Legislatura: 17Seduta di annuncio: 467 del 23/07/2015
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 22/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/07/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 22/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 23/07/2015 Resoconto CATALANO IVAN SCELTA CIVICA PER L'ITALIA RISPOSTA GOVERNO 23/07/2015 Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) REPLICA 23/07/2015 Resoconto CATALANO IVAN SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
DISCUSSIONE IL 23/07/2015
SVOLTO IL 23/07/2015
CONCLUSO IL 23/07/2015
CATALANO e OLIARO. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 192 del 2014, convertito dalla legge n. 11 del 2015, ha previsto che all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2014» fossero sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
la disposizione citata pareva destinata a prorogare la sospensione di validità delle norme sul noleggio con conducente, introdotte dalla legge n. 21 del 1992 dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008;
tali norme, asseritamente anti-abusivismo, sono state censurate dall'Antitrust per la loro natura anticoncorrenziale, risultano a giudizio degli interroganti inadeguate a regolamentare il servizio pubblico di noleggio con conducente — alla luce dei principi ribaditi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e da quelli ricavabili dalle pronunce della Corte Costituzionale — e potrebbero addirittura esporre l'Italia a procedure in sede europea;
l'intreccio normativo creato dai numerosi rimandi e proroghe ha determinato un'incertezza normativa rispetto alla vigenza delle norme di cui al decreto-legge n. 207 del 2008, malgrado l'autorevole opinione espressa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
in particolare, con sentenza n. 8359/2015, il tribunale di Milano ha sostenuto la vigenza delle norme in discussione, argomentando, tra l'altro, che «non si ritiene vincolante, né convincente, il parere (di segno opposto, ndr) dato dal Direttore Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 settembre 2012 alla Camera di commercio di Frosinone (depositato da parte appellata) secondo il quale l'articolo 29 più volte citato non sarebbe allo stato in vigore. Trattasi di un mero parere di un funzionario amministrativo e non di un atto normativo, non idoneo pertanto a fornire interpretazioni autentiche della legge»;
sia le norme introdotte dal decreto-legge n. 207 del 2008 sia l'incertezza normativa rispetto alla loro vigenza, determinano gravissimi danni al settore del noleggio con conducente italiano, e rischiano di consegnare l'intero settore alla concorrenza straniera e a forme di abusivismo totale –:
quali urgenti iniziative intenda il Governo adottare al fine di espungere definitivamente dall'ordinamento le norme anticoncorrenziali introdotte dal decreto-legge n. 207 del 2008. (5-06111)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):concorrenza
legislazione antitrust
personale di guida