ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05568

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 425 del 12/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 12/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/05/2015
Stato iter:
13/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 13/05/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 13/05/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/05/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/05/2015

SVOLTO IL 13/05/2015

CONCLUSO IL 13/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05568
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 12 maggio 2015, seduta n. 425

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la legge di stabilità per l'anno 2014 prevede, all'articolo 1, comma 677, che ogni comune può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso un vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, e fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote; la stessa norma dispone che per l'anno 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
   l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 16 del 2014 (cosiddetto «Decreto Bonus 80 euro»), ha aggiunto alla suddetta previsione che, al fine di assicurare ai comuni un maggior spazio finanziario, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
   dal combinato disposto delle suddette disposizioni, confermato anche per l'anno 2015, risulta che la TASI sulle abitazioni principali può raggiungere al massimo il 3,3 per mille, mentre sugli altri immobili, la somma di IMU e TASI non può superare l'11,4 per mille;
   con la legge di stabilità per l'anno 2015, all'articolo 1, comma 697, viene altresì confermata la possibilità di superare i suddetti limiti relativi all'aliquota massima della TASI ed alle aliquote massime di TASI e IMU per gli «altri immobili» per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del comune tra abitazione principale ed altri immobili, condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico da imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
   la medesima legge di stabilità 2015 ha disposto, per il medesimo anno, a carico dei comuni mancati trasferimenti di risorse per un importo pari a 1,5 miliardi di euro ai quali occorre aggiungere il mancato trasferimento dei circa 625 milioni di euro riconosciuto ai comuni per il solo 2014 al fine di ridurre l'impatto, sui bilanci degli stessi, del gettito della TASI sull'abitazione principale; è pertanto facile prevedere che gli stessi comuni per assicurare ai propri concittadini i medesimi livelli dei servizi saranno costretti ad agire con la leva fiscale ritoccando all'insù le aliquote di IMU e di TASI o riducendone le relative detrazioni;
   Con la circolare 29 luglio 2014 n. 2/DF, il Ministero dell'economia e delle finanze ha inteso chiarire che i comuni hanno ampia autonomia nel determinare l'aliquota della TASI, purché si rispettino dei limiti e che la maggiorazione può essere ripartita in misura non uguale tra tali due limiti o, di contro, non essere utilizzata per alcune fattispecie;
   quanto premesso dimostra che nella determinazione delle aliquote alle amministrazioni comunali è riconosciuta ampia discrezionalità nella gestione della leva fiscale e che la stessa potrebbe essere utilizzata anche, ad esempio, per incentivare o disincentivare iniziative economiche o comportamenti –:
   se ritenga possibile introdurre aliquote differenziate per esercenti che detengano o meno all'interno del loro locale apparecchiature destinate al gioco d'azzardo. (5-05568)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 maggio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05568

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante, tenuto conto che i comuni hanno piena autonomia nella determinazione dell'aliquota TASI entro i limiti predeterminati dalla legge e che pertanto tale discrezionalità può essere utilizzata dagli enti locali per incentivare o disincentivare iniziative economiche, chiede se è possibile introdurre aliquote differenziate per esercenti che detengano o meno all'interno del loro locale apparecchiature destinate al gioco d'azzardo.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La differenziazione di aliquota TASI con riguardo ai locali in cui sono presenti apparecchiature per il gioco d'azzardo, laddove rispondesse a criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, potrebbe essere introdotta solo attraverso un apposito intervento normativo.
  Deve, tuttavia, rilevarsi che la potestà di diversificare le aliquote in materia di tributi locali rientra in via generale nell'autonomia impositiva riconosciuta agli enti locali in virtù dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dovrà essere esercitata sempre e comunque nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione sopra citati, come del resto già chiarito nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, seppure a proposito di IMU.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

detrazione fiscale