ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07088

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 529 del 25/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: GALLO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2015
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2015
BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2015
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2015
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 25/11/2015
Stato iter:
25/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2016
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 25/02/2016
Resoconto GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/11/2015

DISCUSSIONE IL 25/02/2016

SVOLTO IL 25/02/2016

CONCLUSO IL 25/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07088
presentato da
GALLO Luigi
testo di
Mercoledì 25 novembre 2015, seduta n. 529

   LUIGI GALLO, VACCA, BRESCIA, BASILIO, D'UVA e SIMONE VALENTE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   in base a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale del primo aprile 2014, n. 235, in tema di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE) per il personale docente ed educativo e trasferimento da una provincia all'altra, tutto il personale inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva, anche detta fascia IV, ha potuto fare richiesta, entro e non oltre il 10 maggio 2014, di permanenza a pieno titolo o con riserva nelle graduatorie ad esaurimento oppure ha fatto domanda di trasferimento da una provincia ad un'altra;
   la richiesta di trasferimento in un'altra provincia che obbligatoriamente, pena l'esclusione dal concorso, ha potuto fare riferimento ad una e una sola provincia, ha comportato, automaticamente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza e il trasferimento nelle graduatorie della provincia di destinazione prescelta;
   una siffatta decisione è sembrata l'unica strada percorribile per tutto il personale in graduatoria nelle province in cui non sembrava profilarsi alcuna possibilità di trovare occupazione e che, quindi, nella speranza di poter iniziare a lavorare quam primum, ossia a settembre 2014, ha presentato domanda per una provincia spesso anche molto distante da quella di residenza;
   ciò nonostante, non tutti i docenti che hanno fatto richiesta di trasferimento sono riusciti ad ottenere un posto di lavoro immediato e solo al termine dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, tali docenti sono venuti a conoscenza delle proposte di immissione in ruolo di un numero considerevole di personale docente presentate dal Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi con il disegno di legge «La buona scuola», diventato poi legge 13 luglio 2015, n. 107, entrata in vigore il 16 luglio 2015;
   in base a quanto riportato in una lettera scritta da una docente pubblicata on-line in data 23 settembre 2015 sul sito www.orizzontescuola.it, si evince che tutti quei docenti che, nella speranza di poter lavorare prima possibile, avevano fatto richiesta di trasferimento in altra provincia hanno chiesto che fosse data loro la possibilità di aggiornare nuovamente le GaE e sostituire ex novo la provincia di destinazione mettendo quella di appartenenza, «visto che le regole erano cambiate dopo che i giochi erano già stati fatti»; a quanto pare, tuttavia, non è stata loro concessa tale possibilità;
   questi docenti, dunque, con l'entrata in vigore della succitata legge 13 luglio 2015, n. 107, sono rientrati nel piano di assunzioni che ha previsto quattro diverse fasi, conosciute come Fase 0, A, B e C;
   contrariamente a quanto si possa pensare intuitivamente, cioè che i docenti maggiormente penalizzati siano quelli assunti in fase B e C perché obbligati alla mobilità straordinaria su tutto il territorio nazionale, in base a quanto riportato in un articolo pubblicato sul sito www.gildavenezia.it il 9 ottobre 2015, appare chiaro che chi è stato assunto nelle fasi 0 e A sarà sottoposto ad una mobilità di tipo provinciale, quindi il docente dovrà fare domanda di trasferimento all'interno della provincia di nomina per ottenere la sede definitiva;
   dunque, tutti i docenti che hanno fatto richiesta di trasferimento per poter lavorare e che ora si ritrovano molto lontani da casa sono anche costretti a scegliere la sede definitiva nella provincia in cui si trovano, non scelta per un desiderio personale, ma solo per un bisogno, mentre i docenti rientrati nelle fasi B e C possono esprimere preferenze per ben 100 province, oltre a poter chiedere il trasferimento dopo solo un anno di servizio;
   chiaramente, tali disposizioni hanno determinato un forte sentimento di ingiustizia e parzialità nei confronti dei provvedimenti presi che sembrano non considerare minimamente tutto il personale docente che ora si ritrova in una siffatta situazione;
   proprio per tali motivi, nella succitata lettera pubblicata on-line viene espressa, a gran voce la richiesta a sindacati e forze politiche di avere rispetto dei diritti, a loro parere lesi e, quindi, di rimediare a ciò che è stato definito un «obbrobrio legislativo» correggendo il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ed estendendo la mobilità straordinaria anche ai docenti delle fasi 0 ed A, «con priorità assoluta rispetto ai docenti delle fasi B e C, così come già concesso ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015»;
   in tale lettera, infine, viene fatto anche presente che, in caso contrario, i docenti delle fasi 0 e A ricorreranno alle vie legali «sollevando questione di legittimità costituzionale e cause di risarcimento danni», dato che col passare del tempo i posti ora disponibili per il trasferimento verranno ricoperti dai docenti immessi in ruolo in fase B e C o dai docenti immessi entro l'a.s. 14/15 –:
   con quali modalità e rispetto a quali contingenze il Ministro interrogato intenda intervenire in merito alla situazione espressa in premessa;
   se non ritenga doverosa ed appropriata un'iniziativa volta a chiarire ed allargare la mobilità straordinaria ai docenti immessi in ruolo in tutte le fasi del piano di assunzioni, salvaguardando i diritti dell'intero personale docente.
(5-07088)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-07088

  Gli Onorevoli interroganti chiedono se il Ministro intenda intervenire in merito alla situazione di disparità di trattamento che si verificherebbe nella fase di scelta della sede di destinazione tra i docenti immessi in ruolo nelle fasi «0» ed «A» ed i docenti immessi in ruolo nelle fasi «B» e «C». In particolare, chiedono se il Ministro non ritenga doverosa ed appropriata un'iniziativa volta a chiarire ed allargare la mobilità straordinaria ai docenti immessi in ruolo in tutte le fasi del piano di assunzioni.
  Con riferimento a quanto richiesto si richiama il comma 73 della legge n. 107 del 2015, il quale precisa che «Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 [...]».
  Nell'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) sottoscritta con le organizzazioni sindacali il 10 febbraio scorso, inoltre, è stato previsto che il personale assunto in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015 potrà partecipare alla mobilità per acquisire una scuola di titolarità nella propria provincia o in un ambito territoriale scelto al di fuori di essa.
  È stato, inoltre, previsto sia per il personale assunto nelle fasi «0» ed «A» del piano straordinario di assunzioni sia per il personale assunto nelle fasi «B» e «C» del medesimo dalle graduatorie di merito del concorso, di poter chiedere il trasferimento, in altra provincia rispetto a quella di nomina, al termine di tutte le fasi di mobilità, quindi, dopo la mobilità straordinaria e la mobilità a livello nazionale prevista dal comma 108 della stessa legge n. 107, rispettivamente per gli immessi in ruolo sino all'anno scolastico 2014/2015 e per gli immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, nelle fasi «B» e «C» del piano straordinario di assunzioni, da graduatorie ad esaurimento.
  Pertanto, una volta completato l’iter previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) come sottoscritto, con la prescritta registrazione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero dell'Economia e delle finanze, la preoccupazione espressa nei confronti della succitata categoria di personale si ritiene possa venire meno.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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