Legislatura: 17Seduta di annuncio: 537 del 16/12/2015
Primo firmatario: LIUZZI MIRELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/12/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 16/12/2015 BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/12/2015 CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/12/2015 DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 16/12/2015 ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 16/12/2015 SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 16/12/2015 AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/12/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 16/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 17/12/2015 Resoconto LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 17/12/2015 Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) REPLICA 17/12/2015 Resoconto DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE
NUOVO PRIMO FIRMATARIO IL 17/12/2015
DISCUSSIONE IL 17/12/2015
SVOLTO IL 17/12/2015
CONCLUSO IL 17/12/2015
LIUZZI, DE LORENZIS, NICOLA BIANCHI, CARINELLI, DELL'ORCO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SPESSOTTO e AGOSTINELLI. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. — Per sapere – premesso che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015 è stato approvato il piano strategico nazionale della portualità e della logistica ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
la norma di cui al citato articolo prevede «al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico [...] anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento della Autorità portuali esistenti» l'adozione del suddetto piano su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per mezzo di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, individua le materie di legislazione concorrente con specifico riferimento a «porti e aeroporti civili»;
l'assenza, nel testo del decreto legge, di alcuna forma di coinvolgimento nell'adozione del piano da parte delle regioni e degli enti locali è stato oggetto di dibattito durante l'iter d'esame, anche sulla base della documentazione prodotta a beneficio dei deputati;
nel corso dell'esame del disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (A.C. 3098) divenuto poi legge 7 agosto 2015, n. 124, a seguito di un intenso dibattito, fu inserito solo un debole quanto indefinito riferimento al coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nel processo riorganizzativo delle autorità portuali;
nonostante fosse appena stata approvata la delega di cui al principio del citato comma 1, lettera f), dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, il Governo ha ritenuto emanare lo schema di decreto recante il piano di riorganizzazione della portualità, senza attendere l'attuazione della delega e quindi senza dover considerare nemmeno il blando riferimento di coinvolgimento di cui alla norma citata;
il relativo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, atto n. 188, recante il piano è stato quindi sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari di competenza. In data 5 agosto 2015 la IX Commissione ha deliberato parere favorevole con osservazioni, in particolare alla lettera j) si indica che con «riguardo alle modalità con cui saranno definite le misure legislative di riorganizzazione delle Autorità portuali e di revisione della legge n. 84 del 1994, sia assicurato il coinvolgimento, da un lato, delle regioni e degli enti locali»;
risulterebbe essere in procinto di definizione lo schema di decreto legislativo recante la riorganizzazione delle autorità portuali ma agli interroganti non risulta al momento alcun confronto con regioni e enti locali nel merito;
con ricorso del 12 gennaio 2015, la regione Campania ha impugnato la norma citata di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 133 del 2014. Accogliendo il ricorso la Corte Costituzionale, con sentenza n. 261/2015, ha dichiarato la norma «costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica, da essa disciplinato, sia adottato in sede di Conferenza Stato-regioni, corroborando in tal senso anche le posizioni fortemente critiche contro quella che in fase di esame del provvedimento fu considerata dal Gruppo parlamentare degli interroganti una evidente forzatura da parte del Governo e della maggioranza;
a seguito della sentenza citata, il piano emanato in forza di legge dal Consiglio dei ministri appare pertanto privo del necessario riferimento normativo rischiando così di pregiudicarne la concreta attuazione e, nel caso, la validità stessa delle successive misure di attuazione laddove non espressamente definite con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali attraverso la sede formalizzata istituzionalmente dalla Conferenza Stato-regioni –:
se e quali iniziative di competenza, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale, il intenda assumere per ricondurre l'adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica nonché le future iniziative attuative nel solco della legittimità costituzionale.
(5-07228)
In merito agli interventi che verranno adottati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 dell'11 dicembre scorso, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte in cui non prevede che il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-regioni, riprendo quanto dichiarato dal Ministro Delrio.
La Corte non ha messo in discussione i contenuti del Piano nazionale strategico della portualità e della logistica, né le prerogative del Governo di realizzarlo, ma ha sostanzialmente chiesto allo stesso Governo di ricercare l'intesa sui contenuti anche con il sistema delle regioni. Pur non essendo obbligatorio secondo l'articolo 29 dello «sblocca Italia», il testo del Piano era già stato sottoposto alle regioni ricevendone un parere positivo.
Si tratta, dunque, di un problema procedurale che cercheremo di concludere così come indicato dalla Corte. Lo faremo già dalle prossime settimane, per costruire il più ampio consenso istituzionale attorno agli indirizzi strategici per la valorizzazione della «risorsa mare» contenuti nel documento. Saneremo così il vulnus individuato, secondo la sentenza, nell'articolo 29 della legge «sblocca Italia». È questo specifico articolo, di questa specifica norma, infatti, che è stato oggetto di impugnativa, e successivo giudizio, di legittimità costituzionale.
Questo percorso non influenza l’iter dell'articolo 8 della legge Madia che, in precedenza alla presentazione del Piano, aveva indicato i criteri con i quali il Parlamento ha delegato il Governo a riordinare e razionalizzare le autorità portuali in quanto amministrazione centrale dello Stato e dal quale discenderà il decreto delegato sulla riforma della governance dei porti di rilevanza nazionale.
La nuova governance, conterrà, comunque, anche sulla scorta delle raccomandazioni e delle osservazioni avanzate dal Parlamento, dalle stesse regioni, dall'ANCI, elementi di decisivo coinvolgimento del sistema delle istituzioni territoriali: dalla nomina dei presidenti delle nuove Autorità di sistema, frutto di intese tra Ministro e presidenti di regioni alla presenza di delegati di regioni stesse, comuni, oggi sedi di Autorità portuale, e città metropolitane all'interno dei nuovi Comitati di gestione delle Autorità.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):revisione della legge
gestione del materiale
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