Legislatura: 17Seduta di annuncio: 595 del 22/03/2016
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 PICCOLO GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 SIMONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 ZAPPULLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016 TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 07/04/2016 Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 07/04/2016 Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/03/2016
DISCUSSIONE IL 07/04/2016
SVOLTO IL 07/04/2016
CONCLUSO IL 07/04/2016
GNECCHI, ALBANELLA, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, DI SALVO, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GRIBAUDO, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ROSTELLATO, SIMONI, ZAPPULLA, ARLOTTI e TINAGLI. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
nel 1995 viene emanata la legge di riforma del sistema pensionistico (legge 8 agosto 1995, n. 335 promessa dal Governo pro-tempore Dini) che si basa su due principi fondamentali: il pensionamento flessibile in un'età compresa tra i 57 e 65 anni (uomini e donne) e il sistema contributivo, per il quale le pensioni sono calcolate sull'ammontare dei versamenti effettuati durante tutta la vita lavorativa; nell'ambito di questa riforma, si è ritenuto di dover riconoscere alle donne un vantaggio, anche se ridotto, e all'articolo 1, comma 40, si è previsto che, «per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 19, pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla legge, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli»;
quante donne si siano avvalse dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, per pensioni liquidate dal 1o gennaio 1996 e fino al 31 dicembre 2015, suddivise per le opzioni a) – b) e c) previste dal suddetto comma. (5-08205)
Con l'atto parlamentare degli onorevoli Gnecchi ed altri si chiede di conoscere quante siano le lavoratrici madri che abbiano beneficiato dei periodi di accredito figurativo di cui all'articolo 1, comma 40, lettere a), b), e c), della legge n. 335 del 1995, relativamente ai trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente sulla base del sistema contributivo per il periodo dal 1o gennaio 1996, al 31 dicembre 2015.
Al riguardo l'INPS – espressamente interpellato dal Ministero che rappresento – ha comunicato che nessuna lavoratrice madre si è avvalsa del beneficio dell'accredito contributivo di cui all'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995.
Per quanto concerne, invece, le lettere a) e b) della medesima disposizione normativa, l'INPS ha accertato che:
con riferimento alla gestione pubblica, 4.229 sono le posizioni assicurative che hanno beneficiato dell'accredito figurativo, di cui 3.993 riguardano la lettera a) e 236 la lettera b);
con riferimento invece alla gestione privata, solo sette posizioni assicurative hanno beneficiato di periodi con contribuzione figurativa assimilabile agli accrediti previsti dalla legge n. 335 del 1995.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pensionato
lavoro femminile
pensionamento anticipato