ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05234

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 403 del 01/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 01/04/2015
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 01/04/2015
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 01/04/2015
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 01/04/2015
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 01/04/2015
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 01/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 01/04/2015
Stato iter:
23/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/04/2015
Resoconto BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 23/04/2015
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/04/2015

DISCUSSIONE IL 23/04/2015

SVOLTO IL 23/04/2015

CONCLUSO IL 23/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05234
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Mercoledì 1 aprile 2015, seduta n. 403

   GNECCHI, INCERTI, MAESTRI, MICCOLI, CASELLATO, ALBANELLA e GIACOBBE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   con la legge 24 febbraio 2012 n. 14, – articolo 6, comma 2-ter – è stato esteso il beneficio di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a coloro che hanno sottoscritto accordi di esodo individuali o collettivi e il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011;
   l'uscita dal mercato del lavoro per l'accesso alla pensione, attraverso accordi di esodo individuale, per ridurre le dotazioni organiche di personale è stato frequentemente utilizzato negli anni antecedenti il 2012, anche da parte delle ex aziende monopoliste di Stato, quali ad esempio: Poste spa, Enel spa, Telecom spa ed Eni;
   suddetti accordi individuali di esodo, assolutamente non considerati meritevoli di salvaguardia, nella manovra «salva Italia» del dicembre 2011, sono stati poi inseriti nelle salvaguardie con il decreto «mille proroghe» – n. 216 del 2011 – anche su esplicita segnalazione delle aziende di cui sopra;
   ancora oggi però, non è purtroppo dato sapere dalle aziende di cui sopra, quanti siano ancora i lavoratori che hanno firmato i suddetti accordi di esodo individuale ante 31 dicembre 2011 e quale fosse la data di accesso alla pensione con i previgenti requisiti;
   nonostante ad oggi si sia pervenuti ad approvare il sesto provvedimento di salvaguardia che prevede per questa tipologia la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016, risulta agli interroganti, dalle segnalazioni che pervengono dai lavoratori interessati, che permangono accordi di esodo individuale, stipulati sempre entro il 31 dicembre 2011, che prevedono l'accesso al pensionamento ben oltre l'anno 2018;
   è sicuramente discutibile che un datore di lavoro pubblico sottoponga un accordo di esodo individuale al proprio dipendente nel 2011, per raggiungere il pensionamento, ben oltre 10 anni dalla stipula dell'accordo stesso;
   diventa parimenti difficile per il legislatore valutare gli interventi relativi alle salvaguardie quando non si è a conoscenza della portata del fenomeno sopra descritto –:
   quanti siano i lavoratori non ancora salvaguardati, che hanno sottoscritto accordi individuali di esodo ante 31 dicembre 2011 con le aziende Poste, Enel, Eni, Telecom e quale sia la relativa data di accesso alla pensione con previgenti requisiti. (5-05234)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05234

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Gnecchi ed altri inerente alla salvaguardia pensionistica per i lavoratori dipendenti di ex aziende monopoliste di Stato che hanno sottoscritto accordi individuali di esodo prima del 31 dicembre 2011, preliminarmente occorre evidenziare che il tema della salvaguardia riveste assoluta centralità nell'agenda del Governo che è intervenuto più volte in favore di quei lavoratori che – a seguito degli interventi introdotti con il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia) — si sono trovati privi di reddito e di pensione.
  Com’è noto, infatti, è stata riconosciuta di recente la sesta salvaguardia (articolo 2 della legge n. 147 del 2014) in favore, tra gli altri, dei lavoratori cessati a seguito di accordo individuale di incentivo all'esodo con cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della normativa previgente alla riforma Monti-Fornero si collochi entro il 6 gennaio 2016.
  Per quanto concerne la richiesta contenuta nell'atto parlamentare in oggetto, faccio presente che non ci sono norme che impongono ai contraenti del rapporto di lavoro di dare comunicazione degli accordi di esodo individuali che possono essere siglati in diverse sedi e che ciò non consente al Ministero che rappresento, di definire la platea dei soggetti che hanno sottoscritto accordi di esodo individuale con le società Poste Italiane, Enel, Eni, Telecom ed altre, entro il 31 dicembre 2011 e che non risultano ancora salvaguardati.
  Tanto premesso, ritengo, in conclusione, che il quadro normativo testé illustrato offra strumenti diversificati ai fini delle necessarie verifiche in materia evidenziando al riguardo l'attenzione e l'importanza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attribuisce alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

cessazione d'impiego

firma di accordo