ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06065

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 462 del 15/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 15/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/07/2015
Stato iter:
30/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 30/07/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 30/07/2015
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/07/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/07/2015

SVOLTO IL 30/07/2015

CONCLUSO IL 30/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06065
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 15 luglio 2015, seduta n. 462

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   fra l'anno 2003 e l'anno 2009 la banca internazionale Barclays propone alla clientela la possibilità di contrarre mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor (acronimo di London Interbank Offered Rate): in particolare, il contratto standard prevede che:
  «Art. 4: “Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero...»
   A) Per il primo semestre o frazione scadente il 31 maggio o il 30 novembre:
    a1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “Tasso di Interesse Convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI rilevato per valuta il primo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, maggiorato di uno spread, tipicamente 1,300 punti percentuali;
    a2) - l'eventuale differenza tra il “Tasso di Cambio Convenzionale” Euro / Franco Svizzero e quello rilevato per valuta rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su il “Sole 24 Ore” ... [omissis]. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato dalla Parte Mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1o giugno e del 1o dicembre;
   B) Per i semestri successivi, sino alla scadenza del contratto di mutuo:
    b1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al “Tasso di Interesse Convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) Franco Svizzero 6 mesi per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1o giugno-30 novembre per valuta 30 novembre, relativamente al semestre 1o dicembre-31 maggio, rilevato sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, maggiorato di uno spread, tipicamente di 1,300 punti percentuali;
    b2) - l'eventuale differenza tra il “Tasso di Cambio Convenzionale” Euro / Franco Svizzero e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il Sole 24 Ore” ... [omissis]. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato dalla Parte Mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1o giugno e del 1o dicembre.

  Ad ogni scadenza l'importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rivenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue:
   in caso di conguaglio positivo in favore della parte mutuataria, l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa Parte Mutuataria... [omissis];
   in caso di conguaglio negativo per la Parte Mutuataria, l'importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero di cui sopra e con le stesse valute di cui sopra sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1o dicembre ed il 1o giugno»;
   tutto ciò dimostra, ad avviso dell'interrogante, che si tratta di una tipologia di prodotto che si configura a tutti gli effetti come un derivato currency swap, che tuttavia non viene proposto come prodotto finanziario separato rispetto al contratto di mutuo ipotecario, ma come parte integrante, nonostante la differenza evidente in termini di complessità fra i due prodotti;
   la proposta Barclays, così come quelle analoghe diffuse a livello globale, intendeva evidentemente giovarsi della decisione della Banca centrale svizzera di imporre un tetto massimo al valore del franco svizzero relativamente alle altre valute, decisione poi rientrata nel gennaio 2015, con conseguente forte apprezzamento della moneta elvetica;
   questo ha prodotto, con riferimento ai suddetti mutui, un fortissimo aumento della massa debitoria, che si configura di fatto nell'immediato come un ostacolo enorme a qualsiasi ipotesi di surroga o di estinzione anticipata, fenomeno, questo, che, data la diffusione di mutui in franco svizzero, negli altri Paesi dell'Unione europea, ha prodotto una potenziale crisi sistemica di insolvenza;
   in Italia il fenomeno non è, per fortuna, ancora così ampio, pur coinvolgendo migliaia di famiglie ignare, peraltro, di aver contratto un mutuo in valuta straniera, dato che il rapporto con il CHF è di fatto mediato da un derivato;
   questo avrebbe dovuto comportare il rispetto delle forme e delle norme comportamentali prescritte dal T.U.F. e dal regolamento intermediari Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 riguardo, in particolare, alla concessione del diritto di recesso per i contratti offerti a distanza, all'accertamento dell'adeguatezza del contratto agli obiettivi di investimento ed all'esperienza dei contraenti in materia di strumenti finanziari ed all'obbligo di informazione;
   l'Istituto di credito, interpellato, ha negato che il contratto possa configurarsi come un derivato, evidenziando l'assenza di finalità speculative;
   con dispositivo del 25 marzo 2015 l'Arbitro bancario finanziario ha sancito, per quanto di competenza, la nullità della clausola di cui in oggetto, ritenuta abusiva in quanto priva del principio fondamentale di trasparenza –:
   se non ritenga di assumere iniziative normative al fine di fornire un'interpretazione autentica che eviti la necessità di continui ricorsi per via giurisdizionale, chiarendo in particolar modo se la clausola contrattuale riportata in premessa debba intendersi o meno come derivato, secondo la definizione corrente. (5-06065)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 luglio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06065

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia – nell'esprimere considerazioni sui mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor offerti da Banca Barclays – chiede se non si ritenga di intervenire in via primaria o regolamentare al fine di fornire una interpretazione autentica che eviti la necessità di continui ricorsi giurisdizionali, chiarendo se tali prodotti debbano intendersi o meno come derivato. In particolare, la richiesta è finalizzata ad appurare se la clausola contrattuale relativa all'indicizzazione del mutuo al tasso di cambio debba intendersi o meno come derivato e, quindi, comportare il rispetto del T.U.F. e delle relative norme di attuazione.
  Al riguardo, occorre premettere che la materia dei mutui ipotecari è stata oggetto di una recente direttiva dell'Unione Europea finalizzata, tra l'altro, a rafforzare la tutela dei mutuatari. La direttiva approvata è la numero 17 del 4 febbraio 2014, pubblicata sulla G.U.U.E. del 28 febbraio 2014.
  Per la stessa direttiva (2014/17/UE) e, nel merito, per i contratti di credito ai consumatori per beni immobili residenziali, sono stati elaborati i relativi criteri per l'inserimento nello schema di decreto legislativo di recepimento, attualmente in fase di predisposizione.
  Occorre segnalare che sono stati individuati diversi problemi relativamente ai crediti denominati in una valuta estera contratti dai consumatori senza un'adeguata informazione o comprensione in ordine al rischio di cambio connesso. La Direttiva (articolo 23) prevede misure atte a garantire che i consumatori siano consapevoli del rischio che stanno assumendo e abbiano la possibilità di limitare la propria esposizione al rischio di cambio per la durata del credito.
  Il rischio può essere limitato riconoscendo al consumatore il diritto di convertire la valuta in cui è denominato il credito, ovvero con altri meccanismi, quali l'introduzione di limiti massimi o mediante avvertenze, qualora esse siano sufficienti a limitare il rischio di cambio.
  Infine, con riguardo alla disciplina MiFID (applicabile in Italia dal 1o novembre 2007), la Commissione Europea, rispondendo ad un quesito su finanziamenti erogati ad aziende, ha precisato che «un'opzione incorporata in un prestito – quale ad esempio quella che dà diritto a modificare il metodo di calcolo del tasso di interesse o la valuta del prestito – che non è essa stessa un titolo, non è uno strumento finanziario ai fini MiFID».
  Con riferimento allo specifico caso segnalato nell'interrogazione e all'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), la Banca d'Italia ha precisato quanto segue.
  L'Arbitro Bancario Finanziario è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, operante dal 15 ottobre 2009, la cui disciplina è contenuta nel Testo Unico Bancario, nella delibera del CICR del 2008 e nelle disposizioni applicative della Banca d'Italia.
  In base alle norme che regolano l'ABF, alla Banca d'Italia sono affidati compiti di carattere normativo per l'emanazione delle disposizioni applicative e di nomina dei membri dell'organo decidente, nonché lo svolgimento di alcune attività ausiliarie. Per svolgere queste ultime, la Banca d'Italia mette a disposizione dell'ABF mezzi e risorse, anche attraverso l'istituzione di strutture dedicate – le Segreterie tecniche – presso le Sedi della Banca d'Italia ove operano i Collegi dell'ABF.
  L'Arbitro Bancario Finanziario svolge in autonomia le proprie funzioni, delle quali ha la piena ed esclusiva titolarità. La Banca d'Italia non entra nel merito delle singole decisioni dell'ABF che rappresenta uno strumento aggiuntivo per risolvere le controversie insorte con gli intermediari bancari e finanziari, senza precludere ai cittadini la possibilità di far valere le proprie pretese dinanzi all'Autorità Giudiziaria.
  Al fine di assicurare una maggiore uniformità tra gli orientamenti dei Collegi e contenere i contrasti interpretativi, è stato istituito il Collegio di Coordinamento, operativo dal 2012.
  Con la decisione n. 7727 del 20 novembre 2014, il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario ha esaminato un caso di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri erogato da Banca Barclays e, in particolare, la clausola contrattuale che prevedeva il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito, anziché di quello residuo. L'ABF ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento dell'intermediario che non poteva non essere consapevole della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola. Conseguentemente l'ABF ha condannato l'intermediario a restituire le somme relative ai conteggi di estinzione errati e ha disposto un risarcimento nei confronti del cliente determinato in via equitativa.
  Inoltre, con la decisione del 20 maggio 2015, il Collegio di Coordinamento ha esaminato la legittimità della clausola che prevede la doppia conversione (prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale pattuito nel contratto e poi in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso); tale clausola esporrebbe il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.
  Il Collegio di Coordinamento ha rilevato che tale clausola, violando il principio di trasparenza, non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione che è stata valutata abusiva e, pertanto, nulla. Conclusivamente il Collegio ha disposto il ricalcolo delle somme che il cliente è tenuto a restituire in caso di estinzione anticipata.
  Barclays BANK PLC non ha adempiuto alla decisione assunta dal Collegio dell'ABF di Roma e alla citata decisione del Collegio di Coordinamento, relative a mutui indicizzati in franchi svizzeri e dell'inadempimento è stata data notizia sul sito dell'Arbitro Bancario Finanziario, nel quale è stato precisato che la controversia è stata sottoposta dal cliente all'Autorità Giudiziaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto

clausola contrattuale

concorrenza