ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05579

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 425 del 12/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: RICCIATTI LARA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 12/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/05/2015
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/05/2015
MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 12/05/2015
Stato iter:
13/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/05/2015
Resoconto RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 13/05/2015
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 13/05/2015
Resoconto RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/05/2015

SVOLTO IL 13/05/2015

CONCLUSO IL 13/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05579
presentato da
RICCIATTI Lara
testo di
Martedì 12 maggio 2015, seduta n. 425

   RICCIATTI, SCOTTO, FERRARA e MELILLA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il contratto di agenzia è un contratto tipico, disciplinato dalla contrattazione collettiva e dal codice civile che si instaura quando «una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata» (articolo 1742 codice civile). Tale contratto – disciplinato dalla direttiva CE n. 86/653 che, nell'ambito dei suoi «considerata» evidenzia come le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all'interno della Comunità le condizioni di concorrenza e l'esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle relazioni con le loro proponenti, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali – deve essere provato per iscritto ma, a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 1998, non costituisce più requisito per la validità del contratto, l'iscrizione all'apposito ruolo presso ogni camera di commercio;
   numerose segnalazioni giunte in Parlamento evidenziano come le aziende ricorrono sempre più spesso alla stipula di mandati di agenzia pretendendo un rapporto di monomandato che, di fatto, cela la presenza, di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con il quale si pregiudica inesorabilmente l'autonomia e la libertà di organizzazione del lavoro degli agenti che si vedono costretti a rispettare direttive particolarmente ferree e tali da incidere sulle reali possibilità di incrementare i relativi compensi;
   detti compensi, peraltro, in questi ultimi anni, risultano troppo spesso inferiori alle retribuzioni di un lavoratore dipendente di settimo livello del contratto commercio, e questo al lordo sia delle spese che devono sostenersi per la produzione del reddito e sia degli oneri assistenziali e previdenziali;
   le aziende, inoltre, nel gestire i rapporti di lavoro con i loro agenti hanno ed esercitano il potere di modificare unilateralmente la zona geografica prevista e contrattualmente assegnata, di ridurre la percentuale provvigionale prevista nel contratto, di escludere dal portafoglio assegnato alcuni clienti che solitamente corrispondono a quelli economicamente più significativi, anche acquisiti nel tempo dallo stesso agente, con conseguente danno economico e grave pregiudizio per la crescita professionale –:
   se e quali iniziative normative il Governo intenda adottare alla luce di quanto descritto dalla presente interrogazione, se non ritenga opportuno intervenire attraverso apposite iniziative normative volte a prevedere che, per gli agenti monomandatari che non riescano a raggiungere un reddito minimo lordo pari a tre volte la retribuzione lorda di un lavoratore dipendente di settimo livello del contratto di commercio, il contratto possa essere trasformato automaticamente in plurimandato e, se, alla luce delle criticità suesposte che incidono profondamente sul reddito e sulla crescita professionale degli agenti, non ritenga opportuno intervenire attraverso apposite iniziative normative volte ad introdurre un divieto di modifica unilaterale del contratto di agenzia. (5-05579)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 maggio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-05579

  L'attività di agente e rappresentante di commercio è regolata dalla disciplina degli ausiliari di commercio. Nell'ambito della normativa di riferimento, il Ministero dello sviluppo economico ha una serie di poteri o facoltà:
   anzitutto ha potere di indirizzo sulle Camere di commercio in relazione alle iscrizioni al Registro delle imprese e al Repertorio economico amministrativo delle imprese individuali e societarie che esercitano l'attività in questione;
   secondariamente è chiamato alla gestione dei ricorsi gerarchici impropri avverso le decisioni camerali inerenti tali iscrizioni, ovvero dinieghi di iscrizione o cancellazioni dal medesimo Registro;
   il Mise non ha, tuttavia, specifiche competenze amministrative relativamente al contenuto dei rapporti privatistici che si concretizzano nel mandato di agenzia.

  Ciò premesso, è ovvio che le questioni sollevate con l'interrogazione non riguardano tanto l'azione amministrativa del Ministero. Esse riguardano piuttosto l'opportunità di valutare iniziative a carattere normativo che incidano sugli aspetti concorrenziali nel mercato di riferimento. I rapporti di tipo assolutamente privatistico che i soggetti interessati possono sottoscrivere con le imprese mandanti, anche tramite le loro associazioni di categoria, implicano normalmente il potere di modifica consensuale e non unilaterale di tali contratti. Inoltre, le norme vigenti già consentono di segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato eventuali abusi di potere di mercato, o l'emergere di configurazioni monopolistiche o oligopolistiche. Laddove l'Antitrust ravvisi profili di contrarietà con le norme vigenti ovvero situazioni comunque in contrasto con l'esigenza della massima apertura dei mercati, essa dispone degli strumenti necessari a garantire la tutela dei clienti e dei consumatori.
  In ogni caso, ritengo meritevoli di approfondimento le questioni connesse alla rilevanza dell'istituto del plurimandato nel settore agenziale. Sul tema vi è un ampio dibattito nella letteratura economica: da un lato vi è chi enfatizza la portata potenzialmente anticoncorrenziale dei mandati esclusivi, e pertanto sollecita l'introduzione di limitazioni più o meno cogenti. Dall'altro vi è invece chi sottolinea che la concorrenza si esplica anche attraverso il confronto tra diversi modelli organizzativi e commerciali. Nei fatti, quale delle tue tesi sia corretta dipende da una serie di variabili, specifiche del settore industriale e della struttura di mercato, nonché delle condizioni locali. Nel passato, l'Antitrust ha ravvisato problematicità che hanno trovato rispondenza in una serie di normative settoriali, come nel caso delle assicurazioni. Tuttavia, tale problematica è sempre emersa in relazione più alla tutela del consumatore, che alla protezione del reddito degli agenti, la quale afferisce più in generale al modello italiano di welfare state, esso stesso oggetto di numerosi interventi del Governo volti a garantire un sistema di tutele diffuse.
  Di conseguenza, valuto la questione posta dall'Onorevole interrogante meritevole di approfondimento, ma da svolgersi necessariamente con il contributo delle Amministrazioni primariamente competenti in materia. Questa precisazione vale anche per quanto riguarda gli eventuali controlli, relativi, in particolare, al trattamento contributivo/previdenziale di tale attività ed al rischio di un uso distorto dei mandati di agenzia, quale forma di elusione degli obblighi relativi a veri e propri rapporti di lavoro dipendente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto commerciale

contratto

conseguenza economica