ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06936

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 519 del 11/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/11/2015
Stato iter:
19/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/11/2015
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 19/11/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/11/2015
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/11/2015

SVOLTO IL 19/11/2015

CONCLUSO IL 19/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06936
presentato da
SAVINO Sandra
testo di
Mercoledì 11 novembre 2015, seduta n. 519

   SANDRA SAVINO e BALDELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il cosiddetto «decreto IRPEF» (decreto-legge 4 aprile 2014, n. 66) ha previsto l'introduzione del «bonus 80 euro» a favore dei lavoratori dipendenti ed assimilati: nello specifico, l'articolo 1 stabiliva che, «in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con legge di stabilità per l'anno 2015», era riconosciuto un credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 640 euro, purché il reddito complessivo, rapportato al periodo di lavoro nell'anno, non sia superiore a 24.000 euro;
   successivamente, la legge di stabilità 2015 ha confermato e reso strutturale la misura: la medesima legge ha stabilito che, a partire dal 1o gennaio 2015, il credito d'imposta a favore dei lavoratori dipendenti ed assimilati, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, è di importo pari a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; nel caso in cui il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro; 
   nello specifico, il bonus Irpef per il 2014 era pari a 640 euro annuali mentre il credito d'imposta per il 2015 ammonta a 960 euro: infatti, essendo stato introdotto solo a maggio 2014, il bonus finale di 80 euro circa mensili, era pari ad un totale di 640 euro; con la legge di stabilità, il bonus è stato dunque ricalcolato sull'interno anno, e per questo che ha raggiunto la cifra totale di 960 euro;
   i contribuenti che stanno usufruendo del bonus degli 80 euro sono circa 10 milioni: il dato, abbastanza approssimativo, è l'unico riportato dalle maggiori testate giornalistiche, in assenza di statistiche ufficiali pubblicate dal Governo;
   dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei titolari dei redditi di lavoro dipendenti e assimilati, il modello 730 precompilato, che può essere accettato o modificato; la dichiarazione precompilata è disponibile in un'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate in cui il contribuente, attraverso delle credenziali personali, può accedervi e visualizzare non solo la dichiarazione dei redditi precompilata, ma anche l'elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l'Agenzia non ha potuto, inserire perché non completi o incongruenti; 
   per ottenere il bonus degli 80 euro, i lavori dipendenti o assimilati nella precompilazione della dichiarazione semplificata hanno dovuto inserire anche il dato concernente il cosiddetto «Bonus IRPEF»; lo spazio per inserire il bonus Irpef è esattamente il rigo C14, contenuto nella quinta sezione del quadro c, dedicato ai redditi da lavoro dipendente e assimilati;
   una certa quantità di contribuenti si è ritrovata nelle condizioni di dover restituire il bonus degli 80 euro, soprattutto a causa della scarsa attendibilità del modello compilato dagli uffici delle imposte, in particolare per quanto riguarda le detrazioni; il nuovo modello precompilato, infatti, non le contempla e, se le prevede, non garantisce sul corretto inserimento, che ovviamente è a svantaggio del contribuente e a vantaggio del fisco;
   in particolare, gli utenti hanno più volte segnalato che nel sistema di precompilazione vi erano dati parziali o addirittura errati; nello specifico, mancando l'indicazione dei giorni lavorati, il software ha rilevato più di 365 giorni lavorativi, azzerando dunque il numero e facendo in modo che il contribuente perda il diritto a detrazioni e bonus;
   in pratica, se con deduzioni e detrazioni è possibile beneficiare del bonus degli 80 euro, senza di esse c’è il rischio di finire fuori dai parametri e di doverlo addirittura restituire; stando ad alcuni dati, riportati da alcune testate giornalistiche, con questo errore lo Stato avrebbe potuto ricavare circa dieci miliardi di tasse in più, ma non è stato ancora fornito un dato certo riguardo al numero dei contribuenti che sarebbero risultati svantaggiati dalla compilazione del 730;
   in origine, come più volte affermato dal Presidente del Consiglio Renzi, il «nuovo» 730 precompilato avrebbe dovuto essere recapitato a casa di ogni contribuente; alla prova dei fatti, invece a quanto consta agli interroganti nessun lavoratore si è visto consegnato direttamente all'indirizzo di residenza tale modello, e, per pagare le tasse, i contribuenti si sono dovuti connettere ad internet e scaricare il documento;
   va altresì rilevato che, a gennaio 2015, l'Istat ha diffuso i dati sui consumi nel terzo trimestre, quello che a detta del Governo avrebbe cominciato a registrare gli effetti del bonus di 80 euro; i consumi delle famiglie sono risultati invariati rispetto agli ultimi dati, mostrando dunque la totale inefficienza del famoso bonus –:
   quali iniziative di competenza il Ministro intenda intraprendere al fine di fornire dati ufficiali in merito a quanti siano i beneficiari del bonus di 80 euro e quanti di questi, a causa degli innumerevoli errori dovuti alla compilazione della dichiarazione semplificata dei contribuenti, siano stati costretti a restituire tale bonus. (5-06936)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06936

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti nel rilevare che taluni contribuenti che hanno ottenuto il cosiddetto bonus degli «80 euro», a causa della scarsa attendibilità del modello 730 precompilato, avrebbero dovuto addirittura restituire il bonus percepito, chiedono di conoscere i dati relativi al numero dei beneficiari del bonus di 80 euro, nonché quanti di detti beneficiari siano stati costretti a restituire detto bonus a causa degli innumerevoli errori dovuti alla compilazione della dichiarazione semplificata.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.
  Giova premettere, che un'analisi completa dei beneficiari del bonus, incluso l'esame di eventuali casi di restituzione, sarà contenuta nelle consueta analisi statistica sulle dichiarazioni fiscali effettuate da parte del Dipartimento delle Finanze, pubblicate sul proprio sito internet, entro il mese di marzo 2016.
  Allo stato, sulla base dei dati parziali attualmente disponibili, riscontrati dall'analisi provvisoria dei modelli di Certificazione Unica 2015, risulta che i soggetti che nel 2014 hanno percepito il bonus direttamente in busta paga dal proprio datore di lavoro sono circa 11,7 milioni.
  Al momento, non è possibile comunicare dati su eventuali casi di restituzione del bonus che, come detto, si potranno conoscere entro marzo 2016.
  Per quanto attiene le ulteriori richieste degli Onorevoli interroganti concernenti la mancata indicazione nella dichiarazione precompilata del numero di giorni per i quali spetta la detrazione per lavoro dipendente o di pensione, si fa presente che i dati inseriti nel modello 730 precompilato sono stati elaborati dall'Agenzia sulla base delle certificazioni uniche trasmesse nei termini dai sostituti d'imposta all'Amministrazione finanziaria.
  Con riferimento ai contribuenti per i quali sono pervenute più certificazioni uniche, si evidenzia che in alcune ipotesi l'Agenzia, sulla base delle informazioni disponibili al momento della compilazione della dichiarazione, non ha potuto calcolare con esattezza il numero dei giorni per i quali spettavano le detrazioni per lavoro dipendente o pensione, potendosi essere determinati, nel corso del 2014, una sovrapposizione dei periodi di lavoro prestati presso più sostituti d'imposta, tenuto anche conto della possibile presenza di interruzioni del rapporto di lavoro, per effetto, ad esempio, di periodi di aspettativa. In tali ipotesi, per evitare di inserire nella dichiarazione dati non corretti, è stata demandata al contribuente l'integrazione della dichiarazione, fornendo appositi visibili avvisi nella procedura software di compilazione e nel foglio informativo. Tra l'altro, per agevolare gli utenti che avevano già trasmesso una dichiarazione, è stata concessa la possibilità ai contribuenti che avessero riscontrato solo successivamente all'invio un errore nel modello 730 precompilato, di inviare entro il 29 giugno un nuovo modello 730 precompilato per l'annullamento e la sostituzione di quello precedentemente presentato.
  Giova ricordare che il riconoscimento del cosiddetto «bonus Irpef» è ancorato al reddito complessivo del contribuente, mentre il datore di lavoro, in sede di riconoscimento del bonus «in busta paga», ha valutato esclusivamente il reddito di lavoro dipendente. Si sono, pertanto, verificati casi in cui il sostituto ha attribuito il bonus che, in sede di presentazione della dichiarazione annuale (nella quale confluiscono tutte le tipologie reddituali previste dal TUIR), è risultato non spettante a seguito della liquidazione della dichiarazione. Le eventuali restituzioni dei bonus non sono, pertanto, ricollegabili al modello 730 precompilato, ma alla determinazione del reddito complessivo del contribuente in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
  Con riferimento all'invio della dichiarazione precompilata presso la residenza del contribuente, si rappresenta che la predisposizione di un modello cartaceo da recapitare avrebbe comportato costi ingenti nonché notevoli criticità nell'acquisizione e nella gestione delle dichiarazioni. La dichiarazione è stata, pertanto, messa a disposizione dei cittadini in via telematica, tramite i servizi on line dell'Agenzia delle entrate, in coerenza con il processo di informatizzazione dei servizi che caratterizza l'azione dell'Amministrazione finanziaria da oltre quindici anni.
  In ogni caso il contribuente che ha necessitato di assistenza fiscale o con scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici ha avuto la possibilità di rivolgersi al proprio sostituto d'imposta, ad un Caf o a un professionista abilitato, al fine di prendere visione del modello 730 precompilato, accettarlo o modificarlo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

consumo delle famiglie

salariato