ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08510

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 614 del 27/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: PELILLO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIULIETTI GIAMPIERO PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/04/2016
Stato iter:
28/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 28/04/2016
Resoconto GIULIETTI GIAMPIERO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 28/04/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/04/2016
Resoconto GIULIETTI GIAMPIERO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/04/2016

SVOLTO IL 28/04/2016

CONCLUSO IL 28/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08510
presentato da
PELILLO Michele
testo di
Mercoledì 27 aprile 2016, seduta n. 614

   PELILLO e GIULIETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il comune di Tuoro sul Trasimeno (PG) nel 2013 ha approvato in consiglio comunale il regolamento istitutivo dell'imposta di sbarco e con deliberazione di giunta comunale del 13 ottobre 2015 ne ha determinato importo e decorrenza fissando quest'ultima del mese di marzo 2016;
   il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato una propria risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016 avente per oggetto: articolo 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015. Sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti;
   in tale risoluzione si stabilisce: «Pertanto nel caso in cui il comune avesse già applicato nel 2015 l'imposta di sbarco e avesse istituito nel 2016 il nuovo contributo di sbarco, quest'ultimo non si applica per le parti difformi e ampliative a quanto precedentemente disciplinato dal singolo regolamento comunale in materia di imposta di sbarco. È possibile, inoltre continuare a mantenere l'imposta di sbarco già applicata dal comune nel 2015, nei limiti previsti dalla precedente normativa e dal regolamento comunale istitutivo del tributo, nell'ipotesi in cui il comune non abbia ancora introdotto il contributo di sbarco»;
   si tratta di una questione che può assumere rilevanza più generale del singolo caso di specie –:
    se la riscossione del tributo (il consiglio comunale di Tuoro sul Trasimeno nel 2013 ha approvato il regolamento istitutivo dell'imposta di sbarco e con deliberazione di giunta comunale del 13 ottobre 2015 ne ha determinato importo e decorrenza fissando quest'ultima nel mese di marzo 2016) nel corrente anno solare sia conforme alla normativa vigente. (5-08510)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08510

  Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti chiedono se sia corretta la riscossione dell'imposta di sbarco nell'anno 2016 da parte del Comune di Tuoro sul Trasimeno, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 26 della legge che sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
  Gli Onorevoli interroganti segnalano infatti che il menzionato comune nel 2013 ha approvato il regolamento istitutivo dell'imposta di sbarco e, successivamente, con deliberazione della giunta comunale del 13 ottobre 2015 ha determinato importo e decorrenza dell'imposta fissando quest'ultima nel mese di marzo 2016.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze rappresenta quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 12 del 26 marzo 2013, il Comune di Tuoro sul Trasimeno ha previsto, in fase di prima attuazione che l'imposta di sbarco decorra dalla data di approvazione del regolamento stesso e che venga applicata nella misura di euro 0,70 per ogni passeggero, rinviando, poi, alla deliberazione della giunta la determinazione a regime del quantum.
  Il Dipartimento precisa, altresì, che dagli atti in suo possesso non risulta che il Comune abbia modificato per gli anni 2014 e 2015 la misura dell'imposta già applicata, con la conseguenza che, in virtù dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per tali anni ha continuato a trovare applicazione la medesima misura di imposta pari a 0,70 euro per passeggero stabilita nel citato regolamento.
  Per l'anno 2016, il Comune, con deliberazione della giunta comunale n. 129 del 13 ottobre 2015 ha di nuovo stabilito la misura dell'imposta in 0,70 euro per passeggero.
  Dal confronto delle due deliberazioni agli atti può rilevarsi che, per l'anno in corso, il Comune ha inteso confermare la stessa misura di imposta già applicata a decorrere dal 2013 e, pertanto, non si riscontra alcun contrasto con le disposizioni del cosiddetto blocco dell'aumento delle aliquote dei tributi disciplinato nei commi 26 e 28 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, commentati nella risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016 del Dipartimento delle Finanze.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

comune

amministrazione locale