ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06080

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 463 del 16/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: RIZZO GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 14/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 16/07/2015
Stato iter:
15/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/10/2015
Resoconto ROSSI DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 15/10/2015
Resoconto FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/07/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 14/10/2015

DISCUSSIONE IL 15/10/2015

SVOLTO IL 15/10/2015

CONCLUSO IL 15/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06080
presentato da
RIZZO Gianluca
testo presentato
Giovedì 16 luglio 2015
modificato
Mercoledì 14 ottobre 2015, seduta n. 502

   RIZZO, FRUSONE. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
il caporal maggiore capo VSP Marianna Di Luzio, nata a BARI il 10 gennaio 1983, in servizio presso il reparto comando e supporti tattici «FRIULI» in Bologna dall'anno 2010 presentò varie istanze di trasferimento finalizzate al riavvicinamento alla famiglia residente a Bari e alla cura dei propri figli (all'epoca di anni 2 e 1), con un occhio di riguardo verso il figlio minore sofferente per dei disturbi psichici;
visti i rigetti del Ministero della difesa alla richiesta di trasferimento definitivo, a quella di aggregazione temporanea per l'insorgenza della patologia psichica del figlio e dell'assegnazione temporanea triennale ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 per la tutela ed il sostegno della maternità/paternità (dichiarata dal Ministero non applicabile al personale militare nonostante il Codice dell'Ordinamento Militare ne sancisse il diritto a beneficiarne con l'articolo 1493), il caporal maggiore Di Luzio impugnava i provvedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna;
il TAR con l'ordinanza cautelare n. 970/2011 sospendeva i provvedimenti di rigetto, ordinando all'Amministrazione Militare di provvedere all'esecuzione, ma lo Stato Maggiore dell'Esercito con nota n. 406 del 17 gennaio 2012 comunicava il rifiuto all'esecuzione dell'ordinanza in quanto non condivisibile e altamente lesiva per la funzionalità/operatività della Forza Armata;
solo dopo la sentenza n. 238/2012 del Tar Emilia Romagna il dipartimento impiego del Personale dell'Esercito disponeva l'assegnazione temporanea a Bari; lo Stato Maggiore dell'Esercito, però, impugnava la sentenza, considerata un inaccettabile precedente per l'applicazione dell'articolo 42-bis decreto legislativo n. 151 del 2001, ma il Consiglio di Stato prima rigettava l'ordinanza di sospensiva con provvedimento n. 2867/2012 e poi con sentenza n. 2683/2013 respingeva l'appello sancendo l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 a tutela e sostegno della maternità/paternità al personale militare e condannava il Ministero della difesa al risarcimento del danno patito dal figlio del caporal Maggiore Di Luzio per ritardata esecuzione dell'ordinanza del Tar Emilia Romagna, quantificandolo in euro 10.000;
la situazione personale del Caporal Maggiore Capo Di Luzio peggiorava però sensibilmente in quanto si separava dal marito con sentenza n. 1577/2013 e la salute del figlio peggiorava inesorabilmente (oltre alla mamma del militare affetta da carcinoma papillare della tiroide e altre patologie che la rendono invalida). Formulava, pertanto, in data 17 aprile 2014, istanza di assegnazione definitiva presso l'ente in cui presta temporaneamente servizio ai sensi del testo unico sulle procedure d'impiego per il personale militare. A causa della mancata risposta alla sua richiesta ripresentava nuova domanda in data 4 giugno 2014. Perdurando, anche questa volta, il silenzio dell'amministrazione, presentava in data 27 ottobre 2014 istanza di poter conferire con il Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 735 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Il Comandante del Comando militare Esercito «PUGLIA» di Bari, invocando la sospensione dei termini relativi all'istanza di conferimento al Ministro, in data 05 dicembre 2014 dava corso ad un'iniziativa d'ufficio volta all'assegnazione definitiva a Bari a cui non veniva dato nessun riscontro;
il militare decideva di diffidare, in data 9 gennaio 2015, l'Amministrazione chiedendo di dare riscontro alle sue istanze e di concludere il procedimento d'ufficio, allegando anche un aggiornamento sulla salute precaria del bambino;
stante l'ennesimo silenzio dell'Amministrazione, con ricorso del 9 febbraio 2015 il caporal maggiore Di Luzio proponeva giudizio avverso il silenzio amministrativo e per la declaratoria dell'obbligo di provvedere;
con sentenza n. 524/2015 il Tribunale amministrativo della Puglia accoglieva il ricorso e ordinava al Ministero di «concludere con provvedimento espresso i procedimenti ad istanza di parte dichiarando l'obbligo dell'Amministrazione a provvedere in merito». Il TAR motivava inoltre che «al fine di evitare futuri inutili contenziosi, il Collegio non può esimersi dall'evidenziare che l'Amministrazione dovrà tenere debito conto, in sede di decisione finale sulle istanze di parte, delle segnalazioni contenute nella nota del 5 dicembre 2014 del Gen. Comandante (che evidenzia, come già sottolineato, la particolarissima situazione del militare nonché il suo sempre leale e meritorio comportamento in servizio)»;
dopo l'udienza di discussione, il dipartimento impiego del personale notificava al caporal Maggiore Di Luzio che la scadenza del periodo di assegnazione temporanea (fissata per il 10 aprile 2015) veniva prorogata al 9 giugno 2015 «al fine di esplorare ogni possibile soluzione volta a contemperare esigenze istituzionali come quelle dell'interessata» (anche a seguito dell'intervento dell'Osservatorio militare che riusciva ad interessare il Ministro della difesa);
con nota del 15 aprile 2015 il Comandante del comando militare esercito «PUGLIA», in dichiarata esecuzione della sentenza del TAR, comunicava al graduato che le sue due istanze tese all'assegnazione definitiva dovevano ritenersi inammissibili;
il caporal maggiore Di Luzio, sgomenta ed incredula, impugnava il provvedimento a suo avviso elusivo della sentenza del TAR, chiedendone la nullità e l'illegittimità;
il TAR Puglia, chiamato nuovamente ad esprimersi, concedeva prima sospensiva inaudita altera parte con decreto n. 320/2015, considerato che «certamente sussistono in relazione alla particolare situazione familiare del militare e alle documentate criticità del figlio minore della stessa, i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza, che consentono di sospendere l'ordine di far rientro nelle sede di servizio (Bologna) il 9 giugno 2015» e successivamente, con sentenza n. 951/2015 accoglie il ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Puglia n. 524/2015, dichiarando la nullità del provvedimento che dichiarava inammissibili le istanze del graduato e disponendo che il commissario ad acta (già indicato nella sentenza n. 524/2015 nella persona del Capo di Stato Maggiore della difesa) dia esecuzione decidendo sulle istanze del militare tenendo conto della situazione personale della stessa –:
se il ministro sia a conoscenza dei fatti indicati;
se, riscontrando la palese violazione delle normative afferenti al benessere del personale, non intenda provvedere ad emanare apposita circolare che chiarisca a tutte le componenti della difesa, le modalità per richiedere il trasferimento definitivo;
se non intenda approfondire ed eventualmente condannare l'operato dei gerarchi che non hanno ottemperato quanto previsto dall'articolo 1493 del Codice dell'ordinamento militare causando spese inutili all'amministrazione della difesa.
(5-06080)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-06080

  In merito alla vicenda citata dall'interrogante, comunico innanzitutto che il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito su delega del Capo di Stato Maggiore della Difesa, in qualità di Commissario ad acta nominato dal TAR Puglia in data 26 giugno 2015, ha disposto l'assegnazione definitiva del caporal maggiore citato nell'atto presso il 10o reggimento trasporti di Bari a far data dal 7 agosto 2015.
  Tale movimento/trasferimento non ha ancora avuto corso in quanto, dal 4 agosto 2015, con ripetuti certificati medici, il militare risulta in riposo medico domiciliare fino al 27 ottobre 2015.
  Sul tema specifico, risulta opportuno evidenziare la narrativa complessiva dei fatti.
  Il militare, nel novembre 2010 – allora effettivo al Reparto Comando e Supporti Tattici «Friuli» in Bologna – presentava un'istanza di assegnazione temporanea nella sede di Bari ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 che prevede «il beneficio di assegnazione temporanea per 3 anni, anche non continuativi, nella provincia/regione ove lavora l'altro genitore del minore di anni 3, nell'ambito delle norme a tutela e sostegno della maternità e paternità».
  La richiesta veniva respinta, in applicazione di un consolidato orientamento del Consiglio di Stato che prevedeva la non applicabilità della citata norma ai militari ed agli appartenenti alle forze di polizia dello Stato (sentenza n. 7472/2005).
  Avverso il provvedimento di diniego, il graduato presentava ricorso davanti il TAR Emilia Romagna che, nell'accogliere la richiesta, disponeva la sospensione cautelare del provvedimento impugnato e, successivamente, ne annullava definitivamente la decisione amministrativa (n. 238/2012 del 22 marzo 2012. L'amministrazione militare, quindi prontamente assegnava il graduato, in via temporanea, al Comando Militare Esercito «Puglia» in Bari a far data dall'11 aprile 2012 e, contestualmente, proponeva appello al Consiglio di Stato.
  Il Giudice di ultima istanza, mutando il proprio orientamento sino ad allora consolidato, rigettava tale appello e estendeva, per la prima volta, i benefici di cui al citato articolo 42-bis anche al personale militare (sentenza n. 3683 in data 11 giugno 2013).
  Successivamente, il graduato nel periodo di assegnazione temporanea in Bari, presentava ulteriori due istanze, nel mese di marzo e di giugno 2014, tendenti ad ottenere l'assegnazione definitiva presso la sede di Bari, indicando a supporto, generiche motivazioni di natura personale.
  Il Comandante di corpo comunicava al militare, per le sole vie brevi, l'inammissibilità di dette istanze in quanto il dipendente assegnato presso una sede in via temporanea – ove interessato ad ottenere un'assegnazione definitiva presso la medesima sede – avrebbe dovuto presentare apposita istanza di trasferimento, ad avvenuto rientro al reparto di appartenenza, da esaminarsi dall'Amministrazione secondo i criteri ordinari prefissati.
  Il graduato, tuttavia, impugnava il silenzio-rigetto presso il TAR Puglia-Bari che, con sentenza n. 524/2015 del 1o aprile 2015, ordinava all'amministrazione di rendere un provvedimento espresso in merito alle due istanze. L'Amministrazione – con provvedimento del Comando Militare Esercito «Puglia» del 15 aprile 2015 – nel legittimo esercizio del proprio potere di valutazione ed in esecuzione della sentenza del TAR, respingeva le istanze presentate per inammissibilità, disponendo comunque e venendo incontro alle problematiche familiari prospettate dal graduato, la proroga dell'assegnazione provvisoria presso la sede di Bari.
  Inoltre, l'Amministrazione estendeva ulteriormente l'assegnazione del militare presso il Comando Militare Esercito in Bari di 60 giorni e, sulla base di quanto indicato dal caporal maggiore nella sua domanda di trasferimento, chiedeva l'esibizione della prevista documentazione sanitaria attestante il riconoscimento della condizione di disabilità grave della madre, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92.
  Il militare, però, non solo non produceva la documentazione prescritta dalla legge n. 104 del 1992, ma presentava un ulteriore ricorso per ottemperanza presso il TAR Puglia-Bari che disponeva la nomina del Commissario ad acta di cui si è fatto cenno nelle premesse dell'atto.
  Il comportamento conciliante adottato dall'Amministrazione si spiega alla luce della duplice necessità di trattare con particolare cura ed attenzione la vicenda citata e al tempo stesso evitare di adottare provvedimenti d'eccezione potenzialmente idonei a dare luogo a disparità di trattamento verso il personale dipendente, così moltiplicando il contenzioso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale militare

esercito

giurisdizione amministrativa