ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 457 del 08/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/07/2015
Stato iter:
09/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 09/07/2015
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 09/07/2015
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 09/07/2015
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/07/2015

SVOLTO IL 09/07/2015

CONCLUSO IL 09/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06008
presentato da
PESCO Daniele
testo di
Mercoledì 8 luglio 2015, seduta n. 457

   PESCO, ALBERTI, FICO, PISANO, RUOCCO e VILLAROSA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 218 del 1997, recante la disciplina dell'accertamento con adesione, stabilisce: «Il termine per impugnare di cui al comma 2 è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza del contribuente». Il richiamato comma 2 prevede: «Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, di cui all'articolo 5 decreto legislativo n. 218 del 1997, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale istanza in carta libera di accertamento con adesione». Lo scopo della sospensione è quello di consentire al contribuente di valutare le possibilità di verificare la convenienza o meno di aderire alla proposta dell'Ufficio, dopo aver esaminato gli elementi posti a base dell'accertamento e l'opportunità di evitare una soccombenza;
   ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 742 del 1969, invece, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative «è sospeso dal primo di Agosto al trentuno di Agosto e riprende a decorrere dal termine del periodo di sospensione» nella specie, la sospensione si ispira al principio dell'irrinunciabilità del diritto alle ferie;
   per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, i due termini di sospensione previsti dalle citate disposizioni sono cumulabili tra loro: in pratica, il termine per impugnare l'avviso di accertamento passa da 60 a 180 giorni in caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione in concomitanza del periodo di sospensione feriale previsto dall'articolo 1 n. 742 del 1969;
   dello stesso avviso è l'orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze che con la risoluzione dell'11 novembre 1999 n. 159/E, mai messa in discussione, precisato che il periodo di sospensione di 90 giorni, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 218, rientra – per logica connessione con i termini processuali – nell'ambito applicativo dell'articolo 1, secondo periodo, della richiamata legge n. 742: «infatti, i due periodi di sospensione in argomento (feriale e quello di 90 giorni), avendo diverse finalità – collegata al periodo in cui ricadono i termini processuali, quella feriale; connessa ad un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione, quella dei 90 giorni – , non possono che applicarsi cumulativamente. Pertanto, si precisa che il periodo di sospensione feriale (1o agosto-15 settembre) è applicabile ogni qual volta il periodo di sospensione di 90 giorni venga a ricadere, come termine iniziale o come termine finale, nell'arco temporale che va dal 1o agosto al 15 settembre, come anche nell'ipotesi in cui il periodo feriale sia ricompreso nel periodo dei 90 giorni»;
   ebbene, il detto consolidato e condivisibile orientamento è stato di recente superato dalla Suprema Corte di cassazione con l'ordinanza n. 11632 del 5 giugno 2015 con la quale ha ritenuto non applicabile la sospensione del periodo feriale al termine di novanta giorni relativo all'accertamento con adesione, superando il diverso orientamento della prassi amministrativa e l'univoco orientamento giurisprudenziale; la Corte di cassazione ha chiarito la propria posizione ritenendosi contraria all'applicazione della sospensione dei termini riguardante il periodo feriale anche ai procedimenti non contraddistinti da natura propriamente giurisdizionale, quale quello dell'accertamento con adesione; secondo la Corte la sospensione del termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 1977 è tesa a garantire (in vista dell'eventuale esperimento dell'accertamento con adesione) il tempo necessario per svolgere le opportune valutazioni in proposito; tale sospensione, dunque, va riferita al relativo procedimento amministrativo e deve escludersi la cumulabilità della medesima con l'altra tipologia di sospensione dettata dall'articolo 15 della legge n. 289 del 2002;
   con il dovuto rispetto alla Suprema Corte ed alla funzione nomofilattica ad essa attribuita, la decisione espressa con l'ordinanza 11632/2015 non può trovare condivisione alcuna, soprattutto sotto il profilo giuridico; contrariamente a quanto si sostiene, infatti, le previsioni normative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 218 del 1997 vanno necessariamente interpretate in combinato disposto con l'articolo 1 della legge n. 742 del 1969: infatti, i commi 2 e 3 richiamano espressamente «i termini per l'impugnazione» (ossia i termini processuali) che sono sospesi per novanta giorni se il contribuente, prima del decorso di essi, formula istanza di accertamento con adesione; è evidente allora che i termini processuali richiamati dalla disposizione siano da considerarsi comprensivi anche della sospensione feriale ove applicabile, giusta il disposto dell'articolo 1 della legge n. 742 del 1969. In altre parole, la locuzione del comma 3 dell'articolo 6 in commento contiene un rinvio implicito alla sospensione feriale e ciò non può che significare che i termini processuali, cioè quelli il cui decorso è sospeso nel periodo dal primo al trentuno di agosto, sono sospesi per novanta giorni in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione; alla luce di queste considerazioni la cumulabilità delle due sospensioni dei termini appare conclusione inevitabile oltre che l'unica giuridicamente sostenibile;
   in disparte le considerazioni sul piano giuridico, anche dal punto di vista pratico la decisione meriterebbe di essere censurata: essa getta infatti sgomento tra gli addetti ai lavori, andando a modificare un orientamento consolidatosi nel corso degli anni e mai contraddetto sin dalla sua introduzione risalente all'anno 1997, con le evidenti ricadute pratiche che ne derivano per il diritto alla difesa dei contribuenti; l'innovativa pronuncia, infatti, rischia di compromettere l'ammissibilità di migliaia di ricorsi pendenti, il cui termine per impugnare è stato calcolato attraverso il cumulo dei due diversi termini di sospensione, con ciò ledendo gravemente il diritto di difesa e del legittimo affidamento riservato nell'orientamento espresso dalla prassi amministrativa;
   inoltre, il criterio applicativo enunciato nell'ordinanza in commento crea ingiustificate disparità di trattamento ed uno stato di incertezza del diritto: a parità di condizioni, infatti, la non cumulabilità dei detti termini potrebbe anche non operare; ad esempio, in presenza di avvisi di accertamento notificati in pari data (esempio il primo luglio 2015), i termini della sospensione feriale e quello dell'accertamento con adesione sono cumulabili nel caso in cui l'istanza di adesione venga presentata l'ultimo giorno utile per il ricorso (30 settembre 2015 che diventerebbe 29 dicembre 2015); viceversa, la presentazione dell'istanza di adesione prima o durante la vigenza del periodo di sospensione feriale (esempio 30 luglio 2015) non consente il cumulo dei due termini (in questo caso il termine per impugnare scadrebbe il 30 novembre 2015); è evidente dunque il «caos» applicativo che deriverebbe dall'attuazione del principio ermeneutico sancito dalla Corte;
   in un tal contesto, sarebbe auspicabile e un intervento normativo del Governo volto a far chiarezza, semmai attraverso l'introduzione di una norma di interpretazione autentica volta a chiarire, con efficacia retroattiva, la cumulabilità del termine di sospensione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 1997 con il termine di sospensione feriale di cui all'articolo 1 della legge n. 742 del 1969 –:
   se condivida l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di cassazione con l'ordinanza n. 11632/2015 e, in caso negativo, se non ritenga opportuno introdurre, una norma di interpretazione autentica che preveda la cumulabilità del periodo di sospensione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 1997 con il periodo di sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge n. 742 del 1969 confermando l'orientamento già espresso con la risoluzione n. 159/E/1999. (5-06008)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 luglio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06008

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa la cumulabilità della sospensione dei termini per il ricorso in seguito alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e la sospensione feriale dei termini processuali.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La ratio sottesa all'orientamento amministrativo e giurisprudenziale volto a riconoscere la cumulabilità dei predetti termini si rinviene nell'opportunità di offrire al contribuente la possibilità di verificare la convenienza o meno di aderire alla proposta dell'ufficio.
  Ne deriva che le previsioni normative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 siano da interpretare in combinato disposto con l'articolo 1 della legge n. 742 del 1969; infatti, la prima delle due disposizioni, richiamando espressamente «i termini per le impugnazioni» contiene un rinvio implicito alla sospensione feriale poiché i termini processuali, quelli il cui decorso è sospeso nel periodo dal 1o al 31 agosto, sono sospesi per 90 giorni in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione.
  I giudici di legittimità, con la predetta ordinanza, negano invece la cumulabilità dei due termini non ritenendo applicabile il periodo di sospensione feriale ai procedimenti non aventi natura giurisdizionale, ma meramente amministrativa, quale si configura l'accertamento con adesione.
  Deve tuttavia rilevarsi che la richiamata ordinanza, lungi dal rappresentare un orientamento consolidato è l'unica pronuncia della Corte che ha disconosciuto la cumulabilità delle due sospensioni dei termini; viceversa l'orientamento favorevole ha trovato ancora una volta conferma in due recenti pronunce del medesimo Collegio (sentenze della Corte di cassazione n. 10360/2015 e n. 11403/2015 e – all. 1 e 2), le quali, pur non affrontando direttamente la questione controversa, presuppongono l'adesione alla tesi della cumulabilità.
  Preme evidenziare, inoltre, come ad un'interpretazione quale quella sviluppata nella richiamata ordinanza n. 11632 del 2015 dovrebbe conseguire una rivisitazione complessiva delle procedure adottate dall'Agenzia, in particolare, da ultimo, con riguardo alle attività successive all'accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010. n. 78.
  Una lettura della normativa in esame in linea con quella presente nella richiamata ordinanza n. 11632 del 2015, infatti, comporterebbe necessariamente una anticipazione nella tempistica della riscossione nei confronti dei contribuenti.
  Tanto premesso, la proposta in argomento volta a chiarire la cumulabilità dei termini, potrà essere vagliata in sede di esame da parte del Parlamento dello schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (atto Camera n. 184).
  L'articolo 9 del citato provvedimento prevede, tra l'altro, la riformulazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, disponendo che «Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di modifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale».
  Appare evidente dunque la volontà del legislatore di riconoscere l'applicazione della sospensione dei termini feriali anche quando si attivino procedimenti che – seppur di natura amministrativa – risultino collocarsi in una fase prodromica a quella squisitamente processuale. Ciò al fine di deflazionare il contenzioso e di garantire al contribuente il pieno esercizio al diritto alla difesa riconoscendogli un tempo congruo per valutare la convenienza in ordine all'opportunità di definire la pretesa impositiva in sede amministrativa ovvero intraprendere la via giurisdizionale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

procedura amministrativa

prescrizione dell'azione