ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06589

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 497 del 07/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 07/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/10/2015
Stato iter:
08/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 08/10/2015
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 08/10/2015
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 08/10/2015
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/10/2015

SVOLTO IL 08/10/2015

CONCLUSO IL 08/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06589
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 7 ottobre 2015, seduta n. 497

   SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'ordinamento tributario, in presenza di talune circostanze di fatto, puntualmente delineate, stabilisce limitazioni al diritto di ricevere a rimborso, o utilizzare in compensazione di altri tributi o contributi, crediti o eccedenze d'imposta maturati dal contribuente, prevedendo in particolare:
    1) la sospensione del rimborso (o dell'impiego in compensazione) del credito vantato dall'autore della violazione nei confronti dell'amministrazione finanziaria, qualora sia stato notificato a quest'ultimo un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo; la sospensione opera, peraltro, nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria, ovvero dalla decisione di altro organo (articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), essendo poi stabilito che, una volta che il provvedimento di contestazione o irrogazione delle sanzioni è divenuto definitivo, l'ufficio competente per il rimborso è tenuto a pronunciare la compensazione del debito (articolo 23, comma 2, decreto legislativo n. 472 del 1997);
    2) il divieto alla compensazione, con altri tributi o contributi, dei crediti d'imposta relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 Euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), laddove la violazione di tale divieto è sanzionata con l'irrogazione di una pena pecuniaria pari al 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato;
   appare evidente come la ratio delle suddette norme è, da un lato, quella di consentire all'Amministrazione finanziaria di cautelarsi opportunamente mediante la sospensione dei rimborsi in presenza di carichi pendenti e, dall'altro, di evitare l'incongrua conseguenza di permettere la compensazione immediata (e, dunque, il mancato versamento di imposte dovute) a chi risulti nel contempo debitore nei confronti dell'Erario per altri importi iscritti a ruolo, costringendo gli organi della riscossione a defatiganti attività esecutive;
   tuttavia, le disposizioni in parola producono conseguenze altamente problematiche nei confronti delle imprese del settore assicurativo, dato che le stesse sono frequentemente impegnate in contenziosi, in merito, ad esempio, alla risarcibilità di un particolare sinistro, o alla determinazione dell'esatta entità dell'importo oggetto del risarcimento e che, nell'ambito delle predette liti, le compagnie, quali «parti in causa», sono dunque tenute, nei confronti del fisco, al pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari (sentenze, ordinanze, decreti ingiuntivi, e altro), ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e ne sono obbligate in solido (ognuna per l'intero) unitamente alla controparte, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, dello stesso decreto, con la conseguenza che l'Agenzia delle entrate può richiedere il pagamento della suddetta imposta (per intero) a tutte le parti in causa, a prescindere dall'esito della causa stessa;
   non è infrequente che le compagnie di assicurazioni, in veste di parte vittoriosa in un processo, si vedano notificare un atto di liquidazione dell'imposta di registro, magari dopo qualche mese, o addirittura qualche anno dalla conclusione della causa, in particolare in casi nei quali il pagamento del tributo non è stato correttamente operato in terminis dalla parte soccombente e, pertanto, che l'Agenzia delle entrate si attivi nei confronti del soggetto vincitore della lite, con iscrizione a ruolo dell'importo a suo carico;
   a ciò si aggiunge la materiale difficoltà di individuare, con precisione, la totalità delle cartelle esattoriali scadute, difficoltà particolarmente rilevante per soggetti, come le compagnie di assicurazioni, operanti sull'intero territorio nazionale, anche considerato che per conoscere l'estratto conto presso Equitalia, contenente l'elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita IVA, occorre interrogare tutte le agenzie locali della riscossione, cioè più di 100 siti, essendo le stesse riferite ad un ambito provinciale;
   per effetto di tale situazione, numerose imprese di assicurazioni patiscono sistematicamente le limitazioni all'utilizzo in compensazione e alla richiesta a rimborso dei crediti d'imposta in precedenza richiamate;
   la vicenda assume, sovente, un connotato paradossale, dal momento che la maggioranza delle compagnie, per sottrarsi ai rigori delle disposizioni normative in parola, procede regolarmente al pagamento dell'imposta di registro riferita alle sentenze delle quali abbiano avuto notizia e, nonostante questo, visto che non solo l'acquisizione del pagamento nel patrimonio informativo del concessionario della riscossione è spesso non tempestiva, ma in ogni caso vi è un ulteriore ritardo nella presa in carico di tale informazione da parte dell'Agenzia delle entrate, il cui database non è, infatti, costantemente allineato a quello del concessionario della riscossione, si verifica comunque la situazione per cui una determinata impresa di assicurazione, che ha puntualmente assolto alla registrazione della sentenza, si vede «bloccare» la compensazione in F24 di un credito d'imposta –:
   considerato che tale conseguenza si verifica solo perché le risultanze dei database dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia non risultano aggiornate in modo tra loro coordinato e coincidente, quali iniziative intenda adottare affinché l'avvenuto assolvimento del tributo venga acquisito in tempo reale nel database del concessionario della riscossione e, per tale tramite, ulteriormente acquisito nella banca dati dell'Agenzia delle entrate, in tempi idonei a risolvere le criticità sopra evidenziate. (5-06589)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 8 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06589

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante espone talune criticità in merito alla disciplina dei limiti alla possibilità di ricevere un rimborso o di utilizzare in compensazione i crediti o le eccedenze di imposta maturati da parte del contribuente, in presenza di ruoli e atti di accertamento notificati.
  L'Onorevole interrogante evidenzia, in particolare, che le menzionate limitazioni producono conseguenze negative sulle imprese di assicurazione che subiscono «sistematicamente le limitazioni all'utilizzo in compensazione e alla richiesta di rimborso dei crediti d'imposta», atteso che «l'acquisizione del pagamento nel patrimonio informativo del concessionario della riscossione è spesso non tempestiva» e che, comunque, vi è un ritardo nella presa in carico di tale informazione da parte dell'Agenzia delle entrate.
  A parere dell'Onorevole interrogante, la situazione suesposta è essenzialmente dovuta alla circostanza che i database dell'Agenzia delle entrare e di Equitalia non sono debitamente coordinati e sollecita iniziative volte ad allineare le procedure con cui si acquisisce e si comunica il dato dell'assolvimento del tributo nei database del concessionario della riscossione e dell'Agenzia delle entrate.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.
  Con riferimento al segnalato disallineamento, le tempistiche di rendicontazione dei pagamenti da parte degli Agenti della riscossione sono disciplinate dall'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le operazioni di riscossione e le tempistiche di trasmissione dei dati analitici relativi a ciascuna delle suddette operazioni sono regolate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e dai relativi provvedimenti attuativi.
  L'Agenzia delle entrate, d'intesa con Equitalia, adotta tempistiche di aggiornamento con cadenze più ravvicinate rispetto a quelle indicate dalla legge.
  Ad ogni modo si rileva che, a prescindere da valutazioni circa la tempestività dell'aggiornamento, il diritto alla compensazione non risulta essere inibito dal punto di vista tecnico, permanendo in capo al contribuente qualora lo stesso abbia adempiuto tempestivamente agli obblighi di pagamento.
  Equitalia, infine, riferisce che l'estratto conto presso Equitalia, contenente l'elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita IVA, è consultabile sul sito di Equitalia www.gruppoequitalia.it (tramite user e password), e consente di verificare tutte le pendenze che uno stesso codice fiscale ha con Equitalia, senza alcuna limitazione d'ambito territoriale, senza pertanto che sia necessario consultare i siti di tutte delle più di cento agenzie locali di riscossione.
  Gli Uffici tecnici dell'Amministrazione finanziaria si sono dichiarati, comunque, disponibili, una volta verificata più approfonditamente la problematica segnalata, a risolvere le eventuali anomalie tecniche della procedura.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rimborso

imposta di registro

concorrenza