ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06191

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 471 del 29/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2015
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2015
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2015
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2015
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2015
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2015
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/07/2015
Stato iter:
30/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 30/07/2015
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 30/07/2015
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/07/2015
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/07/2015

SVOLTO IL 30/07/2015

CONCLUSO IL 30/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06191
presentato da
RUOCCO Carla
testo di
Mercoledì 29 luglio 2015, seduta n. 471

   RUOCCO, LUIGI GALLO, PISANO, ALBERTI, FICO, PESCO, VILLAROSA e CANCELLERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con le recenti sentenze nn. 14225 e 14226 depositate l'8 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi presentati dal comune di Livorno contro gli istituti paritari «Santo Spirito delle Salesiane di Don Bosco» e «L'Immacolata» della Congregazione delle Suore Mantellate Serve di Maria, in materia di ICI per gli anni dal 2004 al 2009;
   nel dettaglio, la Corte ha cassato la sentenza di appello emessa dalla commissione tributaria regionale della Toscana che, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto l'esenzione dal pagamento dell'ICI riconoscendo il carattere non commerciale dell'attività svolta dagli enti religiosi secondo la Corte, invece, si trattava di scuole paritarie i cui utenti pagavano un corrispettivo, che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; sotto tale profilo, dunque, è stato affermato il principio, più volte ribadito dalla Corte, secondo cui: «l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma primo, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (articolo 87, comma primo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato articolo 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale»;
   come evidenziato dalla stessa Corte nella motivazione delle sentenze, le difficoltà applicative dell'esenzione dalle imposte locali derivano, come spesso accade, dalla formulazione non proprio chiara delle disposizioni normative che proprio in materia di esenzione ICI/IMU per enti non commerciali hanno subito continue revisioni negli ultimi anni, consegnando agli operatori un quadro normativo di incerta definizione;
   non va sottaciuto poi l'orientamento espresso in ambito comunitario: la Corte di giustizia europea (c. 26/2010 del 19 dicembre 2010) ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'esenzione ICI/IMU per le attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), così come modificata dall'articolo 39, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (che addirittura aveva esteso l'esenzione alle attività indicate nella stessa lettera e che non abbiano esclusivamente natura commerciale), considerandola un illegittimo aiuto di Stato;
   a parte le suesposte considerazioni, le recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno nuovamente messo in luce la controversa questione relativa alla gestione degli istituti scolastici paritari gestiti da enti ecclesiastici e, più in generale, degli enti religiosi che risultano esercenti, almeno «sulla carta», attività di natura assistenziale e non commerciale, non ultimo, si rammenta il recente caso di cronaca che ha interessato la Congregazione Don Uva che, al di là del crac finanziario da 500 milioni di euro di cui 350 milioni dello Stato, ha portato all'arresto e al fermo domiciliare di decine di persone, nonché alla richiesta di applicazione della custodia cautelare, richiesta respinta dal Senato, del presidente della Commissione bilancio a Palazzo Madama, Antonio Azzollini senatore del Nuovo Centrodestra; le indagini condotte dalla Guardia di finanza di Bari – nucleo di polizia tributaria hanno condotto alla scoperta di una vera e propria associazione a delinquere dietro la Congregazione nonché ha consentito di comprendere le cause del default: a) una gestione totalmente svincolata dai criteri di una corretta amministrazione aziendale, in cui per decenni è mancata persino una contabilità ed organi che controllassero la rispondenza ad economicità delle operazioni gestionali; b) una inesauribile serie di appropriazioni, sperperi, dissipazioni, forniture fuori mercato con contratti a tutto favore dei terzi ed a tutto danno dell'Ente; c) assunzioni clientelari in momenti di crisi, allorché contemporaneamente si procedeva a consistenti riduzioni di personale per poter accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalle norme vigenti; d) assunzioni di personale inutile oppure destinato a mansioni del tutto svincolate dalle professionalità richieste: tutto ciò ai danni dello Stato, che ha contribuito con finanziamenti al sostentamento dell'Ente religioso, degli enti locali che per anni hanno disapplicato le imposte locali a fronte di quello che agli interroganti appare il «mascherato» carattere non commerciale dell'attività svolta, e, soprattutto, dei cittadini che nonostante tutto si sono visti costretti al pagamento di rette per l'erogazione di servizi scadenti;
   le sentenze hanno altresì suscitato l'accesa reazione dei vertici della Chiesa Cattolica, che gestisce circa il 63 per cento delle 13.625 scuole paritarie in Italia (per un totale di 993.544 alunni nell'anno scolastico 2013/2014), riaprendo nuovamente il dibattito in merito all'opportunità del riconoscimento di agevolazioni fiscali in favore di enti religiosi, soprattutto nei casi in cui di fatto vengono a svolgere le medesime attività svolte da privati, che di contro non beneficiano di alcuna esenzione o agevolazione (con ovvie ricadute sul piano concorrenziale, come peraltro già sancito dalla Corte di giustizia europea);
   al riguardo, dunque, superando un privilegio anacronistico, sarebbe senz'altro auspicabile un intervento normativo volto alla revisione delle esenzioni fiscali di cui godono le attività commerciali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, soprattutto quando non vengono esercitate in via esclusiva, ed in considerazione degli enormi sacrifici che al contempo si chiedo ai comuni cittadini per superare il grave momento di difficoltà che attraversa il Paese;
   in ogni caso sarebbe altresì opportuno un intervento normativo volto a far chiarezza sui profili applicativi dell'esenzione dalle imposte locali previste per gli enti religiosi ed assistenziali, con particolare riferimento al requisito della non commercialità dell'attività svolta –:
   alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione e dei recenti fatti di cronaca giudiziaria, se non ritenga opportuno assumere iniziative normative al fine di chiarire i profili applicativi dell'esenzione dalle imposte locali previste per gli enti religiosi ed assistenziali, con particolare riferimento al requisito della non commercialità dell'attività svolta, e se non ritenga in ogni caso opportuna un'iniziativa normativa volta alla revisione delle esenzioni fiscali in favore di enti ecclesiastici, soprattutto quando svolgono attività di natura tipicamente commerciale, al fine di ripristinare la leale concorrenza tra le imprese e l'equità del prelievo tra i cittadini. (5-06191)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 luglio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06191

  In merito al question time in esame, occorre far presente che il Ministro dell'economia e delle finanze ha già riferito in Aula Camera nella seduta del 29 luglio 2015 in risposta al question time presentato dagli Onorevoli Lupi ed altri.
  Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, è necessario sottolineare che le sentenze della Corte di cassazione nn. 14225 e 14226 dell'8 luglio 2015 riguardano esclusivamente l'imposta comunale sugli immobili (ICI), poiché concernono l'impugnazione di avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 2004 al 2009, relativamente ad unità immobiliari per i quali gli enti religiosi reclamavano l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  La Suprema Corte, ribadisce, nella sostanza, quanto già stabilito in precedenti sentenze chiarendo che la disciplina concernente l'esenzione dall'ICI «era sospettata, non senza fondamento, di essere in conflitto con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e con le regole sulla concorrenza: ragione per la quale essa avrebbe dovuto esser disapplicata».
  La circostanza che la controversia non riguarda l'IMU è stata sottolineata dalla stessa Corte di cassazione, la quale sottolinea che per ovviare alla possibile condanna da parte della Commissione europea «è stato poi approvato il decreto-legge n. 1 del 2012, articolo 91-bis», al quale è stata data attuazione con il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012.
  La Commissione europea con la decisione C(2012) 9461 final del 19 dicembre 2012, ha, in effetti, giudicato la disciplina ICI in questione un aiuto di stato incompatibile con il mercato interno in base all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.
  La stessa decisione ha stabilito, invece, che l'esenzione dall'IMU, come disciplinata a seguito della entrata in vigore del citato articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, e dell'emanazione del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato.
  Peraltro il citato regolamento dispone, in ordine all'esercizio dell'attività didattica con modalità non commerciali, che debbano essere soddisfatti alcuni requisiti specifici tra i quali quello che l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un importo simbolico, tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
  Alla luce di tali considerazioni si ritiene che non sia necessario, a seguito delle sentenze citate un intervento di modifica della normativa attualmente in vigore.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Corte di giustizia CE

imposta locale

aiuto di Stato