Legislatura: 17Seduta di annuncio: 627 del 18/05/2016
Primo firmatario: MASSA FEDERICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 18/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 19/05/2016 Resoconto MASSA FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 19/05/2016 Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) REPLICA 19/05/2016 Resoconto MASSA FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 19/05/2016
SVOLTO IL 19/05/2016
CONCLUSO IL 19/05/2016
MASSA e BORGHI. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. — Per sapere – premesso che:
con delibera n. 121 del 2001 il Cipe ha previsto, tra i «Sistemi stradali e autostradali», del «Corridoio Plurimodale Adriatico» l'adeguamento della strada provinciale 275 da Maglie a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce;
l'opera è stata inclusa nella Intesa Generale Quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Puglia, sottoscritta il 10 ottobre del 2003;
il 21 novembre 2003 è stata sottoscritta, ai fini della realizzazione dell'opera, una convenzione nella quale si precisava che l'opera sarebbe stata integralmente finanziata dalla regione Puglia, cosa che è puntualmente avvenuta;
il Cipe, con delibera n. 65 del 2007, ha approvato il piano degli investimenti allegato al contratto di programma 2007 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas, nel quale l'opera è stata inserita con una disponibilità di 152 milioni di euro;
con delibera n. 76 del 2009 il Cipe, ha approvato il progetto definitivo dell'opera;
in seguito ad un contenzioso giudiziario insorto tra regione Puglia ed Anas sul tracciato approvato, in data 3 marzo 2011 è stata sottoscritta un'intesa fra regione Puglia, Anas e provincia di Lecce nella quale è stato individuato il nuovo tracciato condiviso;
il nuovo tracciato è stato approvato e Anas ha espletato la relativa procedura di appalto;
l'appalto dei lavori è stato definitivamente aggiudicato con provvedimento in data 19 aprile 2012;
in esito all'aggiudicazione dell'appalto è insorto un complesso ed articolato contenzioso giudiziario che si è protratto per lungo tempo;
il contenzioso è stato definito, di recente, con sentenza del Consiglio di Stato n. 1798 del 2016, che rimette ad Anas la potestà di adottare il nuovo provvedimento di aggiudicazione, puntualmente definendo i criteri ed i parametri che, a tal fine, devono essere considerati;
i tempi di realizzazione dell'opera si sono già protratti ogni ragionevole limite: ora, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, esistono tutte le condizioni perché Anas provveda, in tempi rapidissimi, alla nuova aggiudicazione –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere affinché venga tempestivamente adottato il provvedimento di aggiudicazione per l'adeguamento della strada provinciale 275 da Maglie a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, evitando in tal modo che si determini, con ciò assumendo le relative responsabilità, la perdita del finanziamento. (5-08718)
In risposta al quesito posto, ANAS, in qualità di gestore della strada statale 175, ha comunicato quanto segue.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1798 del 5 maggio scorso, ha confermato la sentenza n. 2447 del TAR Puglia-Lecce, nella parte in cui questa aveva cassato il provvedimento dell'ANAS relativo all'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto lavori per l'adeguamento della SS 275, da Maglie a Santa Maria di Leuca, all'ATI CCC, con risoluzione del contratto già stipulato e contestuale aggiudicazione dell'appalto all'ATI Matarrese.
Ad oggi, quindi, l'aggiudicatario dell'appalto risulta essere l'ATI CCC poiché, a seguito dell'annullamento dell'atto di ritiro, «rivivono» l'aggiudicazione in favore della citata Associazione Temporanea e il relativo contratto di appalto.
Ciò posto:
l'aggiudicazione all'ATI CCC è viziata da macroscopiche illegittimità, come accertato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3344 del 2014;
secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1798 del 2016, l'illegittimità dell'aggiudicazione non esaurisce, in sé, l'onere motivazionale del provvedimento di annullamento che, invece, a seguito di una comparazione fra gli interessi coinvolti, deve essere giustificato da un preminente interesse pubblico all'annullamento dell'aggiudicazione;
la stessa sentenza n. 1798 rileva che, con riferimento alle riproposizione di censure non esaminate dal giudice amministrativo pugliese, il profilo relativo alla regolarità contributiva e fiscale della Matarrese SPA, e dei suoi riflessi sulla cessionaria Matarrese srl, esulano dall'accertamento contenuto nella sentenza n. 3344/2014 e che, in relazione all'annullamento del provvedimento di ritiro in autotutela esso potrà e dovrà essere valutato in sede di riesercizio del potere, naturalmente con salvezza di ogni valutazione concernente sopravvenienze connesse alle segnalate indagini penali in corso;
l'ANAC ha avviato sulla precitata procedura di gara un'attività ispettiva e di vigilanza, comunicando a dicembre 2015 che dagli accertamenti condotti sono emersi elementi di forte criticità riguardo le fasi di programmazione, progettazione e affidamento delle opere in oggetto, nonché ulteriori elementi che potrebbero esprimere profili di carattere penale e di danno erariale;
sono inoltre pendenti procedimenti dinanzi alla Corte dei conti di Roma, alla Corte dei conti di Bari, alla Procura della Repubblica di Roma e alla Procura della Repubblica di Lecce.
Tutto ciò premesso, la società ANAS informa di ritenere indispensabile procedere a un'attenta valutazione delle motivazioni contenute nella sentenza e del quadro complessivo della vicenda, anche alla luce di quanto espresso in merito da ANAC.
Il MIT è a tutt'oggi in attesa di ricevere gli elementi conoscitivi richiesti alla società ANAS e, considerati i gravi fatti emersi anche in sede di ispezione da parte dell'ANAC, resta in attesa degli sviluppi dei procedimenti giurisdizionali pendenti in sede penale e contabile.
Da ultimo, si condividono le preoccupazioni espresse nell'atto di sindacato ispettivo e si auspica che a breve possano venire a definizione i contenziosi pendenti così da portare a compimento un'opera pubblica importante per il territorio.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rete stradale
aggiudicazione d'appalto
gara d'appalto