ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04839

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 381 del 25/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: VALENTE SIMONE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/02/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 05/03/2015
Stato iter:
16/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/07/2015
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 16/07/2015
Resoconto VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 16/07/2015
Resoconto PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/02/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 05/03/2015

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/03/2015

DISCUSSIONE IL 16/07/2015

SVOLTO IL 16/07/2015

CONCLUSO IL 16/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04839
presentato da
VALENTE Simone
testo di
Mercoledì 25 febbraio 2015, seduta n. 381

   SIMONE VALENTE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   con interrogazione a risposta in commissione 5-03595 presentata in data 18 settembre 2014, sono stati chiesti chiarimenti al Governo in merito alla gestione delle società di capitali FIBS ACADEMY S.r.l. e TEAMMATE S.r.l., partecipate dalla Federazione Italiana Baseball e Softball (F.I.B.S.), evidenziando la necessità di un riordino della normativa in merito alle società in house;
   con risposta scritta pubblicata il 13 novembre 2014, il Sottosegretario di Stato Istruzione, Università e Ricerca Senatore Angela D'Onghia ha fornito i richiesti chiarimenti, «a seguito degli elementi forniti dal CONI ... nell'ambito delle attività di vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), il CONI nella sua qualità di ente vigilante sulle Federazioni»;
   in conclusione, «Il Governo ritiene, comunque, prioritaria la trasparenza nell'azione amministrativa di tutti gli enti che beneficiano di risorse pubbliche perché è l'unico modo per garantire la riduzione dei costi e nello stesso tempo evitare posizioni di prevalenza e di non corretta gestione. A tale riguardo inviterà il Coni a svolgere periodici controlli sulle federazioni in modo da avere la corretta conoscenza delle spese sostenute suggerendo anche la pubblicazione, laddove è possibile, delle risorse pubbliche ricevute e di come tali risorse sono impegnate ad esempio per manifestazioni sportive, consulenze, procedure per l'acquisto di beni e servizi eccetera. Sul tema del riordino della normativa delle società in house si ritiene condivisibile che le stesse siano il più possibile omogenee con le norme europee»;
   dopo aver invitato il Governo al rigoroso rispetto dell'azione di vigilanza svolta dal CONI sull'assetto e sulle funzioni delle Federazioni sportive nazionali, mediante periodici controlli che assicurino, tra l'altro, la trasparenza nell'azione amministrativa di tutti gli enti che beneficiano di risorse pubbliche, i Deputati interroganti hanno evidenziato quanto segue;
   il CONI non può non conoscere l'inquadramento professionale e, soprattutto, il livello retributivo di una dipendente della CONI SERVIZI S.p.A., «partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'Economia, è la società operativa delle attività del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Svolge questa funzione attraverso un contratto di servizio con il CONI»;
   prescindendo dalle conseguenze giuridiche derivanti dalla suddetta risposta, demandate alla competente autorità giudiziaria, l'impiego della dipendente Marinella Mojoli presso le strutture dell'Accademia del Baseball e del Softball del Centro di Preparazione Olimpica CONI di Tirrenia (PI), gestito dalla società di capitali controllata FIBS ACADEMY S.r.l. a parere dell'interrogante viola «i principi ai quali devono uniformarsi le FSN in ordine alla eventuale costituzione di società di capitali, cui affidare compiti ed attività di supporto e strumentali affini istituzionali federali sono stati definiti dal Coni in data 25 febbraio 2008» le società di capitali «così costituite non possono in alcun modo costituire un veicolo strumentale per il trasferimento del personale delle Federazioni costituenti, neppure a titolo temporaneo», richiamati dalla risposta del Governo;
   quanto alla «indennità» che un Accademista di Tirrenia ha l'obbligo versare alla FIBS alla firma di un contratto da professionista, il Governo ha precisato che la Federazione ha ritenuto necessario individuare una «indennità di preparazione» come parziale ristoro del consistente investimento economico fatto dalla stessa presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI per i tecnici, i preparatori atletici e medici/paramedici, eccetera. Tale quota è oggi pari al 7 per cento dell'importo del primo contratto dell'atleta a favore della Federazione (e che permette l'ammissione di altri atleti italiani in Accademia), e al 3 per cento a favore del club italiano di appartenenza;
   per il Governo, anche a seguito degli elementi forniti dal CONI, tale «indennità di preparazione, viene considerata pienamente legittima sia dal legislatore italiano, ai sensi della legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo, sia dalla normativa comunitaria che in più decisioni ne ha confermato la piena conformità alle norme dei trattati europei, è richiesta solamente quando l'atleta firma per organizzazioni straniere e non riguarda i rapporti con le squadre italiane;
   l'indennità non ha pertanto carattere speculativo, ma è un mero riconoscimento dei costi di preparazione, che sono molto maggiori e a totale carico della federazione;
   il CONI ha certificato che la FIBS, Federazione sportiva nazionale che esclude ex lege lo scopo di lucro (ex articolo 15 decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e 1.1 dello Statuto FIBS), e la FIBS ACADEMY S.r.l., che dovrebbe escludere lo scopo di lucro (come specificato anche nella suddetta risposta in Commissione e come ribadito dalle direttive del Coni del 25 febbraio 2008), opera in conformità della legislazione nazionale legge n. 91 del 1981, ed europea che tuttavia regola i Rapporti tra le Società e gli Sportivi Professionisti, ovvero i rapporti relativi allo Sport Professionistico: legge 23 marzo 1981, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale, 27 marzo, n. 86). – Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. (Sport – Rapporti Società – Sportivi Professionisti);
   il CONI non ha tenuto conto che la FIBS non riconosce, né disciplina, l'attività professionistica, ma solo quella dilettantistica, senza fini di lucro; la FIBS, infatti, non regolamenta lo sport professionistico, né ha mai emanato alcuna norma sul «premio di addestramento e formazione tecnica», che, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 91 del 1981, è stabilito dalla Federazione in favore della società o associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, non in favore della Federazione stessa, come nel caso sottoposto all'attenzione del Governo;
   in ogni caso, anche il premio di addestramento e formazione tecnica disciplinato dall'articolo 6 legge n. 91 del 1981 è costituito da un parametro pre-determinato, indissolubilmente legato alle spese (costi) di formazione e istruzione dell'atleta;
   la «indennità di formazione» imposta dalla FIBS per l'ammissione di un'atleta dilettante presso l'Accademia nazionale del baseball e del softball del Centro di preparazione olimpica di Tirrenia si pone secondo l'interrogante in contrasto con l'articolo 6, legge n. 91 del 1981, nonché con la normativa e con giurisprudenza comunitarie, e lede il principio della libera circolazione dei lavoratori in ambito sportivo, ex articolo 39 Trattato CE;
   si pensi, inoltre, a quali rischi e possibili danni, anche erariali, si sono esposti (e si esporranno) la FIBS, e il CONI, nell'applicare allo sport dilettantistico (39 delle 45 Federazioni affiliate) la normativa sullo sport professionistico, con le tutele tipiche connesse ai contratti di lavoro subordinato, regolato dalla legge n. 91 del 1981;
   la FIBS e il CONI hanno non hanno chiarito che un giocatore ammesso all'Accademia italiana del baseball di Tirrenia, sulla base di un apposito bando predisposto per ciascun anno accademico, è contrattualmente tenuto a corrispondere un cospicuo contributo spese per la propria attività presso l'Accademia stessa; in sintesi, l'atleta, (lavoratore sportivo professionista, secondo quanto appreso dal CONI) dovrà pagare la FIBS per la propria formazione/addestramento presso l'Accademia, e la Federazione pretenderà pure un contributo del 7 per cento del valore totale del suo (eventuale) primo contratto da professionista;
   quanto, infine, alla costituzione della società TEAMMATE Srl, la stessa, secondo il Governo, è consentita dallo statuto della controllata FIBS ACADEMY Srl, ma, anche in questo caso, non risulta agli interroganti che ciò corrisponda all'articolo 4 dello statuto della FIBS ACADEMY Srl, il quale prevede la facoltà di assumere «partecipazioni in altre società di capitali aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio», ma non anche quella di costituire «altre società di capitali aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio», come invece è stato fatto il 9 novembre 2011 con la costituzione della TEAMMATE Srl, mediante impiego di denaro pubblico;
   la costituzione della TEAMMATE Srl (partecipata al 70 per cento, riservando la restante quota societaria del 30 per cento a soggetti privati, in difformità dalle vigenti disposizioni del CONI, e non solo) sembra essere stata «ritenuta necessaria» dalla FIBS ACADEMY Srl, per la «commercializzazione di materiale tecnico/sportivo e di attrezzature per la pratica del baseball e del softball da offrire a tutto il movimento nazionale, arrivando in alcuni casi a garantire importanti economie di scala, come nel caso di acquisto delle palle ufficiali dei campionati nazionali»;
   le palle ufficiali dei campionati nazionali di baseball e di softball debbono necessariamente essere acquistate dalla TEAMMATE Srl; ciò, in virtù di normativa federale che appare in contrasto con le norme anticoncorrenziali (monopolio), in danno dei consumatori, senza considerare la probabile elusione delle procedure di evidenza pubblica della forniture, attuate, nel caso di specie, per il tramite di una Srl partecipata, a sua volta costituita da una Srl controllata;
   l'unica «palla ufficiale» per tutti i campionati di baseball e softball è distribuita esclusivamente dalla TEAMMATE Srl, che decide autonomamente il prezzo da praticare per la pallina stessa;
   la situazione sopra descritta è stata anche oggetto di un articolo pubblicato da ilFattoQuotidiano.it in data 17 gennaio 2015;  
   il MoVimento 5 Stelle ha già da tempo avanzato la richiesta di avvio di un'indagine conoscitiva sulla gestione dei finanziamenti attribuiti al CONI e alle federazioni sportive –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti, se tutto quanto sopra esposto corrisponda a verità e, in caso affermativo, quale sia l'orientamento del Presidente del Consiglio dei ministri in merito;
   se il Governo sia a conoscenza della condotta del CONI con riferimento alla vigilanza esercitata rispetto alla FIBS, che partecipa a società che svolgono attività esclusivamente commerciali (i cui utili, nella misura del 30 per cento, saranno distribuiti a privati), posto che tale attività appare in contrasto con i «principi ai quali devono uniformarsi le FSN in ordine alla eventuale costituzione di società di capitali, cui affidare compiti ed attività di supporto e strumentali ai fini istituzionali federali sono stati definiti dal Coni in data 25 febbraio 2008»;
   se, in considerazione del gravi irregolarità sopra esposte, il Governo non intenda approfondire e chiarire le motivazioni sottese alle suddette condotte omissive, da parte del CONI, che continua a consentire la gestione della FIBS, e delle società partecipate, come descritto nelle premesse;
   se il Governo abbia intenzione di intervenire con iniziative normative, che rideterminino con chiarezza l'assetto e le funzioni del CONI, anche in virtù dell'evolversi del contesto sociale, sportivo, economico e normativo. (5-04839)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sport professionale

organizzazione sportiva

giochi olimpici