ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08458

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 610 del 20/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: GUERRA MAURO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 20/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 20/04/2016
Stato iter:
19/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/05/2016
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 19/05/2016
Resoconto GUERRA MAURO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/04/2016

DISCUSSIONE IL 19/05/2016

SVOLTO IL 19/05/2016

CONCLUSO IL 19/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08458
presentato da
GUERRA Mauro
testo di
Mercoledì 20 aprile 2016, seduta n. 610

   GUERRA e BRAGA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   ACSM-AGAM spa (gestore uscente) ha perso la gara indetta nel 2011 dal comune di Como per la distribuzione del gas in città. La gara è stata vinta da 2iRetegas spa che, previa firma del contratto, subentrerà nella gestione della rete di distribuzione del gas a partire dal 1o maggio 2016;
   gara suddetta è stata indetta con determinazione n. 148 del 25 febbraio 2011 e con determinazione n. 505 del 2 maggio 2011 antecedenti all'avvio delle gare Atem previste dal decreto legislativo 164 del 2000;
   il bando di gara prevedeva che la ditta subentrante si impegnasse ad «attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la prestazione» e «al rispetto degli obblighi sulla tutela dell'occupazione del personale addetto alla gestione locale degli impianti del gestore uscente con l'obbligo di assunzione del personale secondo quanto meglio specificato nella lettera di invito e secondo l'articolo 28 D.Lgs. 164/2000»;
   in data 24 febbraio 2011, il comune di Como e le organizzazioni sindacali firmavano accordo che prevedeva che il comune di Como si impegnasse a inserire nel bando di gara «l'obbligo per l'azienda che subentra di riconoscere il passaggio automatico dei rapporti di lavoro – senza soluzione di continuità – attraverso l'assunzione di tutto il personale sia operativo che amministrativo del gestore uscente alle medesime condizioni, normative, economiche, professionali e previdenziali, comunque non inferiori a quelle già riconosciute sia quelli derivanti dal CCNL settore gas/acqua». Tale clausola tuttavia non è stata prevista nel bando citato;
   il citato articolo 28 del decreto legislativo 164 del 2000 rinvia ad un decreto interministeriale successivamente emesso (decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1o aprile 2011 «Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'articolo 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas») che all'articolo 2 afferma che «il personale – omissis – è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio»;
   in data 4 aprile 2016 il gestore uscente ha comunicato alle organizzazioni sindacali e al gestore subentrante l'elenco delle n. 34 unità di personale che saranno licenziate e successivamente riassunte da parte del gestore entrante nel mese di aprile 2016 nel rispetto della normativa vigente;
   per tutti i 34 dipendenti si pone il problema della necessità che nel passaggio non vengano meno ne vengano ridotti, a seguito delle mutate normative, diritti e tutele precedentemente acquisite, mentre molti dipendenti dovranno altresì affrontare il problema della ricongiunzione previdenziale, essendo iscritti alla posizione Inpdap, ricongiunzione ingiustamente e insostenibilmente molto onerosa nonostante siano stati versati i contributi;
   le conseguenze di eventuali cambi di gestione della rete di distribuzione del gas si ripercuotono ora sui lavoratori di ACSM-AGAM Spar, ma in prospettiva potrebbero riguardare tutti i lavoratori oggetto di licenziamento e riassunzione a causa degli esiti delle future gare ATEM che ben potrebbero determinare cambi di gestione –:
   se e quali iniziative per quanto di competenza, intendano, assumere affinché le conseguenze della giusta concorrenzialità nella gestione del servizio di distribuzione del gas non debbano ripercuotersi sui lavoratori che si troverebbero a sostenere i costi di una eventuale ricongiunzione a fronte di contributi previdenziali già pagati (non figurativi) e ad essere riassunti con contratti meno favorevoli nonostante muti il solo datore di lavoro e non l'attività lavorativa;
   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per prevedere che eventuali interventi correttivi possano essere applicati anche ai lavoratori soggetti a licenziamento e riassunzione prima dell'entrata in vigore di detti interventi.
(5-08458)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 maggio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-08458

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Guerra, concernente la tutela sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori impegnati nella distribuzione del gas nel comune di Como a seguito del subentro di un nuovo gestore del servizio, ricordo che nell'anno 2011 è stato effettuato un bando di gara, a procedura ristretta, avente per oggetto la concessione del servizio pubblico locale di gestione rete, impianti, dotazioni ed erogazione del gas naturale nel territorio del comune di Como. Trattasi di concessione di servizi in appalto pubblico per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale nel suddetto comune.
  Il comune di Como, espressamente interpellato, ha riferito che con decorrenza 30 aprile 2016 il rapporto di lavoro di 34 dipendenti di cui 28 dipendenti di AARGA Spa (partecipata al 100 per cento da ACSM S.p.A.) e 6 dipendenti di ACSM AGAM Spa è stato risolto, ai sensi del decreto ministeriale 21 aprile 2011, con passaggio diretto e immediato – a far data dal 1o maggio 2016 – alla Società 2I Rete Gas Spa, gestore subentrante come risulta dal contratto stipulato il 26 aprile 2016. Ciò ha comportato il licenziamento da parte del gestore uscente e l'assunzione dei lavoratori da parte del gestore subentrante senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro e alle stesse condizioni economiche godute presso il precedente gestore.
  Preciso, infatti, che il decreto ministeriale 21 aprile 2011 reca disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas. In particolare, l'articolo 2 concernente la tutela dell'occupazione del personale dispone che «il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio».
  La suddetta norma, prevedendo il passaggio diretto e immediato del personale al gestore subentrante, comporta l'impossibilità per 2I Rete Gas di mantenere l'iscrizione previdenziale all'ex INPDAP. L'impossibilità di prosecuzione versamento dei contributi previdenziali all'ex INPDAP, secondo il comune di Corno, riguarda 16 dei 34 dipendenti interessati dal trasferimento.
  Non potendo essere mantenuta l'iscrizione all'ex INPDAP, il personale interessato, per garantirsi una pensione calcolata sulla base anche dei contributi versati come iscritto all'ex INPDAP dovrà procedere alla ricongiunzione dei contributi previdenziali.
  Sul punto, segnalo che è stato più volte richiesto al Governo di considerare la possibilità di modificare l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui ha reso oneroso l'istituto della ricongiunzioni modificando a previgente disciplina che sanciva il generale principio della gratuità. Infatti, fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici «alternativi» avveniva senza oneri per il richiedente.
  Il Legislatore al fine di prevenire comportamenti elusivi, con il decreto-legge n. 78 del 2010, ha introdotto, a decorrere dal 1o luglio 2010, l'onerosità della ricongiunzione.
  Tuttavia, gli effetti della norma sono andati ben oltre le intenzioni rendendo, in molti casi, le ricongiunzioni nella loro applicazione pratica eccessivamente onerose.
  Faccio presente, inoltre, che se la ricongiunzione risulta onerosa, è tuttavia gratuita la totalizzazione di vecchiaia o di anzianità con calcolo della prestazione secondo il metodo contributivo che permette di sommare i contributi esistenti presso più gestioni in modo da conseguire quote di pensione, a carico delle gestioni interessate.
  Voglio ricordare, inoltre che una soluzione parziale è stata realizzata con la legge n. 228 del 2012 che consente, al lavoratore che ha versato i contributi in diverse gestioni e non è in possesso dei requisiti per ottenere la pensione in nessuna di esse, di cumulare gratuitamente i contributi al fine di poter accedere alla pensione.
  Su questo tema così complesso, il Governo ha avviato una riflessione con le conseguenti valutazioni di costo sulla possibilità di estendere a tutti il principio contenuto nella legge n. 228 del 2012. Pertanto posso confermare che è volontà del Ministero del lavoro di promuovere e cogliere iniziative normative che consentono di affrontare la questione individuando soluzioni concrete e ragionevoli al fine di dare risposte alle persone interessate.
  Da ultimo, segnalo che anche il Ministero dello sviluppo economico, espressamente interpellato al riguardo si è reso disponibile ad un confronto per poter risolvere i problemi di ricongiunzione previdenziale descritti, nonché per il mantenimento delle tutele contrattuali nel transito al nuovo concessionario, coinvolgendo eventualmente anche la propria Direzione Generale competente che sul tema ha aperto un tavolo con le associazioni sindacali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

distribuzione d'energia

distribuzione del gas

conservazione del posto di lavoro