ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07232

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 537 del 16/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: CURRO' TOMMASO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/12/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 16/12/2015
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 16/12/2015
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 16/12/2015
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 17/12/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/12/2015
Stato iter:
17/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 17/12/2015
Resoconto CURRO' TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2015
Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 17/12/2015
Resoconto CURRO' TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 17/12/2015

DISCUSSIONE IL 17/12/2015

SVOLTO IL 17/12/2015

CONCLUSO IL 17/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07232
presentato da
CURRÒ Tommaso
testo presentato
Mercoledì 16 dicembre 2015
modificato
Giovedì 17 dicembre 2015, seduta n. 538

   CURRÒ, PELILLO, LODOLINI, MORETTO, FREGOLENT. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
circa la metà del fabbisogno energetico italiano proviene dai prodotti petroliferi lavorati negli impianti di raffinazione, i quali sono ospitati nei seguenti comuni: ALMA a Ravenna; API a Falconara M. (AN); ENI Div. Refining & Marketing a Porto Marghera (VE); ENI Div. Refining & Marketing a Sannazzaro (PV); ENI Div. Refining & Marketing a Livorno; ENI Div. Refining & Marketing a Taranto; ISAB a Priolo G. (SR); ESSO ad Augusta (SR); IES a Mantova; IPLOM a Busalla (GE); RAFFINERIA DI GELA a Gela (CL); RAFFINERIA DI MILAZZO a Milazzo (ME); RAFFINERIA DI ROMA a Pantano (RM); SARAS a Sarroch (CA); SARPOM a Trecate (NO); TAMOIL a Cremona;
le entrate tributarie erariali in questo settore sono consistenti, se si considera che, nel periodo gennaio/dicembre 2014, le entrate totali erariali ammontano a circa 420 miliardi di euro, con una contrazione dell'1,3 per cento (-5,686 miliardi di euro) rispetto all'anno precedente e in particolare:
    a) le imposte dirette si sono attestate a 225 miliardi di euro, con una flessione del 3,4 per cento rispetto al 2013;
    b) le imposte indirette, invece, sono cresciute dell'1,2 per cento per un gettito complessivo di 194 miliardi di euro;
secondo il bollettino delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, le entrate derivanti dalle accise sui prodotti energetici nel corso del 2014 si sono attestate a 26 miliardi di euro (+145 milioni di euro, pari al +0,6 per cento) sulle quali ha inciso positivamente l'abrogazione, dalla fine del 2013, della riserva di una quota di accisa sui carburanti destinati alle regioni a statuto ordinario, quantificabile in circa 1,2 miliardi di euro;
nel 2014 le entrate fiscali complessive derivanti dai prodotti petroliferi (prendendo in considerazione la tassazione complessiva di accise + IVA dei prodotti stessi) si stimano in una somma pari a oltre 41,2 miliardi di euro, con un incremento dello 0,2 per cento rispetto all'anno precedente (70 milioni in più);
il settore riveste un ruolo fondamentale non solo per l'economia del Paese – come risulta da quanto sopra riportato – ma anche in termini occupazionali, specialmente nei territori ove tali impianti sono presenti;
tuttavia, la presenza di impianti di raffinazione produce e ha prodotto – nei comuni ove sono presenti gli stessi – criticità ambientali con conseguenze anche sulla salute degli abitanti;
ci si trova quindi, da un lato, nell'impossibilità di arrestare lo sviluppo economico, e, dall'altro, nell'esigenza di evitare il prodursi di danni all'ambiente e alla salute;
la ponderazione tra le opposte esigenze erariali, economiche, ambientali e sociali trova risposta nel principio di «sviluppo sostenibile» su cui si è posta l'attenzione – ancora prima dell'introduzione del codice dell'ambiente – nella legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), che ha dedicato il titolo XVII agli «Interventi in materia ambientale»;
tra gli strumenti preposti dalla legge «de quo», per la promozione dello sviluppo sostenibile, importanza rilevante ha rivestito l'articolo 113, rubricato «Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale», il quale prevedeva che il Governo definisse, d'intesa con la Conferenza unificata, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai tributi;
l'entità delle compartecipazioni doveva essere commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale;
tali entrate, inoltre, dovevano aver carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, ma dovevano essere finalizzate a programmi di salvaguardia e sviluppo ecocompatibile del territorio, pur rimanendo sempre in capo alle aziende l'obbligo di protezione della salute e dell'ambiente e del rispetto della sicurezza;
nonostante in questi ultimi anni gli enti locali, e in particolare i comuni, si siano attivati durante le riunioni della Conferenza unificata per ottenere l'applicazione, di quanto stabilito dalla norma della legge finanziaria per il 2011, e il Governo pro tempore nel 2006 – in occasione della presentazione della finanziaria per il 2007 – abbia condiviso un ordine del giorno approvato alla Camera dei deputati con cui si impegnava all'attuazione della citata norma nel corso dello stesso anno, e nonostante l'impegno ribadito dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali in sede di interrogazioni presentate nel corso degli anni sul tema, nessun passo avanti è stato fatto per dare esecuzione al citato articolo 113 della legge n. 388 del 2000;
la mancata definizione delle compartecipazioni ha recato un serio danno, in termini di risanamento ambientale, ai comuni nel cui territorio sono presenti impianti di raffineria di oli minerali e di stoccaggio del gas, considerato che essi non sono in grado di affrontare con le proprie risorse i disagi creati dagli impianti sopra detti;
in termini di gettito le cifre di cui sarebbero stati «privati» i comuni, sedi di raffinerie di petrolio – secondo una stima approssimativa e resa pubblica da alcune fonti di stampa locali e calcolata sulla lavorazione media annua di petrolio – si aggirerebbero intorno al milione di euro l'anno –:
se sia a conoscenza di quanto citato in premessa e se, in quali tempi e con quali strumenti, intenda procedere all'attuazione dell'articolo 113 della legge n. 388 del 2001. (5-07232)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 dicembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07232

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere i motivi della mancata attuazione dell'articolo 113 della legge 28 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), il quale prevede la compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale in favore degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi in proporzione agli oneri sostenuti da tali enti per la gestione del territorio compatibile con l'utilizzazione industriale.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La disposizione di cui al comma 1 del menzionato articolo 113 della legge n. 388 del 2000 prevede che il Governo definisca, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Città ed autonomie locali le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotti le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza.
  Detta disposizione non ha potuto finora trovare applicazione a causa di alcune problematiche sostanziali che derivano essenzialmente:
   a) dalla genericità nell'individuazione dei tributi erariali con finalità ambientale (cui applicare la compartecipazione in parola);
   b) dall'indeterminatezza della quota percentuale, sul gettito totale, da destinare a tale compartecipazione;
   c) dalla mancanza dei criteri di ripartizione della quota stessa tra i singoli enti locali beneficiari.

  Inoltre, giova sottolineare che ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo in argomento è necessaria una preventiva quantificazione degli oneri, effettivamente sostenuti dagli Enti locali, che la compartecipazione in argomento si propone di ristorare.
  Nel corso degli incontri effettuati, per la predisposizione del provvedimento attuativo in argomento, è stato convenuto che, nell'ambito della nozione di tributi erariali con finalità ambientale, potessero essere ricomprese:
   a) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa ed ossidi di azoto, di cui all'articolo 17, commi da 29 a 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
   b) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e «orimulsion» impiegati negli impianti di combustione, di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

  Tuttavia, in merito a tale ultima imposta deve osservarsi che essa è stata abrogata, a decorrere dal 1o giugno 2007, dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 che, recependo nell'ordinamento nazionale la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, ha contestualmente inserito i prodotti in questione tra quelli sottoposti ad accisa, come attualmente previsto dal rinnovato articolo 21, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico accise – TUA).
  Tale circostanza ha, quindi, spogliato di fatto i prodotti in questione della connotazione ambientale precedentemente loro conferita in ambito nazionale dalla cosiddetta carbon tax.
  Proprio in relazione alle accise sui prodotti energetici, espressamente richiamate dagli Onorevoli interroganti, occorre osservare che esse non sembrano potersi configurare come tributi erariali con finalità ambientale.
  Detti tributi sono infatti imposte indirette gravanti, in relazione al diverso momento generatore dell'obbligazione tributaria, o sulla produzione o sul consumo, la cui disciplina di riferimento è contenuta nella direttiva 2003/96/CE, che fissa i livelli minimi di tassazione di riferimento per gli Stati membri prescindendo dall'impatto ambientale dei singoli prodotti.
  A conferma di ciò va evidenziato che la Commissione ha presentato nel corso del 2011 una proposta di integrale riforma della predetta direttiva 2003/96/CE, in base alla quale si prevedeva, tra l'altro, che la tassazione dei prodotti energetici venisse articolata in due elementi, una tassazione legata alle emissioni di CO2 ed una tassazione basata sul contenuto energetico dei prodotti (tassazione generale del consumo di energia).
  La proposta, tuttavia, non ha raccolto il favore degli Stati membri in quanto ne limitava fortemente l'autonomia impositiva e pertanto, nonostante sia stata, nel corso dei lavori dell'apposito Gruppo del Consiglio UE, fortemente rimaneggiata, è stata poi ritirata dalla Commissione nel 2014.
  Allo scopo di pervenire all'emanazione della disciplina riguardante le compartecipazioni degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientali, sono quindi necessari gli ulteriori opportuni approfondimenti sia a livello di normativa interna che di inquadramento a livello comunitario.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

raffinazione del petrolio

prodotto petrolifero

protezione dell'ambiente