ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06340

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 478 del 09/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: GREGORI MONICA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 09/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FASSINA STEFANO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 09/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/09/2015
Stato iter:
10/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/09/2015
Resoconto GREGORI MONICA MISTO
 
RISPOSTA GOVERNO 10/09/2015
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 10/09/2015
Resoconto GREGORI MONICA MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/09/2015

SVOLTO IL 10/09/2015

CONCLUSO IL 10/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06340
presentato da
GREGORI Monica
testo di
Mercoledì 9 settembre 2015, seduta n. 478

   GREGORI e FASSINA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il 27 giugno 2015, la regione Lazio a indetto una gara per l'affidamento dei centri unici di prenotazione (Cup) delle Asl e delle aziende ospedaliere della regione, in scadenza il 21 settembre 2015;
   la medesima gara già indetta in passato era stata successivamente annullata nel dicembre 2014 a causa di un'inchiesta per turbativa d'asta nelle more delle indagini su «Mafia Capitale»;
   l'attuale bando di gara presenta una serie di elementi di criticità che vale la pena sottolineare. Vengono tagliati oltre 350 posti di lavoro sui circa 2000, quasi il 20 per cento dell'intero organico attuale, non tenendo conto della ricognizione dei fabbisogni dei servizi CUP elaborata solo lo scorso anno dalle Aziende Sanitarie e quindi rappresenta un'ulteriore difficoltà in termini di tempi di attesa e code da parte dei cittadini per accedere alle prestazioni sanitarie pubbliche;
   il bando, inoltre, non prevede come obbligo, tranne che per le persone con disabilità, la riassunzione del personale attualmente in servizio nel ruolo e nel livello contrattuale raggiunto. Tutto ciò appare all'interrogante in contrasto con le disposizioni a tutela del lavoro previste dalla normativa vigente e dalle nuove direttive comunitarie sulla base anche dei nuovi indirizzi previsti dalla riforma degli appalti pubblici, risultando persino non in linea con l'articolo 7 della legge regionale del Lazio n. 16 del 2007;
   la mancata indicazione degli inquadramenti economico contrattuali del personale in forza e la logica incardinata nel bando del massimo ribasso rischiano di creare una ingiusta disparità di concorso nella gara, tra chi, all'interno delle offerte economiche, deve garantire continuità di lavoro e di retribuzioni e chi, invece, potrebbe subentrare ex novo, senza alcun vincolo, con la possibilità ad esempio di potersi avvalere della disciplina statuita dal cosiddetto Jobs Act e dai decreti delegati;
   la suddivisione in quattro lotti di una gara centralizzata dei 17 servizi di Cup, favorisce secondo l'interrogante accordi lottizzatori e spartitori tra imprese concorrenti e turbative d'asta (come del resto già accaduto per una precedente gara), con il rischio di creare forti disparità di trattamento contrattuale, a parità di ruolo, tra il personale occupato in lotti differenti. Inoltre, la suddivisione in lotti è paradossale rispetto al processo di razionalizzazione del sistema sanitario regionale in corso, che prevede l'accorpamento di aziende che fanno parte di lotti differenti;
   il personale dirigente che ha predisposto la gara attuale è stato già indagato dalla procura di Roma per favoreggiamento e false dichiarazione dinanzi al pubblico ministero, in merito alla gara Cup annullata nel 2014 –:
   se non intenda assumere iniziative, anche normative, volte ad assicurare la tutela dei lavoratori, in particolare con riferimento all'inserimento delle clausole sociali in casi quali quello in premessa. (5-06340)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 settembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06340

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Gregori, inerente l'introduzione di una disposizione che, nei contratti di appalto, consenta la salvaguardia dei posti di lavoro nei casi di subentro di un nuovo appaltatore (cosiddetta clausola sociale), faccio presente quanto segue. 
  Il tema degli appalti è stato oggetto di una recente direttiva comunitaria (la n. 2014/24/UE, la cui attuazione, dopo l'approvazione del Senato, è ora all'esame della Commissione VIII della Camera) che, innovando la disciplina degli appalti pubblici, non ha mancato di tener conto delle possibili implicazioni di tale istituto nel raggiungimento di obiettivi di carattere sociale tra i quali figura la promozione delle opportunità di occupazione.
  La questione segnalata propone la ben nota contrapposizione tra due specifici interessi di rilievo Costituzionale entrambi sanciti dall'articolo 41 della Costituzione, da una parte la libertà di iniziativa economica riconosciuta ai privati, dall'altra l'utilità sociale.
  Sul tema si è pronunciata la Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30 della legge della regione Puglia n. 4 del 2010, nella parte in cui imponeva alle nuove imprese o società affidatarie dell'appalto l'obbligo di assunzione a tempo indeterminato del personale dell'impresa uscente, in luogo del mero mantenimento in servizio di personale non eccedente i limiti temporali dell'affidamento del servizio, e, nella parte in cui prevedeva la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva (Corte costituzionale, 3 marzo 2011, n. 68).
  Anche l'Autorità nazionale anticorruzione, in un recentissimo parere, ritiene che la clausola sociale, anche al fine di garantire la sostenibilità dell'impresa sul mercato, non possa alterare o forzare la valutazione dell'aggiudicatario in ordine al dimensionamento dell'impresa e, in tal senso, non possa imporre un obbligo di assorbimento di personale, senza adeguata considerazione delle condizioni dell'appalto, del contesto sociale e di mercato o del contesto imprenditoriale in cui dette maestranze si inseriscono. Ne deriva che la condizione di occupare prioritariamente il personale già «inserito» nel precedente appalto è legittima ove non incida sulla libertà dell'imprenditore subentrante di decidere della propria organizzazione d'impresa e delle esigenze tecniche e di manodopera relative all'esecuzione dell'appalto. Tale orientamento si conforma, fra l'altro, a recenti pronunce giurisprudenziali. Il Consiglio di Stato, infatti, è intervenuto sul tema (si vedano le sentenze 3639/2013, 2533/2013 e 5890/2014) affermando che l'esigenza del mantenimento dei livelli occupazionali non deve impedire all'imprenditore di organizzare la propria attività nella maniera ritenuta maggiormente efficiente e che la clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa economica e di concorrenza.
  Per quanto concerne il caso specifico, richiamato nel presente atto parlamentare, la regione Lazio ha reso noto che la stessa è da sempre impegnata a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali in caso di aggiudicazione dell'appalto ad un nuovo imprenditore, in specie negli appalti labour intensive come quello in esame. Nel caso in esame la regione Lazio ha chiarito che nel disciplinare di gara sono state inserite due condizioni: la prima riguarda la salvaguardia integrale dei soggetti svantaggiati ex articolo 4 della legge n. 381 del 1991 (invalidi fisici, psichici o sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti eccetera); la seconda concerne la necessità di aprire un tavolo sindacale al fine di concordare le modalità operative di riassorbimento del restante personale alla luce delle mutate esigenze tecnico organizzative dell'appalto. Al riguardo la regione ha precisato che la riduzione del fabbisogno di personale consegue ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture sanitarie e alle ristrutturazioni che dovranno realizzarsi nei prossimi mesi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

diritto del lavoro

retribuzione del lavoro