ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06341

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 478 del 09/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: CHIMIENTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2015
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2015
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2015
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2015
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/09/2015
Stato iter:
10/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/09/2015
Resoconto TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/09/2015
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 10/09/2015
Resoconto TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/09/2015

SVOLTO IL 10/09/2015

CONCLUSO IL 10/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06341
presentato da
CHIMIENTI Silvia
testo di
Mercoledì 9 settembre 2015, seduta n. 478

   CHIMIENTI, TRIPIEDI, COMINARDI, LOMBARDI, DALL'OSSO e CIPRINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, emanato in attuazione di quanto disposto dalla legge 10 dicembre 2014 n. 183, prevede, a partire dal lo maggio 2015 l'introduzione della Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego), la nuova indennità di disoccupazione che andrà a sostituire le precedenti forme di sostegno Aspi e mini-Aspi;
   in caso di disoccupazione involontaria, può chiedere il sussidio chi si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modificazioni e dunque chi possa far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione, nonché chi abbia trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
   la Naspi è riconosciuta, inoltre, anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro come da procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012;
   gli svantaggi rispetto al precedente ammortizzatore sociale Aspi sono molteplici, ma tra questi si riscontrano in particolare i seguenti:
    l'assegno di disoccupazione della Naspi viene decurtato più velocemente rispetto alla vecchia Aspi, in quanto subisce una riduzione del 3 per cento al mese dal quarto mese di fruizione e, nel caso in cui si percepisca l'indennità per 16 mesi, si ottiene una penalizzazione del 39 per cento;
   nel calcolo della nuova Naspi non vengono tenuti in considerazione i periodi contributivi che, nell'arco dei 4 anni precedenti al momento di disoccupazione, hanno già dato luogo ad assegni di disoccupazione;
   dal 2016 la Naspi sostituirà anche l'indennità di mobilità, prevista oggi per le aziende più grandi. In questo caso la durata massima dell'indennità di mobilità (che varia in base all'età del lavoratore) di 36 mesi sarà comunque ridotta a un'indennità massima di 24 mesi;
   è previsto un tetto per i contributi figurativi ottenibili durante la fruizione della Naspi, mentre per la Aspi tale tetto non era previsto. I contributi figurativi che possono essere ottenuti corrispondono a un importo massimo pari a 1,4 volte l'importo massimo dell'Aspi;
   con messaggio Inps n. 4334 del 25 giugno 2015, si apprende che. «[...]La procedura di calcolo e pagamento della prestazione è attualmente in corso di sperimentazione presso le sedi pilota. La stessa, infatti, ha necessitato di importanti implementazioni rispetto alla precedente procedura di liquidazione disoccupazione ASPI [...]»;
   il messaggio termina avvisando che: «La procedura di liquidazione della Naspi sarà rilasciata in versione definitiva per tutte le strutture territoriali entro il 15 luglio 2015»;
   ai già succitati svantaggi si va, quindi, ad aggiungere quello della lungaggine burocratica della pubblica amministrazione che farà slittare di almeno 3 mesi l'erogazione dell'ammortizzatore sociale, nonostante questo diventi, per il lavoratore rimasto disoccupato, di primaria importanza per il proprio sostentamento e quello della sua famiglia;
   si elude, in questo modo, l'articolo 38 della Costituzione che sancisce: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria»;
   la fase di sperimentazione per la procedura di calcolo e per il pagamento della prestazione è stato sufficientemente esteso –:
   quali urgenti iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato per ovviare al grave problema del ritardo dell'erogazione dell'ammortizzatore sociale Naspi, di cui in premessa. (5-06341)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 settembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06341

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Chimienti, inerente alla procedura di liquidazione della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso l'INPS.
  Preliminarmente, è opportuno ricordare che la NASpI istituita con il decreto legislativo n. 22 del 2015 e disciplinata con circolari INPS del 12 maggio e del 29 luglio 2015 – costituisce un'indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.
  Tale ammortizzatore sociale va a sostituire le indennità ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego) e mini ASpI – introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 – con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o maggio 2015.
  La NASpI, inoltre, è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
  La NASpI rivolta a tutti i dipendenti ad esclusione dei dipendenti pubblici a tempo indeterminato e degli agricoli è perciò da considerare una prestazione a carattere universale in quanto riesce ad ottenerla il 97,5 per cento.
  La durata massima di fruizione del trattamento in questione è pari a 2 anni per tutti contro un solo anno dell'ASspI per gli under 55 ed un anno e mezzo per gli over 55. Inoltre, rispetto al precedente trattamento ASpI, il cui importo massimo era pari per il 2015 a euro 1.170,00 euro mensili, l'importo massimo della NASpI è pari per il 2015 a 1.300,00 euro al mese.
  Ciò posto, per quanto concerne la procedura per la liquidazione della NASpI l'INPS ha reso noto che la stessa è stata rilasciata, nella versione definitiva, per tutte le strutture territoriali lo scorso 15 luglio a conclusione di un periodo di sperimentazione e collaudo presso alcune «sedi pilota».
  Al riguardo, l'Istituto ha precisato che la procedura in parola ha necessitato di importanti implementazioni rispetto a quella precedente – avente ad oggetto l'erogazione dell'ASpI – a causa della complessità del sistema di calcolo della durata della NASpI.
  Tale complessità, nello specifico, deriva dalla necessità di non computare – ai fini della determinazione della durata della NASpI – quei periodi di contribuzione che hanno già dato luogo alla erogazione delle diverse tipologie di prestazioni di disoccupazione succedutesi nel tempo (Indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti, ASpI e mini ASpI), in conformità a quanto stabilito dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015. Al tempo stesso, vi sono periodi da considerare neutri, cioè non utili alla determinazione del requisito contributivo e lavorativo (quali periodi di fruizione di CIG in deroga, periodi di lavoro all'estero in paesi non convenzionati), che di conseguenza comportano un ampliamento del quadriennio di riferimento, in misura pari alla durata dell'evento neutro.
  L'Istituto con la circolare n. 142 del 29 luglio 2015 ha fornito i chiarimenti su esposti in merito al procedimento di calcolo della prestazione e precisazioni su altri aspetti (come la compatibilità con il lavoro intermittente, lo svolgimento di lavoro accessorio, il lavoro all'estero o l'espletamento di cariche pubbliche elettive e non). 
  L'INPS ha, infine, reso noto che le domande per l'erogazione della NASpI – definite grazie alla nuova procedura, rilasciata lo scorso 15 luglio – sono circa 264.000.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disoccupazione

infortunio sul lavoro

formalita' amministrativa