ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06819

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 512 del 28/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 28/10/2015
DONATI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 28/10/2015
FANUCCI EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 28/10/2015
PARRINI DARIO PARTITO DEMOCRATICO 28/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/10/2015
Stato iter:
29/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 29/10/2015
Resoconto DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 29/10/2015
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/10/2015
Resoconto DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/10/2015

SVOLTO IL 29/10/2015

CONCLUSO IL 29/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06819
presentato da
DI MAIO Marco
testo di
Mercoledì 28 ottobre 2015, seduta n. 512

   MARCO DI MAIO, PELILLO, DONATI, FANUCCI e PARRINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, reca, tra l'altro, misure urgenti volte a fronteggiare la grave emergenza abitativa in atto, nell'attuale eccezionale situazione di crisi economica e sociale; facendo riferimento, per un verso, alla necessità di intervenire in via d'urgenza per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più famiglie impoverite dalla crisi e di fornire immediato sostegno economico alle categorie meno abbienti che risiedono prevalentemente in abitazioni in locazione, e, per l'altro, ad intervenire sull'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi sociali;
   dopo sette anni consecutivi di riduzione del numero di abitazioni compravendute (-53,6 per cento tra il 2007 ed il 2013), nel corso del 2014 si è registrato un'interruzione del trend negativo con una crescita del 3,6 per cento rispetto al 2013;
   il rinnovato interesse verso il bene casa è confermato anche dai dati dell'Istat relativi alle intenzioni di acquisto di abitazioni da parte delle famiglie che torna a crescere posizionandosi su dei livelli tra i più alti degli ultimi anni;
   una riprova dell'interesse delle famiglie verso l'acquisto dell'abitazione è data dalle recenti statistiche di CRIF, in base alle quali a maggio 2015 il numero di domande di mutui presentate dalle famiglie è cresciuta del 84,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2014; nonostante nel 2014 si sia registrato un dato positivo nell'offerta di mutui pari al 13,4 per cento rispetto all'anno precedente, per i piccoli proprietari il miglioramento della qualità dell'abitare passa prevalentemente per uno scambio tra l'abitazione di proprietà ed una nuova o riqualificata più performante sotto il profilo energetico e strutturale;
   l'operazione di permuta immobiliare risulta però particolarmente difficile nel caso in cui l'abitazione di proprietà abbia goduto, all'atto dell'acquisto, dell'imposta di registro agevolata al 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 1, e alla relativa nota II-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e, in fase di rogito della nuova casa acquistata, il proprietario non sia riuscito ancora a vendere tale immobile;
   la norma citata prevede, infatti, che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza (...); b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con la medesima aliquota agevolata;
   tale situazione può limitare significativamente il contributo alla ripresa del settore immobiliare e, pertanto, sarebbe opportuno preservare il trattamento fiscale agevolato anche nei casi in cui l'acquisto dell'immobile, da considerarsi come «prima casa», avvenga prima di aver venduto l'immobile sul quale si è già goduto delle agevolazioni cosiddette «prima casa» –:
   se non ritenga opportuno assumere iniziative per prevedere, al fine di favorire le operazioni di permuta dell'abitazione, la possibilità di applicare le agevolazioni per la «prima casa» e per il mutuo «prima casa», di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, anche qualora il nuovo acquisto sia effettuato prima della vendita dell'abitazione da sostituire, da effettuarsi comunque entro un termine limitato, e quali sarebbero gli eventuali oneri per la finanza pubblica. (5-06819)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06819

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti, tenuto conto che il mercato immobiliare dopo anni ha registrato un trend positivo di crescita, sollecitano iniziative normative volte a estendere l'agevolazione fiscale per l'acquisto della «prima casa» di cui alla nota II bis dell'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e, per il mutuo eventualmente acceso per il suo acquisto, di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, anche nei casi in cui l'acquisto sia effettuato prima della vendita dell'abitazione da sostituire, vendita che dovrà effettuarsi entro un limitato e congruo periodo di tempo e, conseguentemente, chiedono di conoscere quali sarebbero gli oneri per la finanza pubblica di tale proposta.
  Il Dipartimento delle finanze ha stimato che la proposta normativa in questione, relativa all'applicazione delle agevolazioni fiscali nel caso di acquisto di nuova abitazione seguito dalla vendita della precedente entro un termine limitato, non comporta effetti in termini di gettito.
  Va comunque fatto presente che le proposte mirate a un rilancio del mercato immobiliare, quale quella declinata dagli onorevoli interroganti, potranno essere valutate nell'ambito di una revisione del sistema agevolativo inerente all'acquisto degli immobili da adibire ad abitazione principale, revisione che dovrà tenere in debito conto ogni ulteriore aspetto degli interventi da porre in essere.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acquisto della proprieta'

vendita

abitazione