ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06236

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 474 del 03/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: BARBANTI SEBASTIANO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 03/08/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 03/08/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03/08/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 10/08/2015
Stato iter:
22/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/10/2015
Resoconto BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 22/10/2015
Resoconto RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/08/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 10/08/2015

DISCUSSIONE IL 22/10/2015

SVOLTO IL 22/10/2015

CONCLUSO IL 22/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06236
presentato da
BARBANTI Sebastiano
testo di
Lunedì 3 agosto 2015, seduta n. 474

   BARBANTI e RIZZETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la cosiddetta legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) al comma 118 dell'articolo 1 dispone il diritto all'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali posti a carico dei datori di lavoro, con la esclusione dei soli contratti di apprendistato e di lavoro domestico;
   nel menzionato comma non vi è alcun riferimento a particolari condizioni per godere del diritto di esonero se non una: la sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato poiché la finalità perseguita del legislatore è quella di promuovere, favorire, incentivare forme di occupazione stabile;
   ad oggi i datori di lavoro del settore editoriale sono ancora obbligati a versare i contributi previdenziali all'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) per tutti i lavoratori impiegati nel settore del giornalismo, vedendosi di fatto conculcare il diritto contenuto nella legge senza alcuna possibilità effettiva di avvalersi delle prescrizioni contenute all'articolo 1 comma 118 della legge citata, con notevole aggravio dei costi dell'impresa rispetto a quelle operanti in settori diversi;
   si ricorda che sono circa 21.000 le aziende operanti nel settore, aziende che garantiscono un posto di lavoro a 27.710 dipendenti a cui si aggiungono ulteriori 8.000 lavoratori assunti con contratti precari iscritti alla gestione separata. Esse dovrebbero poter godere del diritto all'esonero previsto nella legge soprattutto per quei lavoratori precari destinatari finali della norma voluta dal Governo con il comma 118;
   la disapplicazione della legge determina un'eclatante, inammissibile e ingiusta violazione del principio dello Stato di diritto, creando un'odiosa diseguaglianza tra i datori di lavoro, soprattutto perché l'impresa editoriale si pone come strumento di conoscenza per tutti i cittadini, quindi garantisce tramite la conoscenza diffusa l'uguaglianza tra essi per garantire loro una democrazia effettiva, piena e condivisa –:
   quali siano i provvedimenti adottati dal Ministero per rendere effettivi gli esoneri descritti in premessa e superare la violazione della legge a danno del settore giornalistico e dei datori di lavoro che in esso operano senza aver modo di poter godere del diritto all'esonero contributivo, ad iniziare da una ricognizione sulle cause che hanno consentito all'INPGI di non dare avvio alle procedure per riconoscere l'esonero ai datori di lavoro ancora obbligati dalla vecchia normativa superata da quella citata in premessa, al pagamento dei contributi all'Istituto previdenziale diverso dall'INPS. (5-06236)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06236

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Barbanti con il quale si sollecita il Governo ad assumere iniziative per consentire ai datori di lavoro del settore editoriale l'accesso all'esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità per il 2015.
  Preliminarmente ricordo che la legge di stabilità per il 2015 ha introdotto, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua (articolo 1, commi 118-124, legge n. 190 del 2014).
  Con circolare n. 17 dello scorso 29 gennaio l'INPS ha fornito le indicazioni per l'applicazione di tale disposizione normativa, chiarendo, in particolare, che beneficiari dell'incentivo sono i «datori di lavoro privati», a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
  Nel quadro dei principi di autonomia gestionale, l'INPGI, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 52 dello scorso 15 ottobre – approvata dai Ministeri vigilanti –, ha fissato i criteri per l'applicazione delle disposizioni in materia di esonero contributivo previste dalla normativa in oggetto, che pertanto, troveranno applicazione anche con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato dei giornalisti, il cui rapporto assicurativo venga costituito presso detto ente. Tale delibera precisa, inoltre, che l'esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2015, a condizione che il datore di lavoro abbia presentato all'atto dell'assunzione la relativa istanza ovvero abbia richiesto l'attribuzione del benefici di cui alla delibera INPGI n. 50 del 2014.
  Rappresento, inoltre, che l'INPGI sulla base di apposita convenzione da stipulare con l'INPS, provvederà a monitorare il numero dei contratti incentivati e le conseguenti minori entrate contributive, provvedendo ad inviare mensilmente apposite relazioni ai ministeri vigilanti nonché all'INPS che cura il monitoraggio complessivo previsto dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Con tale convenzione saranno disciplinate, inoltre, le modalità di rimborso da parte dell'INPS delle somme necessarie per la copertura del mancato introito contributivo dell'INPGI.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conservazione del posto di lavoro

sicurezza del posto di lavoro

contratto di lavoro