ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05648

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 431 del 20/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: BERNINI MASSIMILIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 20/05/2015
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 20/05/2015
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 20/05/2015
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 20/05/2015
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 20/05/2015
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 20/05/2015
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 03/11/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 30/03/2016
Stato iter:
05/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/04/2016
Resoconto BELLANOVA TERESA ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 05/04/2016
Resoconto BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/05/2015

SOLLECITO IL 16/07/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 03/11/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 30/03/2016

DISCUSSIONE IL 05/04/2016

SVOLTO IL 05/04/2016

CONCLUSO IL 05/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05648
presentato da
BERNINI Massimiliano
testo di
Mercoledì 20 maggio 2015, seduta n. 431

   MASSIMILIANO BERNINI, L'ABBATE, GALLINELLA, GAGNARLI, PARENTELA, LUPO e BENEDETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 cita che «Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende» senza specificare se la prevalenza si riferisca al peso, al volume o al valore economico;
   secondo il comma 5 del medesimo articolo «La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa»;
   il comma 7 del medesimo articolo che richiama il comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 esonera i produttori agricoli di cui all'articolo 2135 nell'esercizio della vendita di prodotti non provenienti dalle proprie attività, dalle disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, concernente disposizioni sul commercio e sugli oneri fiscali a carico dei commercianti;
   il comma 8 del medesimo articolo stabilisce come unico limite affinché un produttore agricolo rientri nelle disposizioni del decreto legislativo n. 114 del 1998, che «l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società» –:
   se, a prescindere dai limiti imposti dal comma 8 del decreto legislativo n. 114 del 1998, vi sia un valore oggettivo per stabilire l'entità del termine «prevalente» al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
   quali siano le condizioni affinché gli imprenditori singoli o associati di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che vendono direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, come previsto decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, rientrino nelle disposizioni del decreto legislativo n. 114 del 1998. (5-05648)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 5 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-05648

  La problematica sollevata nell'interrogazione in esame riguarda l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di vendita dei prodotti agricoli, alla luce delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 che disciplina l'attività di commercio.
  Più in dettaglio il citato articolo 4, al comma 1, dispone che: «Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
  Il successivo comma 5, del medesimo articolo, dispone altresì che: «La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa».
  Il comma 8, infine, dispone che: «Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998».
  Al riguardo, si ritiene che anche ai fini della valutazione della «prevalenza» della percentuale di provenienza dei prodotti venduti dalle aziende agricole interessate, così come espressamente previsto per i limiti massimi assoluti dei prodotti con provenienza diversa, non possa che farsi riferimento ai relativi ricavi, e quindi al valore economico di tale produzione, e certamente non al peso o al volume.
  Da quanto sopra consegue che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, purché in misura non prevalente.
  Per prodotti non provenienti dai propri fondi si intendono sia i prodotti alimentari lavorati presso la propria azienda agricola ma con materie prime acquistate da terzi, sia quei prodotti oggetto di un ciclo industriale di trasformazione.
  Quei prodotti alimentari, invece, lavorati e trasformati da terzi con prodotti della propria azienda agricola sono considerati prodotti provenienti dai propri fondi.
  Al fine di rendere esplicito il concetto di misura non prevalente occorre, quindi, fare riferimento all'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di quei prodotti non provenienti dai propri fondi: tale ammontare deve sempre restare inferiore all'ammontare dei ricavi derivante dalla vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dai propri fondi, fino al limite massimo, comunque, dei limiti di importo fissati dalla disposizione in discorso per le diverse tipologie di imprese agricole, dal citato comma 8.
  È indispensabile, pertanto, rimanere entro certi limiti (sia quelli percentuali, relativi alla prevalenza, che quelli assoluti, relativi ai ricavi) poiché superare i medesimi comporta il passaggio dall'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998 tra le quali anche l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali per il commercio alimentare al dettaglio di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto originario

gruppo di produttori

regolamentazione commerciale