controllo formale ex articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, imponendo a quest'ultime l'onere dell'esibizione della documentazione cartacea a comprova della corretta detrazione delle trattenute, secondo il periodo di competenza dei correlativi ricavi;
   tale operazione, per i soggetti che emettono un numero molto elevato di fatture, ricevendo, di conseguenza, una mole altrettanto alta di corrispondenti incassi, può risultare oltremodo gravosa e costosa; essa risulta ulteriormente complicata dal fatto che ai sostituti di imposta è concesso di pagare i corrispettivi verso le imprese fornitrici anche in contanti, con il limite di pagamento che è stato per giunta elevato, dal 1o gennaio 2016, fino a 2.999,99 euro; pur tuttavia l'impresa fornitrice è tenuta ad accettarli se chiesto dal cliente essendo pienamente legittima nei limiti del suindicato plafond: come è noto, gli uffici finanziari, per prassi, non riconoscono a siffatta modalità di pagamento sufficiente qualità probatoria, a causa del difetto di tracciabilità, rinviando sistematicamente alle commissioni tributarie l'onere di certificare la veridicità di quanto dichiarato dai sostituiti;
   né va dimenticato che il carattere precettivo della disposizione – che impone al contribuente di operare la detrazione secondo il principio di competenza, fintanto che non sono spirati i termini per la dichiarazione del relativo periodo d'imposta – comporta la perdita del diritto alla detrazione in caso di omessa indicazione, a meno di non procedere ad una successiva dichiarazione integrativa, con conseguente aggravio di oneri;
   non sorprende, pertanto, che, il sistema di detrazione delle ritenute delineato dal citato articolo 22, comma 1, lettera c), del testo unico sulle imposte dei redditi sia all'origine di un considerevole contraddittorio tra Agenzia delle entrate e contribuenti, che sfocia sovente in lunghi e costosi contenziosi presso i diversi gradi della giurisprudenza tributaria; va rilevata anche l'infondatezza delle segnalazioni automatiche che l'Agenzia delle entrate invia ai sostituiti, costringendoli ad adoperarsi, con cadenza annuale, alla ricostruzione di tutte le transazioni di incasso, ad associarle alle relative fatture cui si riferiscono, a reperire tutti i certificati di ritenuta ottenuti ed a produrre tutta questa documentazione in forma cartacea; senza considerare l'onere aggiunto ai funzionari dell'Agenzia delle entrate e le migliaia di ore di lavoro necessarie per il controllo analitico di tutta la documentazione, siamo di fronte ad una vera e propria vessazione nei confronti delle imprese, con l'aggravante di essere fondata su fantasiose ricostruzioni dichiarative, condizione che pone seri dubbi sulla sostenibilità in giudizio della posizione dell'amministrazione finanziaria, con conseguenti ingenti danni anche in virtù della sempre più frequente condanna della stessa amministrazione, in caso di soccombenza, al pagamento delle spese legali;
   nella risposta all'interrogazione 5/05950 del 1o luglio 2015, il Governo, sentita l'Agenzia delle entrate, ha fornito i dati da cui si evince che sono state segnalate per il controllo formale ben 58.885 posizioni (relativamente alla sola annualità 2011) individuate per la presenza di ritenute non derivanti da lavoro dipendente e non riscontrate con i modelli 770; sempre nella stessa risposta si evince che dopo il controllo documentale effettuato dagli Uffici, n. 20.152 dichiarazioni sarebbero state variate, producendo esiti a favore dell'erario pari ad euro 48.469.417 è lecito dedurre, quindi che le restanti 38.733 sono in corso di definizione presso le competenti sezioni delle commissioni tributarie; si evince, pertanto, un fenomeno di massa sul quale il Governo non pone la giusta attenzione stimando, in soli 30 euro l'ora il costo orario per l'amministrazione finanziaria dei propri funzionari messi a spulciare le centinaia di migliaia di documenti e supposto che per ogni singola posizione siano necessarie mediamente 50 ore di lavoro si ottiene che una approssimativa stima del costo di questi accertamenti è di circa 88 milioni di euro, ben oltre le somme recuperate; se sommassimo a questi costi anche quelli necessari per sostenere la posizione dell'amministrazione finanziaria presso le commissioni tributarie ed il costo di eventuali giudizi sfavorevoli, siamo di fronte ad un vero e proprio danno erariale;
   ancora, con interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07528 del 27 gennaio 2016, è stato richiesto al Ministro delle finanze di valutare una possibile soluzione al problema rappresentato, rendendo facoltativa per il contribuente la scelta se detrarre le ritenute di competenza dell'esercizio precedente operate in quello successivo nella prima dichiarazione utile (secondo il principio di competenza), ovvero in quella relativa all'esercizio successivo (secondo il principio di cassa), tenuto conto che siffatto rimedio non comporterebbe onere alcuno alle casse erariali, risolvendosi esclusivamente in una semplificazione per i contribuenti e per l'amministrazione finanziaria;
   a tale domanda è stata fornita risposta negativa in data 28 gennaio 2016, sul presupposto, qui testualmente riportato, che: «Il meccanismo dichiarativo sin qui descritto trova, peraltro, il suo primario fondamento negli articoli 7 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 secondo cui l'imposta è dovuta per periodi d'imposta a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, verrebbe, quindi, svilito ove si ponesse, in capo al contribuente, la facoltà di decidere in quale dichiarazione dei redditi scomputare le ritenute d'acconto»;
   va certamente osservato che tale risposta è per gli interroganti insoddisfacente poiché lo stesso legislatore ha già previsto deroga al principio sancito dagli articoli 7 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, prevedendo per il sostituito di dover imputare nelle dichiarazioni riferite agli anni d'imposta successivi a quello di competenza tutte le ritenute di acconto subite in data successiva alla dichiarazione, anche se relative ad incassi su fatture degli anni precedenti. Non si capisce pertanto il senso ed il presupposto della contrarietà manifestata: la legge può essere certamente modificata;
   la legge n. 23 del 2014 (delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), aveva sollecitato l'individuazione, tra le altre cose, di soluzioni alle esigenze di semplificazione, certezza del sistema tributario e tutela dei diritti dei contribuenti rese oramai ineludibili alla luce del perdurante ciclo economico negativo cui sono sottoposti cittadini ed imprese;
   con decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 1 dicembre 2007 l'Unione europea ha istituito un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013), con l'obiettivo, tra gli altri, di «ridurre in modo permanente gli oneri di conformità per le amministrazioni fiscali e i contribuenti», a comprova della diffusa sensibilità esistente in ambito comunitario verso il problema della semplificazione fiscale e della riduzione dei costi e dei disagi che le legislazioni nazionali, confuse e pletoriche, causano alle proprie imprese e ai cittadini –:
   se non ritenga opportuno rivalutare la propria posizione in merito alla possibilità di consentire l'imputazione delle ritenute subite con il principio di cassa ovvero assumere iniziative per modificare gli obblighi dichiarativi, affinché l'amministrazione) finanziaria possa ricevere in modo automatico, attraverso le dichiarazioni trasmesse dai sostituti di imposta, le informazioni necessarie per la verifica del corretto scomputo delle ritenute ex articolo 22, comma 1, lettera c), del testo unico sulle imposte dei redditi, al fine di limitare al massimo gli oneri e i disagi conseguenti al controllo formale ex articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in un'ottica che privilegi la semplificazione degli adempimenti fiscali, la riduzione dei relativi costi di conformità e la certezza del diritto. (5-08733)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 14 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08733

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti ripropongono all'attenzione del Governo le criticità derivanti dalla disciplina di cui agli articoli 22 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), in merito allo scomputo delle ritenute a titolo d'acconto da parte delle società ai fini dell'IRES che determinerebbe notevoli complicazioni di carattere contabile e dichiarativo in conseguenza dello sfasamento temporale delle relative annotazioni, perdita del diritto alla detrazione in caso di omessa indicazione, salva la possibilità di effettuare una dichiarazione correttiva con conseguente aggravio di oneri.
  Pertanto, gli onorevoli chiedono se non ritenga opportuno rivedere la propria posizione in merito alla possibilità di consentire l'imputazione delle ritenute subite con il principio di cassa ovvero assumere iniziative per modificare gli obblighi dichiarativi, affinché l'amministrazione finanziaria possa ricevere in modo automatico, attraverso le dichiarazioni trasmesse dai sostituti di imposta, le informazioni necessarie per la verifica del corretto scomputo delle ritenute ex articolo 22, comma 1, lettera c).
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato in sede di risposta ai recenti atti di sindacato ispettivo richiamati dagli onorevoli interroganti, è opportuno preliminarmente osservare che la dichiarazione dei redditi costituisce lo strumento attraverso il quale rappresentare e mantenere la correlazione fra i redditi in essa dichiarati e l'imposta (Irpef o Ires) che sugli stessi deve essere assolta nel periodo d'imposta di riferimento.
  L'effettuazione della ritenuta a titolo d'acconto, costituendo una forma di prelievo anticipato rispetto alla nascita dell'obbligazione tributaria, fa sorgere in capo a chi la subisce un credito nei confronti dell'Erario, credito che, pertanto, viene fatto valere dal sostituito in sede di redazione della dichiarazione medesima.
  Le norme richiamate consentono, dunque, di rispettare tale correlazione attribuendo rilevanza a tutte le ritenute alla fonte operate fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (principio di competenza). Solo in via «eccezionale» e, cioè, nell'ipotesi in cui le ritenute siano operate dopo tale termine, le stesse potranno essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui sono state operate (principio di cassa).
  Deve quindi precisarsi che l'articolo 22 del TUIR è diretto a favorire il sostituito consentendogli di scomputare per «competenza», anziché per «cassa», la ritenuta subita. L'applicazione di tale norma comporta necessariamente un disallineamento temporale tra la dichiarazione del sostituito, in cui è imputato per competenza il reddito cui la ritenuta accede, e la dichiarazione del sostituto di imposta, relativa all'anno solare in cui la ritenuta è stata operata. Costituisce comunque onere del sostituito conservare la documentazione atta a dimostrare di aver effettivamente subito la ritenuta e tenerne conto in sede di predisposizione della dichiarazione, indipendentemente dall'imputazione per «competenza» o per «cassa» della ritenuta.
  L'Agenzia delle entrate evidenzia che il controllo formale operato dagli uffici si basa sulla certificazione rilasciata dal sostituto e, solo ove tale certificazione non sia esibita dal contribuente, si richiede la dimostrazione del pagamento del corrispettivo al netto della ritenuta.
  Pertanto, il problema sollevato dagli onorevoli interroganti, relativamente alla sussistenza di presunti oneri amministrativi gravanti sui contribuenti e connessi alla dimostrazione dell'incasso del corrispettivo al netto della ritenuta, appare residuale.
  L'Agenzia delle entrate evidenzia, altresì, che la predisposizione di modelli dichiarativi, che tengano conto del particolare regime delle ritenute effettuate sui redditi tassati per competenza, potrebbe essere utile per verificare l'allineamento dei dati rilevati nelle dichiarazioni dei redditi con quelli esposti nelle dichiarazioni dei sostituti. Tuttavia, detta procedura comporterebbe a carico di questi ultimi, maggiori complessità di compilazione, a causa della analiticità dei dati da inserire e da verificare, in contrasto con le attuali tendenze alla semplificazione degli adempimenti dichiarativi.
  Infine, in relazione all'affermazione degli onorevoli interroganti per cui l'Agenzia delle entrate «non potrà che assoggettare ripetutamente le imprese sostituite al controllo formale», si fa presente che i controlli sono effettuati a campione e non riguardano tutte le imprese che subiscono la tipologia di ritenuta in esame.
  In merito ai dati forniti dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interrogazione n. 5-05950 del 1o luglio 2015, si precisa che il numero comunicato, pari a 58.885 controlli formali effettuati per l'anno d'imposta 2011, concerne tutte le ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente. Tale dato, quindi, è riferibile solo per una parte minoritaria alla particolare tipologia di ritenute rappresentata dagli interroganti, riguardando soprattutto le ritenute sui redditi di lavoro autonomo.
  Di questi controlli, solo n. 20.152 hanno dato luogo a variazioni della dichiarazione, mentre per le restanti 38.733 posizioni non sono state operate «variazioni» e, di conseguenza, non sono stati effettuati recuperi d'imposta, né sono stati instaurati contenziosi.
  Inoltre, la valutazione dei costi del controllo formale rappresentata dagli onorevoli interroganti è sovrastimata, se si considera che il tempo unitario medio previsto per il controllo formale è pari a 45 minuti, rispetto alle 50 ore indicate dagli onorevoli interroganti.
  In ogni caso, l'Agenzia delle entrate sottolinea che la valutazione della proficuità dell'attività di controllo svolta ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 non può prescindere dal considerare anche l'effetto di deterrenza, diretto a prevenire i comportamenti evasivi, connaturato a tale tipologia di controlli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta