ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05129

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 398 del 24/03/2015
Abbinamenti
Atto 5/05131 abbinato in data 25/03/2015
Atto 5/05132 abbinato in data 25/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: SBERNA MARIO
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 24/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FAUTTILLI FEDERICO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 24/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/03/2015
Stato iter:
25/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/03/2015
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 25/03/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/03/2015
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/03/2015

DISCUSSIONE IL 25/03/2015

SVOLTO IL 25/03/2015

CONCLUSO IL 25/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05129
presentato da
SBERNA Mario
testo di
Martedì 24 marzo 2015, seduta n. 398

   SBERNA e FAUTTILLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con la sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale, depositata il 17 marzo, è stata dichiarata l'illegittimità della proroga del conferimento di incarichi dirigenziali assegnati senza un concorso pubblico nelle Agenzie fiscali;
   la pubblicazione della sentenza nella «Gazzetta Ufficiale» determinerà, da quella data, la decadenza dall'incarico di tutti quei dirigenti, oggi operativi nelle agenzie delle entrate e nell'Agenzia delle dogane, nominati con la stipula di un contratto a termine e senza un concorso;
   la Corte, oltre a stabilire che «il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio», ha sottolineato come anche il passaggio a una fascia funzionale superiore comporti «l'accesso a un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso»;
   pur sussistendo la possibilità di delega del potere accertativo da parte del dirigente anche a semplici funzionari, è chiaro che questa situazione potrà determinare un forte rischio di paralisi per gli uffici;
   secondo il sindacato Dirpubblica «un incalcolabile numero di atti e di circolari amministrative (interne ed esterne) rischia di essere travolto dalla nullità delle designazioni»;
   sarebbero circa 1.200 gli incarichi dirigenziali (secondo le sigle sindacali) affidati a funzionari senza concorso tra agenzia delle entrate e agenzia delle dogane, a fronte di 400 dirigenti di ruolo in via di esaurimento per raggiunti limiti di età –:
   se non si intenda pubblicare sul sito delle agenzie fiscali l'elenco dei dirigenti interessati dagli effetti della sentenza, al fine di garantire trasparenza e informazione ai cittadini e se si ritenga che gli atti prodotti da detti dirigenti siano ancora produttivi di effetti o se si debba valutarne la legittimità. (5-05129)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05129

  Con la sentenza n. 37/2015 in data 17 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 8, comma 24 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 e delle disposizioni successive che ne hanno prorogato l'efficacia, in base alle quali l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno attribuito incarichi dirigenziali a tempo determinato a propri funzionari, all'esito di procedure di interpello e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, allo scopo di assicurare la migliore funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione.
  L'affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari – coerentemente con la legislazione all'epoca vigente – si è rivelato, secondo quanto sostenuto dalle Agenzie fiscali, uno strumento necessario per far fronte alle carenze di organico dirigenziale delle Agenzie in considerazione delle loro peculiarità e delle loro attività spiccatamente operative. Si pensi – nel caso dell'Agenzia delle dogane – al presidio del maggiori porti ed aeroporti nazionali, dei residui valichi di confine, dei principali snodi del sistema logistico nazionale e l'effettuazione di controlli a tutela del made in Italy, del patrimonio artistico, della salute e – nel caso dell'Agenzia delle entrate – all'attività di controllo e verifica nella lotta all'evasione fiscale ed alla gestione del contenzioso tributario.
  L'intervento della Corte costituzionale non pregiudica, contrariamente a quanto paventato dagli Onorevoli Interroganti, la funzionalità delle Agenzie che – come affermato dalla stessa Corte – non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata e che è assicurata, quanto alla validità degli atti, da regole organizzative interne che prevedono la possibilità di ricorrere all'Istituto della delega anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale. A conforto, la stessa Corte costituzionale richiama una consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (Sez. tributaria civile sentenze n. 220/2014, n. 17044/2013, n. 18515/2010) che giudica sufficiente, ai fini del riconoscimento della validità dell'atto tributario, la provenienza dell'atto dall'ufficio in quanto idoneo ad esprimerne all'esterno la volontà. Ciò risponde, peraltro, ai principi di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, di conservazione degli atti amministrativi e di continuità dell'azione amministrativa.
  Non si intravedono, pertanto, rischi di invalidità degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali emessi. Tantomeno possono ipotizzarsi vuoti di potere, per il principio – più volte affermato in giurisprudenza – per cui occorre individuare in ogni momento un'autorità con la funzione di decidere e di provvedere.
  Quanto a future iniziative, ferma la necessità di tenere conto delle indicazioni emerse dalla sentenza della Corte Costituzionale, si stanno valutando le soluzioni possibili per assicurare piena funzionalità all'operato delle Agenzie.
  In merito alla richiesta di pubblicazione dei nominativi degli interessati dalla sentenza contenuta nell'interrogazione dell'onorevole Sberna, si rappresenta che sulla base delle disposizioni in materia di trasparenza, sul sito istituzionale delle agenzie sono pubblicati i nominativi e curriculum di tutti i soggetti preposti a uffici dirigenziali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

delega di potere

rischio sanitario

concorso amministrativo