ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08227

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 596 del 23/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: FABBRI MARILENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AGOSTINI ROBERTA PARTITO DEMOCRATICO 23/03/2016
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 23/03/2016
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 23/03/2016
ZAMPA SANDRA PARTITO DEMOCRATICO 23/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 23/03/2016
Stato iter:
07/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/06/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 07/06/2017
Resoconto FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/03/2016

SOLLECITO IL 21/04/2016

SOLLECITO IL 26/05/2016

SOLLECITO IL 12/09/2016

SOLLECITO IL 01/02/2017

SOLLECITO IL 08/02/2017

DISCUSSIONE IL 07/06/2017

SVOLTO IL 07/06/2017

CONCLUSO IL 07/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08227
presentato da
FABBRI Marilena
testo di
Mercoledì 23 marzo 2016, seduta n. 596

   FABBRI, ROBERTA AGOSTINI, LENZI, INCERTI e ZAMPA. — Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212, l'Italia dà attuazione alla direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La fonte europea stabilisce norme minime che assicurino alle vittime di reato adeguati livelli di tutela e assistenza, sia nelle fasi di accesso e partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indipendentemente da esso;
   il 1o agosto 2014 è entrata in vigore la «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica», meglio nota come Convenzione di Istanbul: essa prevede che venga fornita alle vittime di violenza ogni forma di protezione e supporto, anche economico, e costituisce il primo strumento internazionale vincolante sul piano giuridico per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica e si fonda su tre pilastri: prevenzione, protezione e punizione, ponendo particolare enfasi sui primi due, gli unici in grado di sradicare una violazione dei diritti umani ormai sistemica in Europa;
   il Governo ha adottato il 14 agosto 2013 il decreto-legge n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
   nella Convenzione di Istanbul si prevede che, per il sostegno alle vittime di violenza, gli Stati si dotino di un fondo e di tutte le misure finanziarie necessarie per sostenere le vittime di violenza e le loro famiglie nel loro difficile percorso di ritorno alla vita;
   gli atti di efferata violenza contro le donne e i femminicidi non accennano a diminuire. I casi di Chiara Insidioso (massacrata dal compagno due anni fa e ridotta in fin di vita e che ora deve convivere con gravissime lesioni cerebrali) o di Lucia Annibali, (sfregiata dall'acido dal suo fidanzato) o di Carla Caiazzo (incinta e ustionata dal fidanzato) sono i casi di cronaca più emblematici per l'efferatezza e la violenza perpetrata;
   questi atti di inaudita ed efferata violenza, negli ultimi tempi, hanno visto coinvolti come vittime anche degli uomini: è il caso, ad esempio, di Pietro Barbini, 22enne aggredito e sfregiato con l'acido da Martina Levato, Alexander Boettcher e Andrea Magnani, accusati di associazione per delinquere finalizzata al compimento di aggressioni mediante l'utilizzo di acido e attualmente sotto processo;
   eventi di violenza così drammatica che, oltre all'infinito dolore, comportano alle vittime, e ai loro familiari, di dover fronteggiare le conseguenze economiche, con risorse finanziarie personali, per le cure mediche, la riabilitazione fisica e psicologica, per vedere riconosciuti i danni subiti ed eventualmente far fronte alla perdita di reddito per l'impossibilità di tornare al lavoro;
   spesso infatti l'efferatezza della violenza nei confronti delle vittime è tale che l'obiettivo principale non è quello di uccidere ma di sfigurarle per cercare comunque di farle morire dentro, impedire loro di ripensarsi come persone felici con un futuro ed una vita affettiva davanti;
   il nostro ordinamento risulta carente nel garantire la «continuità della presa in carico» della vittima, quando uscita dall'ospedale rimane a vita in uno stato di invalidità che, a volte, può comunque consentire la ripresa del lavoro, magari in un contesto protetto e, in altri casi, sempre più spesso, invece, richiede un'assistenza permanente da parte dei genitori o di strutture specializzate. I costi di questi danni, rimangono permanentemente sulle persone coinvolte e sui loro familiari, i quali non sempre sono nelle condizioni di poterli affrontare;
   a parere degli interroganti lo Stato dovrebbe avere l'obbligo di intervenire con una compensazione economica e con un accesso agevolato a forme di assistenza ai fini della riabilitazione e di reinserimento verso una vita il più possibile normale, alle vittime che sopravvivono alla violenza in una condizione di grave danno fisico e psichico;
   Chiara, Lucia, Carla, Pietro, così come tutti gli altri cittadini italiani, hanno già accesso alle prestazioni socio — assistenziali di cui ai livelli essenziali di assistenza (LEA), l'insieme di tutte le prestazioni, servizi e attività che i cittadini hanno diritto a ottenere dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ma non sempre sono ricomprese ad esempio le cure psicologiche conseguenti ad episodi di violenze, che possono protrarsi addirittura per tutta la vita, la chirurgia plastica per la ricostruzione di un viso sfregiato dall'acido o il sostegno psicologico per i figli e/o familiari di quelle donne che molto spesso sono spettatori loro malgrado dell'uccisione della persona cara –:
   se e quali livelli essenziali di assistenza siano garantiti nei casi di violenza e di aggressione citati in premessa e se i Ministri interrogati non ritengano, con particolare riferimento alle vittime di reato, di assumere iniziative di competenza per prevedere un adeguamento dei livelli essenziali di assistenza laddove non si rivelino sufficienti per sostenere le necessità e le cure delle vittime e dei loro familiari. (5-08227)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-08227

  Com’è ben noto agli on.li interroganti, in questa legislatura sono state adottate le prime, significative misure a tutela delle vittime di reati che attengono alla sfera, che deve ritenersi in ipotesi più protetta, delle relazioni sentimentali e familiari.
  Mi riferisco, ovviamente, al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.
  Con tale provvedimento si è inteso, innanzitutto, rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (cosiddetto stalking).
  Assieme a tali misure, orientate ad una strategia preventiva particolarmente rafforzata, sempre in questa legislatura, grazie alla rinnovata attenzione dedicata ai fenomeni in parola, si è reso possibile anche approntare ulteriori misure di sostegno a beneficio dei soggetti coinvolti negli episodi in parola.
  E così, con riferimento alle iniziative di competenza del Ministero della salute, desidero segnalare come la recente adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza» abbia consentito l'inserimento di prestazioni che potranno riguardare, senza dubbio, anche le vittime di siffatti reati.
  Il citato decreto prevede, infatti, che nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, il Servizio sanitario nazionale garantisca alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative necessarie ed appropriate in diversi ambiti di attività, alcuni dei quali sono specificamente dedicati alle problematiche evidenziate dagli Onorevoli interroganti: mi riferisco alla prevenzione, alla valutazione, all'assistenza nonché al supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o alle vittime di maltrattamenti e abusi oltre che alla prevenzione, all'individuazione precoce e all'assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale.
  Per questi casi, il citato decreto prevede che vengano erogate le prestazioni necessarie alla consulenza e all'assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia, alla psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo), al supporto psicologico e sociale ai nuclei familiari in condizioni di disagio, nonché ai rapporti con il Tribunale dei minori e agli adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.).
  Desidero inoltre precisare, relativamente alle prestazioni di chirurgia plastica, che esse sono garantite, a carico del SSN, anche nei casi, riportati dagli Onorevoli interroganti, riferiti, ad esempio, alla ricostruzione di un viso sfregiato: tali casi di violenza, infatti, sono riconducibili alla previsione normativa relativa agli «incidenti» di cui all'articolo 38 comma 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui LEA.
  Per completezza d'informazione, concludo illustrando le iniziative intraprese dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a beneficio della tutela dei minori, i quali pure, purtroppo, risultano spesso vittime di episodi quali quelli indicati dagli onorevoli interroganti.
  Con il «IV Piano Nazionale di Azione e di Interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva», approvato il 28 luglio 2016, il citato Ministero intende, infatti, perseguire il rafforzamento della genitorialità attraverso azioni atte a rinforzare il sistema di promozione, prevenzione e protezione dei bambini in situazioni di vulnerabilità; in tale ambito, obiettivo specifico del Piano è, in particolare, garantire il diritto alla cura delle vittime di abuso e maltrattamenti tramite esperienze riparative ed interventi di psicoterapia da assicurare anche nella fase di emergenza.
  Più nel dettaglio, gli interventi previsti nel Piano ricomprendono l'istituzione di un tavolo di lavoro tecnico scientifico nazionale per la definizione degli «standard protettivi» appropriati per le vittime (sostegni domiciliari, interventi di supporto, accoglienza fuori famiglia) in relazione al danno subito, da attivare dopo una valutazione complessiva delle specifiche situazioni da parte della rete integrata dei servizi socio sanitari ed educativi; specifiche risorse economiche e professionali sono, infine, previste, nell'ambito del Piano, per le finalità di potenziamento della rete integrata dei servizi al fine di realizzare interventi specialistici e per la valutazione e la cura delle esperienze traumatiche (quali: psicoterapia, attivazione delle risorse familiari positive e progettazione di percorsi riparativi tramite esperienze relazionali correttive).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vittima

violenza sessuale

aiuto sociale