Legislatura: 17Seduta di annuncio: 571 del 17/02/2016
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 17/02/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 17/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 18/02/2016 Resoconto CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 18/02/2016 Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) REPLICA 18/02/2016 Resoconto CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 18/02/2016
SVOLTO IL 18/02/2016
CONCLUSO IL 18/02/2016
CARRESCIA e BORGHI. —
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
. — Per sapere – premesso che:
ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 166/2006, molte imprese devono dichiarare annualmente l'emissione nell'aria, nell'acqua e nel suolo, il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e il trasferimento fuori sito di rifiuti per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 166/2006;
la dichiarazione PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) va a costituire nel complesso un registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti per informare il pubblico sulle emissioni più significative di inquinanti e sul trasferimento di rifiuti;
per lo svolgimento della dichiarazione E-PRTR il principale riferimento normativo è il decreto del Presidente della Repubblica n. 157 dell'11 luglio 2011 che regola l'esecuzione del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio. I soggetti obbligati sono quelli richiamati nella Tabella A1, Appendici, che superano le soglie previste nell'elenco degli inquinanti di cui alla Tabella A2, Appendici;
tra gli obbligati alla dichiarazione PRTR ci sono anche i gestori degli impianti di smaltimento e recupero di cui all'allegato I del regolamento 166/2006/Ce, qualora abbiano emissioni in aria, acqua e suolo con sostanze inquinanti che superano i valori soglia stabiliti nelle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 riportate nell'Allegato 1 del decreto ministeriale 23 novembre 2001; vi rientrano, a titolo esemplificativo, i gestori di attività di recupero di rifiuti pericolosi al di sopra della 10 t/die o di smaltimento dei rifiuti non pericolosi al di sopra delle 50 t/die;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011 identifica le autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni PRTR, fissa al 30 aprile di ogni anno il termine per la presentazione della dichiarazione e fornisce le «linee guida» per la dichiarazione;
nel 2014, solo negli ultimissimi giorni del mese di aprile, a ridosso delle festività pasquali e del «ponte» del 25 aprile, è stato avviato il portale ISPRA per effettuare la dichiarazione E-PRTR per l'anno 2013 con le modalità previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006;
le principali associazioni del settore (Fise e Confindustria) sono intervenute nei confronti dell'ISPRA e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per segnalare il problema del mancato funzionamento del portale e le difficoltà di molte imprese di poter rispettare il termine di legge; diverse imprese che non erano riuscite ad ottenere nei termini l'accesso al sito hanno comunque poi provveduto;
anche nel 2015 il portale è stato più volte riaperto dall'ISPRA per consentire di effettuare le dichiarazioni e non solo per sanare eventuali errori formali di quelle già presentate; tali continue riaperture nel corso degli anni e dopo il termine del 30 aprile sono un comportamento sintomatico del ritenere, da parte dell'ISPRA, il termine ordinatorio;
le ditte che, perciò, per problemi tecnici del sistema o in buona fede – ritenendo il termine ordinatorio – hanno provveduto all'adempimento dopo il 30 aprile rischiano ora pesanti sanzioni amministrative da parte degli organi di vigilanza per l'omessa dichiarazione entro il suddetto termine;
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, ha infatti introdotto una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 52.000 euro per il gestore che omette di effettuare nei termini previsti la comunicazione in questione –:
se il Governo non ritenga opportuno, viste le criticità che hanno riscontrato le imprese obbligate ad effettuare entro il 30 aprile 2014 e 2015 la dichiarazione annuale E-PRTR e alla luce della prassi dell'ISPRA, adottare iniziative per rendere non sanzionabile la ritardata presentazione della dichiarazione E-PRTR negli anni 2014 e 2015. (5-07824)
Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, tenuto conto del quadro normativo vigente, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recita espressamente che: «Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore (...) comunica le informazioni (...) relative all'anno precedente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», mentre, l'articolo 30 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, prevede che «È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157».
Ciò posto, si ritiene di non poter considerare il termine del 30 aprile quale «ordinatorio» e, pertanto, non può che trovare applicazione la prescritta sanzione amministrativa per gli inadempienti accertati. Si fa presente, in ogni caso, che, da informazioni acquisite, la maggioranza delle aziende interessate ha adempiuto nei termini prescritti.
Conseguentemente, il richiamato sistema sanzionarono potrebbe essere eliminato solo a seguito di specifica modifica normativa.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):inquinamento atmosferico
riciclaggio dei rifiuti
eliminazione dei rifiuti