ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07528

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 556 del 27/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2016
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 27/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/01/2016
Stato iter:
28/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/01/2016
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/01/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/01/2016
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/01/2016

SVOLTO IL 28/01/2016

CONCLUSO IL 28/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07528
presentato da
PISANO Girolamo
testo di
Mercoledì 27 gennaio 2016, seduta n. 556

   PISANO, PESCO e ALBERTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 22, comma 1, lettera c), del Testo unico sulle imposte dei redditi prevede che dall'imposta lorda si scomputano «le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui sono operate»;
   l'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, rubricato «scomputo delle ritenute», rinvia al citato articolo 22 quanto alla disciplina dello scomputo delle ritenute, a titolo d'acconto ai fini IRES;
   secondo il chiaro dettato normativo, dunque, può verificarsi che la ritenuta venga operata nell'anno successivo a quello di competenza del ricavo o compenso sul quale è operata, ma prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi: in questo caso, la legge prevede che la ritenuta debba essere scomputata nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza del ricavo o compenso;
   tale disposizione è stata introdotta con il fine di consentire al contribuente di detrarre la ritenuta nella stessa dichiarazione di competenza del ricavo, anche se subita nel periodo d'imposta successivo: si tratta dunque di una misura di favore che consente di non posticipare lo scomputo della ritenuta;
   tuttavia, tale disposizione presenta profili di criticità che vanno evidenziati: innanzitutto va rilevato che lo scomputo della detrazione operato l'anno successivo a quello di competenza nella dichiarazione relativa al periodo precedente, comporta notevoli complicazioni di carattere contabile e dichiarativo in conseguenza dello sfasamento temporale delle relative annotazioni; inoltre, va rilevato che il carattere precettivo della disposizione, che impone al contribuente di riportare la detrazione nella prima dichiarazione utile, comporta la perdita del diritto alla detrazione in caso di omessa indicazione, salva la possibilità di effettuare una dichiarazione correttiva con conseguente aggravio di oneri;
   la soluzione auspicabile sarebbe quella di rendere facoltativa la scelta del contribuente di riportare le dette ritenute nella prima dichiarazione utile o, al più tardi, nella dichiarazione dell'anno in cui le ritenute sono state operate; peraltro, tale misura non arrecherebbe alcun onere per le casse dello Stato, in quanto si traduce in una mera posticipazione del termine di fruizione della ritenuta –:
   nell'ottica della semplificazione fiscale, se non ritenga opportuno assumere iniziative normative volte a prevedere che le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate nell'anno successivo a quello di competenza, e prima della dichiarazione dei redditi, possano essere scomputate nella stessa dichiarazione dei redditi di competenza dei ricavi o compensi sui quali sono operate, ovvero, in alternativa, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state effettivamente operare. (5-07528)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 gennaio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07528

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti evidenziano le criticità derivanti dalla disciplina di cui recata dagli articoli 22 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), in merito allo scomputo delle ritenute a titolo d'acconto da parte delle società ai fini dell'IRES che determinerebbe notevoli complicazioni di carattere contabile e dichiarativo in conseguenza dello sfasamento temporale delle relative annotazioni, perdita del diritto alla detrazione in caso di omessa indicazione, salva la possibilità di effettuare una dichiarazione correttiva con conseguente aggravio di oneri.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono iniziative normative volte a rivedere la disciplina contenuta nel Testo Unico Imposte sui redditi al fine di consentire lo scomputo nella dichiarazione dei redditi di competenza dei ricavi o compensi su cui sono operate ovvero, in alternativa, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono operate.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che la dichiarazione dei redditi costituisce lo strumento attraverso il quale rappresentare e mantenere la correlazione fra i redditi in essa dichiarati e l'imposta (Irpef o Ires) che sugli stessi deve essere assolta nel periodo d'imposta di riferimento.
  L'effettuazione della ritenuta a titolo d'acconto, costituendo una forma di prelievo anticipato rispetto alla nascita dell'obbligazione tributaria, fa sorgere in capo a chi la subisce un credito nei confronti dell'Erario, credito che, pertanto, viene fatto valere dal sostituito in sede di redazione della dichiarazione medesima.
  Le norme richiamate consentono, dunque, di rispettare tale correlazione attribuendo rilevanza a tutte le ritenute alla fonte operate fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (principio di competenza). Solo in via «eccezionale» e, cioè, nell'ipotesi in cui le ritenute siano operate dopo tale termine, le stesse potranno essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui sono state operate (principio di cassa).
  Si rappresenta, peraltro, che rispetto alla chiusura del periodo d'imposta, ampi sono i termini per adempiere gli obblighi dichiarativi tanto per le persone fisiche, quanto per le persone giuridiche (rispettivamente, 30 settembre o 9 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta).
  Il meccanismo dichiarativo sin qui descritto trova, peraltro, il suo primario fondamento negli articoli 7 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 secondo cui l'imposta è dovuta per periodi d'imposta a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, verrebbe, quindi, svilito ove si ponesse, in capo al contribuente, la facoltà di decidere in quale dichiarazione dei redditi scomputare le ritenute d'acconto.
  Peraltro, come evidenziato dagli stessi Onorevoli interroganti, nell'ulteriore e diversa ipotesi in cui un soggetto dovesse dimenticare di scomputare la ritenuta in questione, lo stesso avrebbe, comunque, la possibilità di ricorrere alla dichiarazione integrativa cosiddetta a favore, da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta