ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07383

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 548 del 15/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: CENNI SUSANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/01/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/01/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 25/01/2016
Stato iter:
25/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/05/2016
Resoconto BELLANOVA TERESA ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 25/05/2016
Resoconto CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/01/2016

DISCUSSIONE IL 25/05/2016

SVOLTO IL 25/05/2016

CONCLUSO IL 25/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07383
presentato da
CENNI Susanna
testo di
Venerdì 15 gennaio 2016, seduta n. 548

   CENNI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131 («Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99») è stata sancita l'estensione del diritto d'autore anche «alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute di pubblico dominio». Tali norme sono entrate in vigore il 2 settembre 2010;
   è stata introdotta nel 2001 una norma transitoria con la finalità di consentire alle aziende la possibilità di continuare ad operare; questa moratoria, garantita da ulteriori provvedimenti di natura parlamentare, è però scaduta il 19 aprile 2014 e non più prorogabile a causa dell'incompatibilità con la legislazione comunitaria (direttiva 98/71/CE relativa al diritto d'autore e tutela brevettuale dell’industrial design);
   le nuove disposizioni hanno stravolto l'intero sistema normativo nazionale relativo al comparto produttivo dell’industrial design, mettendo in crisi le aziende del settore, quasi esclusivamente piccole e medie imprese (peraltro già duramente colpite dagli effetti della crisi economica internazionale), e conseguentemente migliaia di posti di lavoro; con tale normativa le aziende non potranno infatti più produrre prodotti di design ritenute di «pubblico dominio»;
   le aziende interessate, anche di carattere artigianale, sono circa 700 (dislocate in numerosi distretti produttivi ed industriali), occupano circa 13.500 addetti, con un fatturato di circa 950 milioni di euro annui. Si tratta di imprese che per oltre 50 anni hanno prodotto oggetti di pubblico dominio nel pieno rispetto delle norme in vigore, contribuendo con passione, professionalità, competenze, innovazione a promuovere il « made in Italy» e la creatività italiana nel mondo;
   a seguito di provvedimenti dei tribunali nazionali sono stati inoltre disposti sequestro ed inibitoria delle attività di alcune aziende. Misure che hanno già portato, in alcuni distretti industriali, alla chiusura di imprese e alla perdita di posti di lavoro;
   questo nuovo ordinamento sta quindi penalizzando le aziende italiane che hanno sempre utilizzato una filiera e materiali nazionali, favorendo paradossalmente quelle realtà imprenditoriali e quei gruppi industriali che stanno spostando i loro processi produttivi in altri Paesi (come, ad esempio, la Cina);
   l'11 giugno 2014 il Governo ha accolto rispetto a tale tematica, un ordine del giorno (n. 9/01864-A/004) che ha impegnato il Governo:
    ad attivarsi urgentemente per evitare che il termine ormai scaduto del 19, aprile 2014 possa avere come conseguenza sia il blocco della produzione e la crisi delle 700 imprese interessate dalla vicenda, mai chiarita definitivamente, con relative conseguenze sul piano occupazionale; sia, provvedimenti giurisdizionali contrastanti;
    a convocare in tempi brevi un tavolo di concertazione fra i soggetti interessati al fine di approfondire e produrre urgentemente una norma definitiva, nel rispetto dei principi comunitari, che consenta alle aziende di continuare a produrre oggetti di design considerati di «pubblico dominio» e salvaguardare le stesse imprese da interpretazioni giudiziarie difformi;
   risulta all'interrogante che si è tenuto, nei mesi scorsi, un primo incontro del tavolo di concertazione fra i soggetti interessati, convocato dai Ministeri competenti –:
   quali siano le novità emerse nel corso del tavolo di concertazione citato in premessa e quali iniziative urgenti intendano assumere i Ministri interrogati, al fine di dare pieno corso agli impegni di cui al sopra citato ordine del giorno. (5-07383)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 maggio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-07383

  Sull'argomento, ovvero sul regime di cd «doppia tutela» per le opere del design, di cui all'articolo 239 Codice della Proprietà Industriale (di seguito «cpi»), ritengo utile premettere quanto segue.
  L'articolo 17 della Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli ha previsto (articolo 17) l'obbligo, in capo agli Stati Membri, di introdurre nel proprio ordinamento il principio del cumulo della tutela del disegno industriale come «disegno o modello» registrato e come «opera dell'ingegno» ai sensi del diritto d'autore, lasciando tuttavia gli Stati Membri liberi di determinare la portata, le condizioni e l'estensione con cui la protezione ai sensi del diritto d'autore avrebbe dovuto essere concessa.
  A tale riguardo occorre precisare, infatti, che la normativa nazionale sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633, di seguito «l.a.») vietava il cumulo delle protezioni dei prodotti dell’industrial design come «disegni e modelli» registrati e rispettivamente come opere dell'ingegno ai sensi del diritto d'autore. Segnatamente, l'articolo 2, comma l, n. 4 sul diritto d'autore limitava la protezione autoriale alle sole opere dell’industrial design il cui valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate.
  Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, in attuazione della direttiva citata, ha, invece, introdotto la possibilità per le opere del disegno industriale di godere di una doppia protezione: tra «disegni e modelli» e «opere dell'ingegno».
  Allo scopo di coordinare la successiva introduzione del predetto regime di doppia protezione e tutelare gli investimenti di quei terzi che – facendo affidamento sul pubblico dominio (e dunque sul libero utilizzo) delle opere del disegno industriale non registrate o non più registrate come disegni e modelli al momento dell'introduzione della loro tutela ai sensi del diritto d'autore – ne avevano in buona fede intrapreso la produzione e commercializzazione, il legislatore è più volte intervenuto con norme di tipo transitorio.
  Attualmente l'articolo 239 prevede che «La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso».
  Per ovviare alla procedura di infrazione n. 2013/4202, avviata dalla Commissione europea in relazione all'eccessiva durata della moratoria (13 anni) sulla scorta anche della sentenza della Corte di Giustizia UE, 27 gennaio 2011, C-168/09, il precedente Governo aveva inizialmente previsto nella Legge europea 2013-bis una disposizione (articolo 24) con l'obiettivo di ripristinare retroattivamente il periodo transitorio di 5 anni.
  L'attuale Governo, l'11 giugno 2014 ha espresso in Parlamento un parere favorevole ad un emendamento soppressivo rilevando in particolare che «l'articolo 24 c'era perché il testo è stato presentato prima del 19 aprile, termine entro il quale, scadeva la proroga [ndr 13 anni dal 19 aprile 2001]; proroga che ci veniva contestata dalla Commissione europea in via informate e che poteva creare un'ulteriore infrazione, aggravando una situazione già di per sé molto delicata.
  Nel merito degli ulteriori quesiti posti dall'interrogante, rappresento che il tavolo di concertazione tra le Amministrazioni coinvolte e le parti interessate è stato aperto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e ha registrato le posizioni fortemente contrastanti dei rappresentanti delle categorie produttive la cui composizione deve essere rimessa ad una iniziativa che tenga conto dei limiti imposti dalla normativa europea.
  A tal fine assicuro l'impegno del Governo a valutare in tempi rapidi una definitiva soluzione della questione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cessazione d'attivita'

conseguenza economica

contrattazione collettiva