ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06243

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: BARBANTI SEBASTIANO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 04/08/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 04/08/2015
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 04/08/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 04/08/2015
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 04/08/2015
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 04/08/2015
PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 04/08/2015
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 04/08/2015
MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 04/08/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/08/2015
Stato iter:
05/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 05/08/2015
Resoconto RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
 
RISPOSTA GOVERNO 05/08/2015
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/08/2015
Resoconto RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/08/2015

SVOLTO IL 05/08/2015

CONCLUSO IL 05/08/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06243
presentato da
BARBANTI Sebastiano
testo di
Martedì 4 agosto 2015, seduta n. 475

   BARBANTI, RIZZETTO, BALDASSARRE, SEGONI, TURCO, BECHIS, PRODANI, ARTINI e MUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato illegittimi centinaia di dirigenti nominati senza concorso presso l'Agenzia delle entrate, a quanto è dato sapere, questi stessi funzionari continuano ad esercitare le medesime funzioni da dirigenti attraverso la delega di firma;
   addirittura, si prospetta la possibilità di riconoscere una remunerazione aggiuntiva a fronte delle deleghe di firma ai funzionari dell'Agenzia, fino all'assunzione dei vincitori del concorso ad hoc che sarà bandito per reclutare i nuovi dirigenti;
   a parere dell'interrogante, si sta violando la sentenza della Consulta, riconoscendo a tali funzionari di continuare a svolgere le funzioni da dirigente, a maggior ragione si considera ancora più grave riconoscere agli stessi una remunerazione aggiuntiva, in virtù della delega di firma in questione;
   la sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che l'assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo all'istituto della reggenza, regolato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 maggio 1987, n. 266; pertanto, la reggenza, che va conferita previa indizione delle procedure concorsuali, deve essere affidata all'ex nona qualifica funzionale, vale a dire ai funzionari di ex carriera direttiva che sono stati fatti confluire improvvisamente nella terza area; al riguardo, l'Agenzia, oltre al ruolo, è in possesso dei curricula di tutti i funzionari della terza area per poter procedere all'individuazione del personale destinatario della reggenza che, si ribadisce, appartiene all'ex nona qualifica funzionale –:
   se e quali iniziative intenda adottare affinché l'assegnazione delle funzioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, avvenga, come ha stabilito la Corte costituzionale, ricorrendo all'istituto della reggenza regolato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266. (5-06243)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 agosto 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06243

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante evidenzia che, nonostante la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 8, comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 e delle disposizioni successive che ne hanno prorogato l'efficacia. I funzionari cui era stato attributo un incarico dirigenziale dall'Agenzia delle entrate continuano a svolgere le medesime funzione attraverso l'istituto della delega di firma.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono se e quali iniziative intenda adottare «affinché l'assegnazione delle funzioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, avvenga, come ha stabilito la Corte Costituzionale, ricorrendo all'istituto della reggenza regolato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987 n. 266.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.
  Preliminarmente, occorre precisare che l'Agenzia delle entrate ha dato immediata e puntuale applicazione alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 revocando oltre 800 incarichi di funzioni dirigenziali, conferiti sulla base delle disposizioni di legge sopra richiamate, vigenti sino al giorno della pubblicazione della predetta sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
  Il venir meno di questi incarichi e l'attribuzione ad interim di molteplici uffici ai pochi dirigenti di ruolo rimasti in servizio ha creato notevoli difficoltà gestionali all'Agenzia, difficoltà che, nell'immediato, si è cercato di fronteggiare con l'adozione da parte dei dirigenti di atti di delega di firma a funzionari della terza area.
  Per quanto riguarda le iniziative da adottare rispetto alla situazione determinata dalla menzionata sentenza, gli Onorevoli interroganti propongono il ricorso all'istituto della reggenza disciplinato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
  Al riguardo, in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015. recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali» (A.S. 1977, ora A.C. 3262), è stato approvato al Senato un emendamenti) governativo che introduce nel provvedimento l'articolo 4-bis finalizzato ad assicurare il buon funzionamento delle agenzie fiscali e a garantire il normale proseguimento delle loro attività.
  La disposizione prevede che per esigenze di funzionalità operativa, i dirigenti delle agenzie fiscali, previa procedura selettiva e per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi a dirigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, possono attribuire le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti a funzionari di terza area con almeno 5 anni di esperienza nell'area stessa. È previsto che tali deleghe potranno essere conferite in misura non superiore al numero dei posti messi a concorso.
  A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe di funzioni, la norma stabilisce che ai funzionari delegati saranno temporaneamente attribuite, con il relativo trattamento economico, nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto-legge n. 95 del 2012.
  Le deleghe di funzioni previste dalla norma in corso di approvazione non vanno confuse con le deleghe di firma; queste ultime, infatti, hanno sino ad oggi rappresentato solo un rimedio temporaneo per la sottoscrizione degli atti, ma non possono di per sé consentire l'effettiva gestione dei numerosi uffici assegnati ad interim ai dirigenti.
  Appare opportuno esporre qualche esempio.
  In Lombardia, nella Direzione Provinciale II di Milano, con 712 dipendenti, un solo dirigente ha gli interim di 11 uffici. Nella Direzione Provinciale I di Milano, con 680 dipendenti, un unico dirigente ha la responsabilità di 8 uffici ad interim. Nel Lazio, la Direzione Provinciale I di Roma ha in servizio 600 dipendenti: il dirigente responsabile ricopre 8 uffici ad interim.
  Riguardo all'ipotesi di fare ricorso all'istituto della reggenza previsto dal citato articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, si la presente che quest'ultima disposizione prevedeva la possibilità di affidare reggenze al personale del comparto Ministeri appartenente alla nona qualifica funzionale. Tale previsione è superata dall'attuale ordinamento professionale del personale pubblico basato su aree funzionali di inquadramento e non più su qualifiche funzionali e, comunque, deve ritenersi implicitamente abrogata dall'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  Il decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 recepiva, infatti, norme contenute in accordi sindacali: norme siffatte sono state, appunto, private di effetto dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 165 del 2001 con decorrenza dalla sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

funzionario

salario