ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05721

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 435 del 04/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: MOGNATO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 04/06/2015
Stato iter:
15/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/10/2015
Resoconto ROSSI DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 15/10/2015
Resoconto MOGNATO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/06/2015

DISCUSSIONE IL 15/10/2015

SVOLTO IL 15/10/2015

CONCLUSO IL 15/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05721
presentato da
MOGNATO Michele
testo di
Giovedì 4 giugno 2015, seduta n. 435

   MOGNATO. — Al Ministro della difesa, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il 17 maggio 2004 nel corso di un'azione di protezione della base italiana Libeccio in Afghanistan, perse la vita il primo caporalmaggiore del Reggimento Lagunari Matteo Vanzan, a soli 23 anni nell'ambito della missione Antica Babilonia;
   la famiglia del caporalmaggiore Matteo Vanzan ha dovuto intentare una causa legale allo Stato italiano per il riconoscimento del trattamento pensionistico agli stessi familiari;
   la stessa famiglia, per potere legittimare la richiesta di pensione, ha dovuto dimostrare che il caporalmaggiore Matteo Vanzan si trovava il 17 maggio 2003 in servizio permanente effettivo;
   la morte del caporalmaggiore Matteo Vanzan è stata considerata come decesso in seguito ad atto terroristico, giacché la missione Antica Babilonia era classificata come missione di pace;
   lo Stato italiano ha riconosciuto infine solo nel marzo 2015, dopo 11 anni alla famiglia del caporalmaggiore Matteo Vanzan un assegno di pensione pari a 2056,00 euro lordi all'anno, corrispondenti a 150,00 euro netti al mese;
   il caporalmaggiore Matteo Vanzan è morto difendendo le strutture e il personale dello Stato italiano in territorio straniero, durante una missione di supporto e assistenza alle popolazioni dell'Afghanistan, e pertanto ha testimoniato fino al personale sacrificio della propria esistenza i principi cui è informata la nostra Costituzione e l'azione delle nostre Forze armate;
   il riconoscimento tardivo e del tutto inadeguato del trattamento di pensione viene a configurarsi come ingiusto nei confronti della memoria del Caporalmaggiore Matteo Vanzan e iniquo nei confronti della sua famiglia –:
   se i Ministri siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;
   se sia volontà del Governo impegnare gli enti competenti al riesame dell'istanza di pensione, per garantire alla famiglia del Caporalmaggiore Matteo Vanzan un trattamento decoroso e giusto. (5-05721)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 ottobre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-05721

  In relazione a quanto rappresentato dall'interrogante, si rende noto, in primo luogo, che l'Amministrazione ha conferito tempestivamente ai genitori del 1o Caporale Maggiore M.V., riconosciuto vittima del terrorismo, ogni beneficio previsto dalla legge.
  Nello specifico, sono stati attribuiti:
   speciale elargizione, pari a 200.000 euro, concessa con decreto in data 26 maggio 2004;
   premio assicurativo, liquidato dalla Società ATI MARSH, per un importo di 226.000 euro (corrispondente a 10 volte la retribuzione annua lorda percepita dal militare al momento del decesso);
   assegno vitalizio (500 euro mensili) e speciale assegno vitalizio (1.033 euro mensili) concessi a ciascuno dei genitori con decreti, rispettivamente, in data 26 maggio 2004 e 28 febbraio 2005.

  Nel marzo 2014 è stato concesso anche l'equo indennizzo, pari a 27.987 euro, compresi gli interessi legali.
  Si osserva che è stato possibile attribuire quest'ultimo beneficio solo a seguito della sentenza n. 2069/13 del Consiglio di Stato che si è espresso in merito alla inapplicabilità dell'articolo 50 del d.P.R. n. 686/1957 che prevede la deduzione dall'equo indennizzo di quanto percepito in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.
  Il Consiglio di Stato ha stabilito, infatti, che il divieto di cumulo del premio assicurativo con l'equo indennizzo non si applica nei confronti degli eredi.
  Si aggiunge, in linea generale, che a domanda spetta a ciascuno dei genitori l'aumento figurativo di dieci anni contributivi ai fini della pensione e della buonuscita, l'esenzione dal ticket per ogni prestazione sanitaria/farmaceutica e il patrocinio a carico dello Stato nei procedimenti civili, penali e amministrativi riguardanti il proprio familiare e l'evento terroristico.
  Per quanto riguarda, il «riconoscimento del trattamento pensionistico agli stessi familiari», si osserva che la competente Direzione generale della previdenza militare e della leva ha provveduto a riconoscere il trattamento pensionistico ai genitori del compianto militare, solo a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012 che ha interpretato autenticamente quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge n. 206/2004.
  Questa norma, ai fini dell'attribuzione delle pensioni indirette e/o di reversibilità, prevede eccezionalmente che soltanto per i familiari delle vittime del terrorismo non si debba procedere all'accertamento dei requisiti soggettivi (come l'età anagrafica) e oggettivi (come il reddito) che sono richiesti, invece, dalla normativa di riferimento per la generalità dei casi.
  Si evidenzia, altresì, che la promozione al grado di 1o Caporale Maggiore del volontario in ferma breve, conferita post-mortem in via straordinaria e per meriti eccezionali – considerate le particolari circostanze del decesso – non modifica lo stato giuridico del militare, né può determinarne il passaggio dal ruolo dei volontari a quello dei militari in servizio permanente.
  Per tali motivi, la richiamata Direzione generale ha necessariamente attribuito ai genitori del militare una pensione in misura tabellare – come previsto nel caso di decesso di un militare volontario – e non quella in misura pari all'ultima retribuzione integralmente percepita al momento della cessazione prevista, invece, per il personale in servizio permanente.
  Corre l'obbligo di precisare che, nel caso in esame, non esiste alcun margine di discrezionalità per l'Amministrazione che è obbligata ad applicare le disposizioni vigenti in materia.
  Per quanto riguarda, infine, l'importo della pensione privilegiata tabellare di reversibilità spettante, in questo caso, al padre del militare, da notizie assunte presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia si è appreso che l'Ente ha dato corso alla pratica con lotto n. 90001 del 1o giugno 2015 sulla banca dati NOI-PA Pensioni di Guerra.
La stessa Ragioneria ha, altresì, comunicato che:
   è stato disposto, con le rate di luglio e di agosto 2015, il pagamento all'interessato degli arretrati, relativi al periodo dal 18 maggio 2004 al 31 luglio 2015, sia della pensione tabellare (Tabella M prevista per i genitori che abbiano perduto uno o più figli, di cui alla circolare del MEF n. 969/2015) e della tredicesima, sia della indennità integrativa speciale;
   l'importo mensile totale in pagamento è pari al minimo INPS (pensione base + integrazione minimo INPS);
   per l'eventuale corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera, ai sensi della circolare n. 968 del 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze, l'interessato deve presentare formale istanza e, comunque, sono necessari ulteriori chiarimenti da parte dell'INPS concernenti la pensione ordinaria diretta ex INPDAP, di cui il Signor E.V. è beneficiario.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

morte

terrorismo