Legislatura: 17Seduta di annuncio: 576 del 24/02/2016
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 24/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 24/02/2016 PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 24/02/2016 SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 24/02/2016 OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 24/02/2016 MARGUERETTAZ RUDI FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 24/02/2016
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/02/2016 Resoconto ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE RISPOSTA GOVERNO 25/02/2016 Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 25/02/2016 Resoconto ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
DISCUSSIONE IL 25/02/2016
SVOLTO IL 25/02/2016
CONCLUSO IL 25/02/2016
GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN, OTTOBRE e MARGUERETTAZ. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 73, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha concesso un'agevolazione IRAP sul costo del lavoro per l'assunzione dei lavoratori stagionali per almeno 120 giorni;
il costo del lavoro è deducibile, ai fini IRAP, a decorrere dal secondo rinnovo contrattuale con lo stesso datore di lavoro nel limite massimo del settanta per cento;
gli uffici dell'amministrazione finanziaria, rispondendo ad un documento di sindacato ispettivo il 28 gennaio 2016, hanno già chiarito che il calcolo dei 120 giorni possa intendersi riferito ai giorni effettivi di impiego, computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione;
la norma vale a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per cui, anche alla luce dei chiarimenti interpretativi già forniti, è presumibile ritenere che uno stesso datore di lavoro, che rinnovi un contratto di lavoro nell'anno 2016 allo stesso lavoratore stagionale che aveva già lavorato per lui nell'arco del 2015, possa già fruire della deduzione IRAP;
in tal senso, sembra andare sia la relazione tecnica dell'emendamento, laddove il Governo ha motivato gli effetti finanziari della norma a valere sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica nel 2017, per un importo pari a 46,8 milioni di euro, scontando quindi i minori introiti IRAP dichiarati già dalle dichiarazioni dell'anno 2016, sia il modello della dichiarazione IRAP 2016, relativa al periodo d'imposta 2015, che prevede già la possibilità di indicare la nuova deduzione per i lavoratori stagionali (istruzioni con riferimento al rigo IS7) –:
se sia corretto ritenere che i datori di lavoro possano ottenere, già nella dichiarazione relativa all'anno 2016, la deduzione IRAP sul secondo rinnovo contrattuale allo stesso lavoratore stagionale che avvenga nell'arco dell'anno 2016, se lo avevano già assunto una prima volta nell'anno 2015, purché esso sia impiegato complessivamente per almeno 120 giorni.
(5-07902)
Con il documento in esame, gli onorevoli Gebhard ed altri, chiedono un chiarimento interpretativo circa la corretta applicazione dell'articolo 1, comma 73, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che, come noto, ammette la deduzione dell'IRAP, nei limiti ivi indicati, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro.
Preliminarmente, gli interroganti richiamano i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in occasione di una recente interrogazione, evidenziando che il calcolo dei centoventi giorni possa intendersi riferito ai giorni effettivi di impiego computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione.
Muovendo da tale premessa interpretativa, e dalla circostanza che l'anzidetta norma vale a decorrere dal periodo di imposta 2016, gli interroganti chiedono «se sia corretto ritenere che i datori di lavoro possano ottenere, già nella dichiarazione relativa all'anno 2016, la deduzione IRAP sul secondo rinnovo contrattuale allo stesso lavoratore stagionale che avvenga nell'arco dell'anno 2016, se lo avevano già assunto una prima volta nell'anno 2015, purché esso sia impiegato complessivamente centoventi giorni».
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta che l'anzidetta norma, contenuta nella legge di stabilità 2016, decorre dal 1o gennaio 2016 e che la relazione tecnica stima complessivamente una perdita di gettito (tenendo conto anche degli effetti positivi di riduzione dell'IRAP deducibile dalle imposte sui redditi) pari a 25,2 milioni di euro a partire dal 2016.
Si ritiene, pertanto, che l'agevolazione spetti dal 2016 anche in funzione dei contratti stipulati nel corso del 2015.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contratto di lavoro
lavoratore stagionale
lavoro stagionale