ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05497

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 420 del 04/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: NACCARATO ALESSANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NARDUOLO GIULIA PARTITO DEMOCRATICO 04/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 04/05/2015
Stato iter:
07/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/07/2016
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 07/07/2016
Resoconto NACCARATO ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/05/2015

DISCUSSIONE IL 07/07/2016

SVOLTO IL 07/07/2016

CONCLUSO IL 07/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05497
presentato da
NACCARATO Alessandro
testo di
Lunedì 4 maggio 2015, seduta n. 420

   NACCARATO e NARDUOLO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   i restauratori diplomati presso le scuole di alta formazione, in base alla normativa vigente, hanno richiesto l'equiparazione e l'equipollenza del loro percorso formativo alla classe di laurea lmr/02;
   tali figure professionali, diplomati presso le scuole di alta formazione (in seguito SAF) durante i corsi precedenti al 2009, si trovano nella situazione di non poter vantare un titolo pienamente riconosciuto in quanto non equiparato e non equipollente alla classe di Laurea LMR/02 di nuova istituzione, forse per svista da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   la mancanza di equiparazione ed equipollenza alla classe di laurea LMR/02 penalizza fortemente la spendibilità anche a livello europeo del titolo acquisito, creando danni di immagine ed economici ad un settore di professionisti che da sempre è riconosciuto come il livello massimo di formazione a carattere tecnico e scientifico, necessario per esercitare la professione di restauratore di beni culturali anche in campo internazionale;
   le scuole di alta formazione di restauro hanno da sempre formato una figura professionale con capacità analitiche molto ampie, in grado di applicare i temi della teoria del restauro e della definizione dello stato di conservazione su molteplici casi, una professione unitaria che permette di progettare e dirigere, oltre che operare, sui vari manufatti;
   l'amministrazione pubblica si è sempre affidata, spesso in modo esclusivo, ai diplomati dalle scuole di alta formazione per il restauro di opere d'arte di eminente livello e per interventi su opere classificate e riconosciute di pubblico interesse;
   non riconoscere l'equipollenza con i titoli di laurea LMR/02 di nuova istituzione, non solo non rende giustizia al mondo del restauro, di cui l'Italia è stata fiera portabandiera nel mondo, ma contraddice l'impianto stesso dei nuovi corsi di laurea, che proprio dalle scuole di alta formazione hanno tratto esempio;
   le questioni attinenti alla regolamentazione giuridica dell'esercizio della professione di restauratore si collocano su due piani che, seppure interferenti, si collocano in ambiti diversi;
   il primo di questi piani attiene all'accesso alla professione ed è disciplinato dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e ambientali (decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 22);
   in particolare, l'articolo 29 stabilisce che gli interventi di manutenzione e di restauro su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali e disciplina il rilascio dei nuovi titoli abilitativi;
   l'articolo 182 regola invece la fase transitoria, fino alla entrata regime della disciplina dettata dall'articolo 29. In particolare, la norma stabilisce i requisiti e le modalità di iscrizione negli appositi elenchi di coloro che abbiano seguito percorsi formativi o professionali prima della messa a regime stabilita dall'articolo 29;
   questa messa a regime è avvenuta essenzialmente con i decreti ministeriali n. 86 e 87 del luglio 2009, che hanno regolamentato la professione e l’iter formativo di questo specifico settore;
   per completare l'illustrazione di questo specifico ambito, va considerato che l'articolo 182 comma 1, nella sua formulazione originaria, prevedeva un meccanismo automatico, per cui acquisivano direttamente la qualifica di restauratore di beni culturali (comma 1) coloro che avevano conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 368 del 1998 – si tratta di: Istituto centrale del restauro (ora, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, Istituto superiore per la conservazione ed il restauro); Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro (ora, ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, istituto per il restauro e conservazione del patrimonio archivistico e librario) – purché iscritti ai corsi prima del 31 gennaio 2006;
   questo meccanismo è stato modificato dall'articolo 1 comma 1 legge n. 7 del 2013, che ha escluso il riconoscimento automatico, subordinandolo alla procedura di selezione pubblica o, in alternativa, alla prova di idoneità;
   rispetto alla previgente disciplina, non è mutato l'accesso diretto al titolo di restauratore – ancorché sempre condizionato all'esito della procedura di selezione pubblica – per i soggetti che abbiano conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro). Tali scuole assegnano, infatti, ben 300 punti (così prescrive la tabella allegata alla legge n. 7 del 2013);
   le linee guida, elaborate dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto del 6 agosto 2014, dettano norme dirette a facilitare l'interpretazione della complessa disciplina dettata dall'articolo 182 del codice, che riguarda altre figure professionali (i collaboratori restauratori di beni culturali) e i restauratori privi della specifica formazione conseguita presso una delle scuole di alta formazione, valorizzando il dato di fatto del periodo precedente alla entrata in vigore del testo normativo, che consentiva l'esercizio di questa professione anche ad altri soggetti, non in possesso di questo specifico titolo di studio;
   le linee guida specificano i passaggi del percorso diretto al riconoscimento, dettando una disciplina più dettagliata rispetto alla norma di legge. Fin qui, sinteticamente, il percorso diretto all'inclusione negli elenchi abilitanti l'esercizio della professione;
   occorre esaminare il diverso campo del valore del titolo di studio rilasciato dalle SAF prima del 2009 e le possibilità di una sua equiparazione alla laurea magistrale LMR/02;
   sul punto l'istanza diretta alla equiparazione dei titoli di studio rilasciati dalle SAF prima del 2009 alla laurea magistrale LMR/02, si fonda su precisi riconoscimenti contenuti nella disciplina attuativa del Codice dei beni culturali e su una interpretazione e attuazione conforme da parte della contrattazione collettiva dei dipendenti di questo specifico comparto ministeriale;
   circa l'importanza di questo titolo, le stesse linee guida del 2015, a pagina 9, nota n. 3, mettono in evidenza che «rientrano nella prima delle categorie dei titoli elencate nella Tabella I (richiamata in precedenza, n.d.r.), sia i diplomi rilasciati dalle Scuole di alta formazione dell'Istituto Centrale per il Restauro (oggi Istituto per la Conservazione ed il Restauro), dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze (o dalle sedi distaccate: Scuola del Mosaico di Ravenna), nonché dall'Istituto Centrale per la Patologia del Libro (oggi Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario) negli ultimi anni (corsi di durata quadriennale, poi quinquennale, in attuazione dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice e del decreto ministeriale n. 87 del 2009) sia quelli rilasciati prima della riorganizzazione dei corsi (di durata triennale o, per quelli organizzati dall'I.C.P.L. fino al 1987, biennale). Ciò alla luce del tenore letterale della Tabella I, giustificato peraltro dalla circostanza secondo la quale, indipendentemente dalla durata, le Scuole di alta formazione del Ministero, anche prima del riordino di cui all'articolo 9 decreto legislativo n. 368 del 1998, hanno rappresentato il modello di eccellenza rispetto al quale la validità degli altri corsi statali o regionali veniva pro-tempore considerata dalla normativa e dalla prassi. Ne è riprova la previsione dell'articolo 29, comma 8 del Codice, che abilita ope legis le suddette Scuole alla formazione dei nuovi restauratori, sottraendole alla necessità di un vero e proprio accreditamento (fermo restando il rispetto dei criteri quantitativi qualitativi dell'insegnamento e delle verifiche per tutti i corsi dai regolamenti attuativi);
   le Linee guida pongono sullo stesso piano i titoli rilasciati da queste Scuole prima del 2009 con quelli «degli ultimi anni», vale a dire quelli successivi al decreto ministeriale n. 87 del 2009. Non a caso, i crediti formativi riconosciuti dalla tabella I sono gli stessi, 300, previsti dal decreto ministeriale n. 87 del 2009. Infatti, la formazione del restauratore di beni culturali si struttura presso l'ISCR in un corso a ciclo unico di cinque anni (LMR/02 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali DI 2 marzo 2011) articolato in 300 crediti formativi previsti dalla citata classe di laurea magistrale;
   un secondo elemento viene dalla circolare n. 520 del 23 dicembre 2001 del Ministero per i beni culturali e ambientali, diretto a disciplinare le procedure concorsuali di mobilità interna dei dipendenti, all'interno delle Aree su cui si articola la classificazione del personale. Nella scheda allegata alla tabella 5 della circolare, diretta a individuare i titoli abilitativi per l'inquadramento come funzionario restauratore conservatore, il possesso di un diploma rilasciato da una SAF è equiparato al possesso di laurea specialistica o magistrale equipollente a quelle individuate dal Decreto del Ministero dell'istruzione n. 509 del 3 novembre 1999. In sostanza, la circolare pone sullo stesso piano i diplomi rilasciati dalle SAF con le lauree del vecchio ordinamento e le corrispondenti lauree magistrali del nuovo ordinamento e questo avviene proprio nell'ambito di una procedura diretta alla valutazione della professionalità per il successivo inquadramento professionale;
   l'equiparazione alla laurea magistrale dei titoli di studio rilasciati da Scuole di alta formazione ha riguardato anche il settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i commi 102 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012;
   nel caso dei restauratori, si tratterebbe quindi di attuare principi che già discendono da norme di legge e da fonti di normazione secondaria, in particolare:
    a) l'articolo 29 del Codice dei beni culturali;
    b) la tabella I, più volte richiamata, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013 n. 7, di modifica dell'articolo 812 del codice;
    c) decreti ministeriali 86 e 87/2009;
    d) linee Guida de Mibac del 6 agosto 2014;
    e) circolare n. 520 del 23 dicembre 2001 del Mibac e contrattazione collettiva del comparto, attraverso provvedimenti di normazione secondaria che completino il percorso di piena equiparazione già riconosciuto parzialmente;
    f) parificazione dei crediti formativi riconosciuti ai titoli rilasciati dalle SAF vecchio ordinamento, dalle SAF nel nuovo ordinamento con i crediti formativi previsti per il riconoscimento della laurea magistrale (cfr. Decreto Interministeriale 2 marzo 2011 (pubblicato in GU 17 giugno 2011 serie generale n. 139);
   l'attuazione di questi principi può avvenire nelle forme del decreto interministeriale, considerando che le fonti legislative richiamate pongono i presupposti per la equiparazione;
   gli interrogati ritengono che non sia necessario infatti di incidere sul percorso delineato dall'articolo 182 del Codice, ma solo di accertare la piena equiparazione alla laurea magistrale LMR/02 del titolo rilasciato da scuole di eccellenza prima dei numerosi interventi normativi che hanno interessato il settore, che hanno compromesso la trama unitaria originaria che, con questo riconoscimento, può essere riportata alla sua situazione originaria, incentrata sulla piena valutazione del livello di eccellenza che queste Scuole hanno sempre avuto in Italia e all'estero –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;
   se intendano adoperarsi per chiarire le circostanze sopra descritte e adottare gli atti, di loro competenza, per garantire l'equiparazione e l'equipollenza del percorso formativo delle scuole di alta formazione alla classe di laurea lmr/02.
(5-05497)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-05497
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

riconoscimento dei diplomi

bene culturale