ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 457 del 08/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: LIUZZI MIRELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 08/07/2015
Stato iter:
19/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/11/2015
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 19/11/2015
Resoconto LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/07/2015

DISCUSSIONE IL 19/11/2015

SVOLTO IL 19/11/2015

CONCLUSO IL 19/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06001
presentato da
LIUZZI Mirella
testo di
Mercoledì 8 luglio 2015, seduta n. 457

   LIUZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 dicembre 2007 è stato istituito il parco nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri Lagonegrese (d'ora innanzi individuato solo come «Ente Parco»), in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 426 del 1998;
   l'istituzione dell'Ente Parco è stata preceduta dall'intesa sancita con la regione Basilicata, espressa con decreto della giunta regionale n. 537 del 17 aprile 2007;
   l'articolo 9, comma 1, della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) prevede che l'ente parco abbia personalità di diritto pubblico e sia sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   in esecuzione della determinazione del dirigente generale dell'ente parco n. 572 dell'11 dicembre 2013 sono state indette le seguenti pubbliche selezioni:
    per titoli ed esami riguardante l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità («previa valutazione di riserva del posto volto a favorire il superamento del precariato») per l'area C, livello economico C1, profilo professionale funzionario amministrativo - attività istituzionali e giuridiche dell'Ente;
    per titoli ed esami riguardante l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità («previa valutazione di riserva del posto volto a favorire il superamento del precariato») per l'area C, livello economico C1, profilo professionale funzionario tecnico-area tecnica II.pp. e pianificazione;
    per titoli ed esami riguardante l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità («previa valutazione di riserva del posto volto a favorire il superamento del precariato») per l'area B, livello economico B1, profilo professionale collaboratore amministrativo-attività istituzionali dell'Ente;
   in esecuzione della determinazione del direttore n. 0502/DG del 27 ottobre 2014 veniva indetta un'ulteriore selezione pubblica per titoli ed esami riguardante l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità («previa valutazione di riserva del posto volto a favorire il superamento del precariato») per l'area C, livello economico C1, profilo professionale funzionario amministrativo – attività istituzionali e amministrative dell'ente;
   per i primi 3 concorsi relativi ai profili C1 (amministrativo e tecnico) e B1 banditi in attuazione della determina n. 572 dell'11 dicembre 2013, all'articolo 9 dell'Avviso Pubblico «Presentazione titoli prestazioni lavorative» è prevista l'attribuzione di un punteggio pari a 0,15 per ogni mese di lavoro (escluse le frazioni di mese); il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 10,00; tanto in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, articolo 8, comma 2, che prevede che «per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente»;
   per il concorso relativo al profilo C1 scaturito dalla determina del 2 ottobre 2014, all'articolo 9 dell'avviso pubblico «Presentazione titoli prestazioni lavorative» era prevista l'attribuzione di un punteggio pari a 1/30 per ogni anno prestato; per frazioni di mese nessuna attribuzione; il punteggio massimo attribuibile, in trentesimi, è pari a punti 4/30, sempre in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, articolo 8, comma 2;
   le prime due selezioni sopra citate, sono state ultimate nel 2014. L'ultima – relativa alla alla selezione del profilo C1 scaturita dalla determina del 27 ottobre 2014 – si è conclusa con la prova orale il 13 marzo 2015 alla quale è seguita la pubblicazione della graduatoria;
   la circolare n. 1 del 29 gennaio 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha chiarito, in particolare alle pagine 15 e 16, che le facoltà assunzionali degli enti locali e degli enti pubblici devono essere destinate: a) al reperimento di categorie infungibili; b) all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso, le cui graduatorie sono in essere al 1o gennaio 2015; c) alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dei dipendenti assunti a part-time (articolo 3 della legge n. 244 del 2007);
   le risorse rimanenti devono essere riservate al riassorbimento del personale soprannumerario rinveniente dal riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane;
   il comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) prevede la nullità delle assunzioni effettuate in violazione del disposto della stessa norma; come noto, la nullità non è soggetta a prescrizione e può essere fatta valere da chiunque e l'atto nullo comporta la responsabilità diretta del funzionario responsabile che lo sottoscrive, il quale non ha, in ogni caso, impegnato l'amministrazione –:
   per quale motivo sia stata avviata una nuova e distinta procedura concorsuale in data 27 ottobre 2014 a pochissimi mesi di distanza dalla precedente procedura e, per giunta, per un identico profilo professionale e per la medesima qualifica (ovvero «area C, livello economico C1, profilo professionale funzionario amministrativo - attività istituzionali e giuridiche dell'Ente»);
   se, prima di bandire i concorsi in premessa, l'ente parco abbia o meno espletato le procedure previste agli articoli 29-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluso l’iter di cui all'articolo 34-bis del citato decreto legislativo n. 165;
   se le procedure concorsuali evidenziate in premessa rispettino le condizioni poste dai commi 418 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014);
   quali siano i motivi che hanno portato a differenziare il punteggio attribuito ai titoli per «prestazioni lavorative» dal primo avviso pubblico (0,15 punti per ogni mese di lavoro) rispetto all'avviso pubblico dell'11 dicembre 2014 (solo 0,03 punti per ogni mese di lavoro) nonostante l'assoluta identità di profilo e qualifica professionale messa a concorso. (5-06001)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-06001

  A seguito della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013 di attuazione della «Spending Review», il Presidente dell'Ente Parco dell'Appennino Lucano, con delibera del 9 agosto 2013, ha rideterminato la dotazione organica dell'Ente Parco approvando contestualmente sia il programma triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 che il piano annuale delle assunzioni per il 2014.
  Conseguentemente, con nota del 10 dicembre 2013, l'Ente Parco ha inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica, la comunicazione di cui all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Disposizioni in materia di mobilità del personale), relativamente ai seguenti profili:
   Area C-livello economico C1 (Funzionario Amministrativo per le attività istituzionali e giuridiche dell'Ente);
   Area C-livello economico C1 (Funzionario Tecnico per le attività tecniche e pianificatorie dell'Ente);
   Area B-livello economico B1 (Collaboratori Amministrativi per tutte le attività istituzionali dell'Ente).

  Con determinazione dell'11 dicembre 2013, il Direttore dell'Ente Parco indice le procedure concorsuali per la copertura dei profili suddetti e, con successiva determinazione del 19 dicembre 2013, approvava inoltre gli avvisi di concorso dando mandato al Responsabile del personale di procedere alla pubblicazione decorso il termine di 15 giorni sancito dal comma 2 del citato articolo 34-bis. Tutte le procedure concorsuali suddette risultano terminate.
  La determinazione dell'11 dicembre 2013, peraltro, evidenziava che l'Ente avrebbe proceduto ad una ulteriore e distinta procedura concorsuale per la copertura di 1 unità di Area C – Funzionario Amministrativo per le attività afferenti la gestione del personale e tecnico-contabile dell'Ente, in ragione di un eventuale e potenziale conflitto di interessi del responsabile pro tempore dell'area interessata.
  Quest'ultima procedura concorsuale, avviata con distinta procedura in data 14 gennaio 2014, veniva revocata in autotutela dal medesimo ente a causa del mancato adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 34-bis, comma 1, citato, ossia la comunicazione dei profili messi a concorso al Dipartimento della Funzione pubblica.
  Per quanto attiene il rispetto delle procedure adottate dall'Ente Parco in relazione ai commi 418 e seguenti della legge di stabilità 2015, il Direttore dell'Ente ha chiarito che la circolare n. 1/2015 della funzione Pubblica, alla pagina 15, «ha previsto di vincolare (comma 425) le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni afferenti al budget 2015-2016» e che «il posto messo a concorso è afferente al budget 2014».
  Circa i motivi che hanno portato alla differenziazione dei punteggi da attribuire ai titoli «per prestazioni lavorative», si tratta di determinazioni affidate alla discrezionalità amministrativa da parte del Dirigente cui compete l'adozione dell'atto, fermo restando il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, come evidenziato dallo stesso interrogante.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

funzionario

ente pubblico

professioni tecniche