ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08287

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 599 del 31/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: SCUVERA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 31/03/2016
Stato iter:
07/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/06/2016
Resoconto BELLANOVA TERESA ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 07/06/2016
Resoconto SCUVERA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/03/2016

DISCUSSIONE IL 07/06/2016

SVOLTO IL 07/06/2016

CONCLUSO IL 07/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08287
presentato da
SCUVERA Chiara
testo di
Giovedì 31 marzo 2016, seduta n. 599

   SCUVERA. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   i sistemi di distribuzione chiusi (Sdc) sono quelli all'interno di siti industriali o commerciali che distribuiscono energia elettrica a più utenze non civili;
   l'autoproduzione energetica da parte delle imprese rappresenta un importante strumento per la promozione di nuovi modelli di business e di sostegno all'industria, e va sostenuto con agevolazioni economiche e un quadro normativo certo e chiaro;
   in materia di regolamentazione della generazione distribuita e, in particolare, di sistemi di distribuzione chiusi (Sdc) e sistemi efficienti di utenza (Seu) il Governo ha risposto ad una interrogazione in commissione attività produttive del Senato, in data 12 gennaio 2016;
   dalla risposta, a giudizio dell'interrogante, emerge l'intenzione di privare gli impianti di generazione distribuita di ogni benefico tecnico ed economico, attraverso l'abrogazione della normativa relativa ai sistemi efficienti di utenza che oggi consente la sostenibilità degli impianti da fonti rinnovabili;
   l'effetto di tale abrogazione sarebbe infatti l'eliminazione progressiva dell'esenzione, parziale o totale, del pagamento degli oneri di sistema. In definitiva, tutte le utenze elettriche dovrebbero pagare tali oneri, senza distinzione tra energia prelevata dalla rete nazionale o autoprodotta;
   la normativa vigente non pare violare le regole europee sugli aiuti di Stato e, nei sistemi efficienti di utenza, l'energia prelevata dalla rete è soggetta esattamente alla stessa imposizione tariffaria in termini di prelievo per gli oneri generali prevista per tutte le altre unità di consumo;
   la distribuzione di energia elettrica autoprodotta negli edifici non residenziali deve considerarsi come sistema di distribuzione chiuso ammesso dalla normativa europea, poiché i presupposti dei sistemi di distribuzione chiusi prevedono che tali sistemi di distribuzione siano in ambito limitato, si riferiscano a utenze non residenziali e vi siano ragioni tecniche che giustifichino la rete interna (articolo 28 della direttiva 2009/72);
   si può garantire l'efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata (specialmente quando proviene da fonte non programmabile come quella fotovoltaica) solo attraverso la possibilità di alimentare un numero di utenze sufficienti a garantire la massimizzazione dell'autoconsumo, come stabilito, a pagina 10, della nota interpretativa del 2010 della Commissione europea in relazione alla direttiva 2009/72/CE;
   per quanto finora esposto, i sistemi di distribuzione chiusi sono previsti dalla normativa europea per consentire negli edifici non residenziali, con una pluralità di utenti, l'autoconsumo di energia, che è, a sua volta, una misura di efficienza energetica, necessaria per gli obiettivi comuni di incremento delle prestazioni energetiche degli edifici (l'energia residua negli edifici a energia quasi zero, ai sensi della direttiva 2010/31, va prodotta in loco da fonte rinnovabile) e per massimizzare l'efficienza energetica (articolo 15 e allegato XI alla direttiva 2012/67);
   l'articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011 specifica che la installazione di impianti da fonti rinnovabili negli edifici è necessaria «per la copertura dei consumi»;
   per gli operatori dell'industria con sistemi di distribuzione chiusi l'eliminazione delle agevolazioni penalizzerebbe fortemente le imprese che hanno voluto innovare e/o posticipare il rientro economico-finanziario dell'investimento realizzato –:
   quali iniziative normative intenda assumere il Ministro interrogato, alla luce delle problematiche esposte in premessa, per permettere lo sviluppo dei sistemi di distribuzione chiusi e dei sistemi efficienti di utenza e per scongiurare la possibile eliminazione dell'esenzione dal pagamento degli oneri di sistema sull'autoconsumo che rappresenterebbe una penalizzazione dello sviluppo efficiente di produzione e consumo dell'energia a vantaggio dei vecchi schemi di produzione e distruzione. (5-08287)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 7 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-08287

  Occorre in via preliminare evidenziare, riguardo alle preoccupazioni manifestate dall'On. interrogante, che il Governo intende dare continuità alle politiche di sostegno alle rinnovabili e alla generazione distribuita, al fine di superare gli obiettivi 2020 e contribuire agli obiettivi 2030, confermando l'importanza di una profonda innovazione nel sistema energetico, in cui l'Italia può peraltro esprimere posizioni di eccellenza industriale e tecnologica.
  Riguardo agli obblighi comunitari di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante, preme evidenziare che i predetti obblighi comunitari possono (e devono, nel caso in cui si tratti di edifici destinati ad abitazioni civili) essere rispettati indipendentemente dalla realizzazione di sistemi di distribuzione chiusi. Ciò in considerazione del fatto che tali obblighi si applicano a prescindere dalla destinazione dell'edificio nonché a prescindere dalle modalità commerciali di gestione ed incentivazione dell'energia.
  Tra gli strumenti di sostegno alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica, certamente vi sono anche le attuali esenzioni dal pagamento degli oneri di sistema, che l'Italia ha previsto per i sistemi di distribuzione chiusi e per i SEU – sistemi efficienti di utenza – e che oggi le nuove Linee guida UE sugli Aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente (in vigore dal 1o luglio 2014) intendono armonizzare.
  A tal proposito, in una precedente risposta ad altra interrogazione parlamentare, citata dall'on. Scuvera, si faceva presente che, dal confronto in atto con la Commissione europea, era emersa l'esigenza di adeguare alcune regole dell'ordinamento nazionale e, in particolare, delle norme vigenti in materia di allocazione degli oneri di sistema e delle relative agevolazioni.
  Non è un processo che interessi solo l'Italia, tanto è vero che ciascun Paese membro è stato chiamato a presentare un proprio piano di adeguamento, e non è un confronto ancora concluso. A questo, seguirà la redazione definitiva del predetto piano di adeguamento.
  Tuttavia, l'adeguamento delle regole non significa che vi sia «l'intenzione di privare gli impianti di generazione distribuita di ogni beneficio tecnico ed economico». Il Ministero dello sviluppo economico ha infatti ben presente l'importanza delle esenzioni dal pagamento degli oneri per l'autoproduzione efficiente, diffusa in molti settori produttivi, e per la generazione rinnovabile distribuita; per questo sta sostenendo in Europa, insieme ad altri Paesi come la Germania, le ragioni di un'attuazione delle nuove Linee Guida che salvaguardi questi obiettivi di politica energetica. In questa posizione, si sta anche tenendo conto dell'orientamento parlamentare favorevole a queste configurazioni energetiche, come indicato dalla recente modifica introdotta all'articolo 12 della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), che ha eliminato la soglia dei 20 MWe di potenza prevista nella originaria definizione di «sistema efficiente di utenza» e ha ampliato la definizione di cliente finale che ora ricomprende le unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  Un primo passaggio di adeguamento alle Linee Guida è stato compiuto con il Dl Milleproroghe, che, con riferimento alle utenze non residenziali, ha previsto l'introduzione da parte dell'Autorità di una tariffa con una struttura simile a quella vigente per il pagamento degli oneri di rete, superando così l'attuale struttura degressiva con scaglioni di consumo. Su questo, l'Autorità ha appena avviato una consultazione pubblica sugli orientamenti di riforma contenuti nel documento di consultazione del 24 maggio 2016.
  Anche in conseguenza di tale rilevante modifica tariffaria, il Governo è impegnato in un'interlocuzione con la Commissione europea finalizzata a salvaguardare il sostegno per l'autoproduzione efficiente, in tutte le forme consentite dalle regole europee, in modo tale da garantire una risposta positiva sia per i sistemi già esistenti sia per i nuovi investimenti in autoproduzione.
  Il Governo si impegna a tenere aggiornato il Parlamento sull'evoluzione del confronto in atto con la Commissione europea.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

norma europea

violazione del diritto comunitario

diritto comunitario