ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08645

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 622 del 11/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: PELILLO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FANUCCI EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/05/2016
Stato iter:
12/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 12/05/2016
Resoconto FANUCCI EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 12/05/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/05/2016
Resoconto FANUCCI EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/05/2016

SVOLTO IL 12/05/2016

CONCLUSO IL 12/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08645
presentato da
PELILLO Michele
testo di
Mercoledì 11 maggio 2016, seduta n. 622

   PELILLO e FANUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto 19 gennaio 2016, n. 63, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 4 maggio 2016, che regolamenta la disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, in relazione a peculiari fattispecie, sembrerebbe non prevedere una procedura atta a sanare alcuni obblighi formali non adempiuti, fra cui la presentazione della documentazione attestante la fine del tirocinio dei revisori contabili e della domanda di iscrizione all'albo dei revisori legali;
   al riguardo, nel caso in cui si sia svolta la pratica presso un dottore commercialista e revisore contabile, e contestualmente sia avvenuta l'iscrizione sia all'albo dei praticanti dottori commercialisti, sia all'albo dei revisori contabili, qualora al termine del tirocinio dei dottori commercialisti e dei revisori contabili si sia sostenuto con successo l'esame da dottore commercialista, equipollente a quello dei revisori contabili e successivamente si sia provveduto all'iscrizione presso l'albo dei dottori commercialisti, senza aver presentato alcuna documentazione attestante la fine del tirocinio dei revisori contabili, né alcuna domanda per l'iscrizione all'albo dei revisori legale dei conti, l'iscrizione all'albo dei revisori legali non risulterebbe perfezionata per un mero vizio formale;
   nonostante siano presenti tutti i requisiti sostanziali, ovvero l'attestato di pratica da tirocinante per revisore legale regolarmente svolta e l'esame sostenuto e superato, l'iscrizione all'albo dei revisori non risulterebbe perfezionata –:
   quale sia la procedura per sanare gli obblighi formali non adempiuti, ovvero la presentazione della documentazione attestante la fine del tirocinio dei revisori contabili e della domanda di iscrizione all'albo dei revisori legali, al fine di procedere all'iscrizione all'albo dei revisori medesimi. (5-08645)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 12 maggio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08645

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Pelillo ed altri chiedono quale sia la procedura per sanare gli obblighi formali non adempiuti, ovvero la presentazione della documentazione attestante la fine del tirocinio dei revisori contabili e della domanda di iscrizione all'albo dei revisori legali, al fine di procedere all'iscrizione all'albo dei revisori medesimi.
  Al riguardo, occorre premettere che il Decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2016, disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale da revisore legale, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010.
  Tale disposizione primaria prevede che il regolamento interministeriale di attuazione, recentemente adottato, definisca, in particolare:
   a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;
   b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;
   c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;
   d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.

  Pertanto, esula dall'applicazione del regolamento de quo – ed avrebbe inevitabilmente assunto profili di illegittimità – la disciplina concernente altre fattispecie, quali lo svolgimento del tirocinio triennale e gli adempimenti richiesti per l'accertamento del regolare tirocinio, già oggetto di precedente regolazione secondaria in attuazione dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 39 del 2010.
  Quanto all'eventuale riconoscimento «a posteriori» di un periodo di tirocinio professionale occorre ribadire che l'attuale quadro normativo in materia di revisione legale osta allo svolgimento di periodi di pratica svolti in difetto della formale iscrizione nel relativo Registro, istituito per gli aspiranti revisori contabili (oggi legali) ininterrottamente fin dal 1997. L'articolo 10 del decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012 stabilisce, infatti, che «Il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro».
  Risulta conseguentemente abrogato l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2000, il quale consentiva all'atto dell'iscrizione, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, l'accertamento di un periodo di tirocinio svolto anteriormente all'iscrizione.
  Tale assetto, volto a prevedere un percorso formativo ad hoc per coloro che aspirano ad esercitare la revisione legale, si giustifica sia in ragione della maggiore specificità e professionalità imposta dalle norme comunitarie per la pratica della revisione – pratica che non è automaticamente sovrapponibile all'attività svolta dal dottore commercialista, come autorevoli organi giurisdizionali hanno avuto modo di riconoscere, sia soprattutto in ragione dell'ormai conclamato disallineamento tra i periodi di pratica professionale. Non pare, infatti, inopportuno evidenziare il diverso orizzonte temporale in cui si svolge il tirocinio da dottore commercialista (18 mesi, come introdotto a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012), rispetto al tirocinio da revisore legale, la cui durata minima è fissata in 36 mesi per espressa previsione della direttiva europea 2006/43/CE.
  Eventuali eccezioni al quadro sopra delineato, oltre a non trovare alcun idoneo riferimento normativo, comporterebbero inevitabilmente una disparità di trattamento tra coloro i quali hanno svolto un tirocinio da revisore secondo le modalità e le forme previste dall'Ordinamento, nel rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti, e chi, invece, fonda il diritto all'iscrizione nel Registro dei revisori legali sul presupposto di poter vedere riconosciuto un tirocinio anche a posteriori, mediante presentazione di una mera «autocertificazione», e al di fuori di ogni potere di vigilanza in itinere da parte dell'Autorità pubblica in ordine al corretto svolgimento del tirocinio medesimo.
  Premesso quanto sopra, si ritiene che nel caso prospettato nel quesito posto dall'interrogante, ossia nell'ipotesi in cui un aspirante revisore legale abbia svolto un periodo di pratica professionale opportunamente certificato quale dottore commercialista, si sia abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista e intenda iscriversi presso il Registro dei revisori legali, ciò non può che avvenire nel rispetto di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente, ivi incluso lo svolgimento di un regolare tirocinio da revisore legale, documentabile attraverso specifico attestato di compiuto tirocinio rilasciato dall'Amministrazione competente.
  Con riferimento, infine, alle procedure da osservare per la sanatoria di eventuali obblighi normativi non adempiuti in materia di tirocinio, non può che farsi rinvio alle ordinarie procedure previste dal decreto ministeriale n. 146 del 2012, le cui disposizioni disciplinano, senza apparenti lacune normative, tanto le modalità di iscrizione ed il contenuto proprio del tirocinio da revisore, quanto le modalità con le quali un soggetto, nel presupposto che risulti regolarmente iscritto, può sanare l'eventuale inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti ed i relativi limiti temporali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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