ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06331

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 478 del 09/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: RIBAUDO FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/09/2015
Stato iter:
10/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 10/09/2015
Resoconto RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 10/09/2015
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/09/2015
Resoconto RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/09/2015

SVOLTO IL 10/09/2015

CONCLUSO IL 10/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06331
presentato da
RIBAUDO Francesco
testo di
Mercoledì 9 settembre 2015, seduta n. 478

   RIBAUDO e BERRETTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la legge di stabilità 2015 all'articolo 1, comma 665, ha previsto che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni (cioè entro il 31 marzo 2010);
   la suddetta norma non specifica le modalità di rimborso spettanti ai soggetti che, pur avendo presentato nei termini previsti dalla legge, l'istanza di rimborso delle maggiori imposte a suo tempo versate, abbiano nel silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria, promosso ricorso al giudice tributario al fine di vedere riconosciuti i propri diritti;
   attualmente, l'Agenzia delle entrate:
    non sta procedendo all'erogazione di alcun rimborso nei confronti degli aventi diritto;
    non desiste neppure dai giudizi pendenti proponendo, altresì, nei casi di soccombenza, impugnazione avverso le sentenze che riconoscono la spettanza dei rimborsi –:
   quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato affinché si proceda ai suddetti rimborsi;
   se non si ritenga opportuno, al fine di raffreddare il contenzioso ed agevolare i rimborsi, emanare appositi atti amministrativi o specifiche circolari attuative della norma in questione. (5-06331)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 settembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06331

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'erogazione dei rimborsi previsti in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e sollecita iniziative volte a chiudere il contenzioso che sulla questione è in corso presso le Commissioni Tributarie.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.
  Preliminarmente è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
  Il citato articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 dispone il rimborso delle imposte versate in eccedenza rispetto alla misura del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, non esercenti l'attività di impresa a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31.
  L'applicazione dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha dato luogo ad un annoso contenzioso, dapprima incentrato sulla sussistenza del diritto alla restituzione delle imposte versate dai contribuenti prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione in eccedenza rispetto alla misura del 10 per cento ivi stabilita e, successivamente, sul termine di decadenza per la presentazione delle relative istanze di rimborso (quarantotto mesi, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 o due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992) nonché sulla decorrenza del medesimo termine (dalla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 che ha introdotto l'agevolazione in questione ovvero della legge n. 31 del 2008 che da ultimo ha prorogato la disposizione agevolativa).
  Peraltro, già prima della legge n. 190 del 2014, l'Agenzia delle entrate, con la direttiva n. 1/2013 del 10 gennaio 2013, ha riconosciuto la spettanza dei rimborsi prendendo atto del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia ed ha fornito indicazioni agli Uffici per l'abbandono del contenzioso pendente, pur sostenendo, sulla base della favorevole giurisprudenza di legittimità sul punto, l'applicazione del termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002.
  Nella medesima direttiva veniva altresì specificato il temporaneo divieto di effettuare i rimborsi in favore dei contribuenti esercenti attività economiche, imposto dalla decisione n. C(2012)7128 final del 17 ottobre 2012 della Commissione europea.
  Il contenuto della direttiva si conforma peraltro, agli impegni assunti dall'Agenzia delle entrate in sede di risposta all'interrogazione n. 5-07535 dell'Onorevole Causi, discussa il 26 luglio 2012 in Commissione VI Finanze.
  Occorre evidenziare che la novella legislativa recata dal comma 665, se da un lato rende incontestabile il diritto al rimborso e l'applicazione del termine di decadenza di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, dall'altro ha dato luogo ad incertezze interpretative, che hanno inciso sulla lavorazione delle istanze di rimborso e sulla gestione dei contenziosi in corso.
  A tal proposito sono state fornite dall'Agenzia delle entrate indicazioni alla Direzione regionale della Sicilia indicazioni per la gestione anche in contenzioso dei rimborsi in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia.
  Dette linee interpretative, condivise dal Dipartimento delle Finanze, possono essere così riassunte:
   1. immediata operatività dell'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che riconosce il diritto al rimborso delle imposte versate dai contribuenti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in eccedenza rispetto alla misura del 10 per cento ivi stabilita, a condizione che l'istanza di rimborso sia stata presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008. n. 31;
   2. non rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti;
   3. esclusione dai rimborsi degli esercenti attività economiche, di impresa o di lavoro autonomo, in attesa della conclusione della procedura formale di indagine avviata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE con la decisione dalla Commissione europea n. C(2012)7128 final del 17 ottobre 2012. Al riguardo si fa presente che recentemente la Commissione europea ha notificato la decisione C(2015)5549 final del 14 agosto 2015 con la quale ha dichiarato i benefici fiscali in questione aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. Si aggiunge che con ordinanza del 15 luglio 2015, causa C-82/14, la Corte di Giustizia ha dichiarato l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in contrasto con gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di IVA, in quanto «non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio nazionale».

  In ordine allo stato di erogazione dei rimborsi in argomento l'Agenzia riferisce che alla data del 9 settembre 2015, risultano acquisite al sistema informativo dell'Agenzia n. 183.636 istanze di rimborso per un ammontare richiesto pari ad euro 192.693.754,10, così suddivise:
   n. 4.903, per un ammontare pari ad euro 118.401.908,35, riguardano domande presentate da persone non fisiche;
   n. 178.733 per un ammontare richiesto pari ad euro 74.291.845,75, riguardano domande presentate da persone fisiche.

  Allo stato, per quanto risulta dai dati del sistema informativo dell'Agenzia, risultano erogati rimborsi in seguito a sentenze definitive a 109 contribuenti per un ammontare complessivamente corrisposto pari ad euro 631.746,50.
  Io come Sottosegretario all'economia e finanze mi sono direttamente occupata della questione convocando nel mese di maggio u.s. (20 maggio 2015) una riunione con le amministrazioni cointeressate (ovvero l'Ufficio legislativo, il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate) dove si è convenuto sulla non necessità del decreto di assegnazione dei fondi atteso che le risorse stanziate risultano già assegnate sul pertinente capitolo di spesa del bilancio dello stato ed assegnate al centro di responsabilità del dipartimento delle finanze. Quindi le disposizioni contenute nel comma 665 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 sono immediatamente operative e la effettuazione dei rimborsi non è condizionata all'adozione del predetto decreto.
  I dati che vi comunico sono dati aggiornati al 9 settembre e sono relative alle istanze che risultano acquisite ad oggi al sistema informativo dell'Agenzia che sta procedendo ad ultimare l'inserimento di tutte le domande pervenute all'esito di tutti i controlli formali necessari e sta predisponendo nei prossimi giorni incontri con le Direzioni provinciali interessate per avviare il processo di erogazione per gli aventi diritto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura penale

rimborso

rimborso fiscale