ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05419

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 413 del 22/04/2015
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/06844
Firmatari
Primo firmatario: SEGONI SAMUELE
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 22/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 22/04/2015
MALISANI GIANNA PARTITO DEMOCRATICO 16/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 22/04/2015
Stato iter:
16/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/07/2015
Resoconto BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 16/07/2015
Resoconto MALISANI GIANNA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/04/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 16/07/2015

DISCUSSIONE IL 16/07/2015

SVOLTO IL 16/07/2015

CONCLUSO IL 16/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05419
presentato da
SEGONI Samuele
testo presentato
Mercoledì 22 aprile 2015
modificato
Giovedì 16 luglio 2015, seduta n. 463

   SEGONI, TERZONI, BUSTO, DE ROSA, ZOLEZZI, MICILLO, DAGA, MANNINO, GAGNARLI, MALISANI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
l'amministrazione provinciale di Siena ha rilasciato il 10 giugno 2014, al numero di protocollo 1565, la «Autorizzazione Unica Ambientale» per la realizzazione di un impianto a Biomasse per la produzione di Energia elettrica di 0,999 Mwe, della Renovo Energy spa società di Mantova, nel comune di Monticiano (SI), all'altezza della strada statale n. 73 Senese Aretina. Tale autorizzazione è stata rilasciata in assenza di VIA;
il giorno 20 giugno 2014 presso la sede del comune di Monticiano si è riunita la conferenza dei servizi in seno alla delibera comunale avente per oggetto la realizzazione dell'impianto suddetto. I pareri e i nulla osta acquisiti dalla conferenza, determinavano la favorevole conclusione del procedimento. Nelle varie prescrizioni acquisite, la soprintendenza per i beni archeologici della Toscana – MIBAC, segnalava la necessità, prima dell'avvio degli scavi per la realizzazione dell'elettrodotto di connessione con la rete generica, di eseguire adeguati saggi archeologici, verosimilmente per approfondire la natura storico sedimentaria del territorio di Monticiano;
non è stata fatta da parte degli amministratori locali, nessuna assemblea pubblica né consiglio comunale dedicato all'argomento prima della conclusione dell’iter autorizzativo, nonostante la legge regionale n. 46 del 2013 tal capo III stabilisca le modalità con le quali eseguire percorsi partecipativi. Solamente il 13 settembre 2014, due mesi e mezzo dopo l'approvazione della conferenza dei servizi (20 giugno) il comune di Monticiano organizza una conferenza aperta al pubblico intitolata: «la filiera bosco legno energia»;
il Consiglio di Stato ha confermato che «Ogni normativa contrastante con la normativa comunitaria in materia ambientale che impone la VIA quale provvedimento volto a valutare la compatibilità degli insediamenti produttivi con le esigenze di tutela dell'ecosistema doveva pertanto essere disapplicata». Ogni legge interna (statale o regionale) in contrasto con la direttiva comunitaria, andava cioè disapplicata dagli enti e dai soggetti preposti (funzionari e/o amministratori);
le modifiche sostanziali di un impianto sono equiparate a nuovo impianto (sentenza TAR Veneto sez. III, 18 Giugno 2014, n. 863), pertanto a maggior ragione doveva essere fatta la Valutazione d'Impatto Ambientale;
l'impianto verrà realizzato a ridosso del perimetro dell'area dell'alta Val di Merse identificata come zona SIC (siti di importanza comunitaria – codice alfanumerico IT5190006) incastrandosi al suo interno per essere cinta su tre lati. Si fa presente come sia intervenuta nel tempo una riperimetrazione dell'area vincolata evidentemente strumentale non tanto alla tutela dell'ambiente ma alla realizzazione degli immobili attualmente presenti. Nel sito di importanza comunitaria Alta Val di Merse e nel sito d'importanza comunitaria Bassa Val di Merse è compresa la riserva naturale e la riserva biogenetica di Tocchi istituita con decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 13 luglio 1977 e decreto ministeriale 28 aprile 1980;
l'Ufficio per la biodiversità del Corpo forestale dello stato considera queste aree di importanza strategica perché «legata alla presenza di habitat, di fitocenosi di specie rare e di valore ecologico e biogeografico sia per la Toscana sia per il territorio nazionale»: pertanto la realizzazione dell'impianto mette a serio repentaglio la tutela della migrazione degli uccelli e delle specie selvatiche nell'ambito delle aree SIC (un sito di interesse comunitario che contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat) che per il loro pregio florofaunistico creano una rete di flussi migratori che sarebbe inevitabilmente compromessa dalla realizzazione dell'impianto, venendo meno agli obiettivi perseguiti dalla direttiva citata;
la presenza di importanti vincoli monumentali architettonici di interesse culturale quali l'abbazia di San Galgano nel comune di Chiusdino, distante appena due chilometri dell'impianto, e alcuni singolari monumenti nel comune di Monticiano, distante dall'impianto appena un chilometro, tra cui emergono per importante valore storico monumentale un tratto di Mura medievali e un fabbricato risalente al XIV – XV secolo, vincolati secondo legge n. 364 del 1909, articolo 5, e la Chiesa della Parrocchia di Santi Giusti e Clemente vincolati secondo l'articolo 12, decreto legislativo n. 42 del 2004, rendono il territorio particolarmente sensibile ad eventuali azioni antropiche discordanti con il patrimonio storico del luogo;
da quanto disposto con decreto ministeriale 26 maggio 1972, viene identificata la zona circostante l'abbazia di San Galgano sita nel comune di Chiusdino quale bene paesaggistico secondo quanto disposto dall'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per la quale lo stesso comune di Chiusdino ha richiesto l'inserimento nel patrimonio UNESCO. Quest'area di notevole pregio paesaggistico dista all'incirca un chilometro dalla nuova centrale a biomasse –:
quali azioni il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda adottare alla luce di eventuali accertamenti tecnici effettuati sullo stato di conservazione degli ambienti naturali in relazione al rispetto dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat delle specie migratorie, alla luce della realizzazione dell'impianto;
se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non ritenga di dover sostenere la procedura avviata dal comune di Chiusdino per la richiesta di ammissione dell'Abbazia di San Galgano nel patrimonio UNESCO e contestualmente richiedere l'assistenza prevista dall'articolo 19 della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell'Umanità;
se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile 2006, alla luce del rischio di un danno al patrimonio paesaggistico monumentale e archeologico potenzialmente presente nell'area di localizzazione dell'impianto, non ritenga opportuno disporre verifiche e controlli da parte del personale appartenente al Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale;
se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non ritenga, in virtù dei beni paesaggistici diffusi considerata l'importanza e la singolarità del territorio di Monticiano-Chiusdino per le sue valenze monumentali e paesaggistiche, avviare il procedimento di verifica di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (5-05419)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riserva naturale

protezione dell'ambiente

protezione del patrimonio