ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 523 del 17/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: ARLOTTI TIZIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
AMATO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
BARGERO CRISTINA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
BOLDRINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
CAMANI VANESSA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
CAPODICASA ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
CRIVELLARI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
LATTUCA ENZO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
MALISANI GIANNA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
PREZIOSI ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
SCUVERA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
SENALDI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2015
VALENTE VALERIA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2015
CUOMO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
PICCOLO GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/11/2015
Stato iter:
13/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/01/2016
Resoconto BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 13/01/2016
Resoconto ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/11/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 18/11/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/11/2015

DISCUSSIONE IL 13/01/2016

SVOLTO IL 13/01/2016

CONCLUSO IL 13/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07007
presentato da
ARLOTTI Tiziano
testo presentato
Martedì 17 novembre 2015
modificato
Venerdì 20 novembre 2015, seduta n. 526

   ARLOTTI, ALBANELLA, AMATO, BARGERO, BARUFFI, PAOLA BOLDRINI, BORGHI, CAMANI, CAPODICASA, CASELLATO, CENNI, CRIVELLARI, DI SALVO, GIACOBBE, GNECCHI, GRIBAUDO, INCERTI, LATTUCA, LODOLINI, PATRIZIA MAESTRI, MALISANI, PATRIARCA, PREZIOSI, ROMANINI, ROTTA, SCUVERA, SENALDI, TERROSI, VALIANTE, VICO, VALERIA VALENTE, CUOMO, GIORGIO PICCOLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, attuativo della legge 14 febbraio 2003, n. 30» agli articoli 7073 interessava le modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher);
la legge n. 133 del 6 agosto 2008 e successivamente la legge 3 del 2009 e la legge n. 191 del 2009 hanno modificato l'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 estendendo l'utilizzo dei voucher in tutti i settori produttivi e negli enti locali nella manutenzione di parchi e monumenti;
gli articoli 70-73 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono stati successivamente abrogati e sostituiti integralmente dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», attuazione della legge delega (Jobs Act), nell'ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;
l'articolo 48, comma 1, del citato decreto legislativo innalza il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5000 a 7000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che «per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (lordo euro 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1o gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati»;
fermo restando tale limite complessivo (7 mila euro netti), nei confronti di committenti imprenditori e/o professionisti, le stesse attività possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente imprenditore o professionista per compensi fino a 2 mila euro e se rese da soggetti che stanno percependo prestazioni integrative di salario o di sostegno al reddito (cassa integrazione, indennità di disoccupazione, «naspi» e altro) esse possono dar vita a compensi fino a 3 mila euro per anno civile, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali;
viene, altresì, confermata e resa strutturale (articolo 48, comma 2), la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro (lordo euro 4000) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dei indice ISTAT;
il valore nominale del buono orario è fissato in io euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
in base ai dati dell'Osservatorio sul lavoro occasionale accessorio dell'Inps sul numero di voucher venduti, fra il 2012 e il 2015 (primo semestre) la vendita dei voucher in Italia è stata molto significativa, passando dai 23.813.978 del 2012 ai 69.186.250 del 2014 per arrivare ai 49.952.229 del solo primo semestre 2015;
nel settore del turismo particolare, il ricorso ai voucher è passato a livello nazionale dai 1.836.887 del 2012 (7,7 per cento del totale) agli 11.396.525 del 2014 (16,5 per cento), fino ai 7.471.377 del primo semestre 2015 (15 per cento), registrando quindi sempre un tasso di variazione più elevato rispetto al dato complessivo e un peso percentuale sul venduto in aumento costante; il dato dell'Emilia-Romagna in particolare, sede del distretto turistico più importante d'Europa con la Riviera Adriatica, mostra per il periodo 2012-2015 (primo semestre) una variazione complessiva sempre più elevata di quella nazionale, così come in Emilia-Romagna aumenta in modo significativo il peso percentuale del turismo sul totale dei voucher venduti: dall'8 per cento del 2012 (211.859) al 15,7 per cento del primo semestre 2015 (1.003.272);
risulta significativo comparare i dati citati a quelli che invece indicano un calo delle assunzioni nel settore del turismo pur in un'annata positiva per arrivi e presenze sulla Riviera (da gennaio a settembre 2015 ha registrato un incremento del 9,6 per cento degli arrivi, e del 5,4 per cento delle presenze), calo addebitabile molto probabilmente proprio al ricorso al lavoro attraverso all'utilizzo dei voucher;
circa il numero di lavoratori a livello nazionale, fra il 2012 e il 2014 le tendenze mostrano un progressivo incremento del numero di lavoratori prestatori di lavoro accessorio: 366.465 nel 2012, con un'accentuazione fra il 2013 (617.618) e il 2014 (1.016.703);
il turismo registra tassi di variazione sempre più elevati: nel 2014 oltre il 21 per cento del totale dei lavoratori impiegati con voucher, un dato praticamente raddoppiato rispetto al 2012 (10,6 per cento);
nel caso dell'Emilia Romagna le dinamiche sono ancor più sostenute, con tassi di variazione dei lavoratori impiegati con voucher che registrano sia per il 2013 che per il 2014 valori superiori rispetto alla variazione nazionale, e ancor più nel settore del turismo, dove fra il 2012 e il 2014 le percentuali di lavoratori prestatori di lavoro accessorio nel settore turismo sul totale è passata dall'8,6 per cento (3.359 lavoratori) al 22,2 per cento (26.433);
secondo il centro studi Datagiovani, gli under 35 rappresentano ormai più della metà degli occasionali (54,1 per cento);
i dati mostrano che l'impennata dell'utilizzo dei voucher nati secondo le intenzioni originarie del legislatore per favorire l'emersione del lavoro irregolare, rappresenta, a giudizio dell'interrogante, un abuso dello strumento che contribuisce a diffondere il lavoro precario, visto che i lavora ori che usufruiscono dei voucher non hanno alcun diritto né tutele minime (non si matura il trattamento di fine rapporto, non si maturano ferie, non si ha diritto alle indennità di malattia e di maternità né agli assegni familiari, non si matura il diritto al sussidio di disoccupazione) –:
se il Ministro ritenga necessario effettuare verifiche su tale utilizzo massiccio dei voucher per assumere eventualmente iniziative volte a sanzionare e reprimere l'uso improprio di tale strumento;
se non ritenga che tale strumento debba essere ridimensionato;
se non ritenga opportuno attivare un apposito osservatorio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, congiuntamente con l'Inps, per fornire dati nel dettaglio sul tipo di prestazione e sul numero dei lavoratori impiegati con i voucher. (5-07007)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 gennaio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-07007

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Arlotti concernente l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, voglio ricordare che con la legge n. 92 del 2012 sono state semplificate e chiarite le modalità per l'utilizzo del lavoro accessorio.
  In particolare, a seguito del suddetto intervento normativo, il lavoro accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività (lavoro autonomo o subordinato, full-time o part-time) e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del compenso economico previsto.
  L'estensione della possibilità di utilizzo dei cosiddetti voucher ha, pertanto, determinato un rilevante aumento dell'impiego dei voucher.
  Ai fini di un corretto utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, l'INPS, quale concessionario del servizio di gestione dei voucher, ha fornito d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarimenti e precisazioni in merito agli ambiti di utilizzo dei buoni lavoro con numerosi atti regolamentari (circolari, messaggi e pareri). Oggetto di riflessione e di particolare attenzione da parte del Ministero che rappresento è stato il tema dei controlli con finalità antielusive. In tal senso, infatti, sono state fornite disposizioni per escludere l'impiego dei voucher in determinate situazioni.
  A titolo esemplificativo, voglio ricordare che il ricorso all'istituto del lavoro accessorio è stato considerato non compatibile con lo status di lavoratore subordinato, a tempo pieno o parziale, se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente ovvero con prestazioni aventi carattere di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli ed elenchi professionali qualificati.
  Inoltre, preciso che in base alle procedure attuali, il committente è obbligato ad effettuare la dichiarazione di inizio attività all'INPS, pena la non esigibilità del pagamento dei voucher da parte del prestatore; tale dichiarazione, relativa alle giornate o ai periodi di prestazione è facilmente verificabile in caso di accesso ispettivo.
  Per quanto concerne l'attivazione di un osservatorio sull'utilizzo dei voucher, voglio evidenziare che ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 è già previsto un coordinamento informativo da realizzarsi tramite apposita convenzione stipulata dall'INPS e l'INAIL con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali proprio al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni vigenti.
  Al riguardo, segnalo che sono state avviate le attività necessarie per la stipula della convenzione anche al fine di acquisire, in collaborazione con l'INPS, dati dettagliati sul tipo di prestazione e sul numero dei lavoratori impiegati con i voucher.
  Pertanto, nel sottolineare il massimo impegno del Ministero che rappresento nelle attività di monitoraggio e di verifica sul corretto utilizzo dei voucher, posso rassicurare gli onorevoli interroganti che, all'esito delle verifiche, verrà intrapresa ogni iniziativa volta a sanzionare nonché a reprimere l'uso improprio di tale strumento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

turismo

settore economico

retribuzione del lavoro