ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04814

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 380 del 24/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 24/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/02/2015
Stato iter:
25/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/02/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/02/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/02/2015

SVOLTO IL 25/02/2015

CONCLUSO IL 25/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04814
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 24 febbraio 2015, seduta n. 380

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   dal 2009 la magistratura e l'Agenzia delle entrate sono in possesso della cosiddetta «Lista Falciani», dal nome dell'informatico che consegnò alle autorità francesi file provenienti dalla banca elvetica Hsbc contenenti informazioni su clienti coperti da segreto bancario;
   in questi anni si sono succedute sentenze contrastanti rispetto al diritto di utilizzo di informazioni ottenute in modo irrituale dalle autorità francesi, ma da queste consegnate a quelle italiane secondo la prassi corretta dello scambio di informazioni;
   non si è chiarito nemmeno se le autorità italiane fossero in possesso o avessero potuto decrittare l'intera lista relativa a contribuenti nazionali, stimati in circa 7.000 unità;
   lo scorso 9 febbraio 2014 il settimanale L'Espresso ha pubblicato i nomi di tutti gli italiani presenti all'interno della lista, grazie ad un'inchiesta del Consortium of investigative journalists: a tutt'oggi non è dato sapere se esista una corrispondenza fra i nomi pubblicati dal settimanale e quelli già in possesso dell'Agenzia delle entrate e, in caso affermativo, quale sia l'uso che ne ha fatto la stessa Agenzia anche alla luce della sentenza della Commissione tributaria della Lombardia che nell'agosto 2014 ne sanciva, da ultima, l'utilizzabilità –:
   se esista la suddetta corrispondenza dei nominativi, ed in caso contrario, come intenda l'Agenzia adoperarsi in tempi rapidi e certi per acquisire le informazioni mancanti, e come l'emersione degli stessi possa essere compatibile, in quanto potenzialmente notizia di reato, con le procedure in atto della voluntary disclosure, che invece è preclusa a chiunque abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di indagine amministrativa o penale relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa. (5-04814)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 febbraio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04814

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante sollecita il Governo a fornire chiarimenti in ordine ai controlli espletati dall'Agenzia delle entrate in base alla cosiddetta «Lista Falciani».
  In particolare, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere:
   a) se è stata verificata la corrispondenza dei contribuenti indicati nella lista citata, ottenuta dalle autorità francesi con quelli indicati come facenti parte della lista in un articolo apparso sul settimanale l'Espresso, in data 9 febbraio 2015;
   b) quale impiego sia stato fatto della lista, alla luce della sentenza dell'agosto 2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ne ha sancito l'inutilizzabilità;
   c) come intenda procedere l'Agenzia delle Entrate per reperire le informazioni mancanti, nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la lista in possesso dell'Amministrazione finanziaria e quella pubblicata dal citato settimanale;
   d) se i contribuenti indicati nella lista possano usufruire della procedura di voluntary disclosure.

  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, deve precisarsi che le informazioni relative alla cd. «Lista Falciani» sono state a suo tempo acquisite dal Comando Generale della Guardia di Finanza che ha curato le conseguenti attività di controllo.
  L'Agenzia delle entrate riferisce di non esser mai venuta in possesso della citata «Lista Falciani» e, pertanto, di non essere in grado di effettuare quella verifica di corrispondenza dei contribuenti indicati nella lista stessa, richiesta dall'Onorevole interrogante.
  Ciò premesso, il Comando Generale della Guardia di Finanza precisa che la c.d. «Lista Falciani» concerne contribuenti italiani (sia persone fisiche che persone giuridiche) risultati detentori di disponibilità finanziarie presso la HSBC Private Bank di Ginevra.
  Tale elenco è stato acquisito nel maggio 2010 dal Comando Generale presso la Direzione Generale delle Finanze Pubbliche del Ministero del Bilancio, dei Conti Pubblici e della Riforma dello Stato francese mediante i canali di mutua assistenza amministrativa internazionale ai fini delle imposte sui redditi, previsti dall'articolo 2 della Direttiva n. 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 (all'epoca vigente) e dall'articolo 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia stipulata il 5 ottobre 1989 e ratificata con la legge 7 gennaio 1992, n. 20.
  All'esito dell'acquisizione, sono state successivamente fornite disposizioni ai reparti interessati per i necessari approfondimenti operativi.
  Alla data del 29 gennaio 2015, a fronte di 5.439 nominativi oggetto di segnalazione ai predetti reparti sono stati conclusi 3.276 interventi ispettivi, con la constatazione di elementi positivi di reddito non dichiarati per 741.755.879 euro, IVA dovuta per 4.363.748 euro, IVA non versata per 156.981 euro, ritenute operate e non versate per 10.066 euro, il tutto segnalato all'Agenzia delle entrate per il recupero a tassazione mediante le ordinarie procedure di accertamento e riscossione.
  Le restanti posizioni non sono state approfondite poiché i soggetti indicati non risultano aver effettuato movimentazioni.
  Parallelamente al canale di mutua assistenza amministrativa, le informazioni in argomento sono state acquisite, per il tramite dei canali della cooperazione giudiziaria, anche dalla Procura della Repubblica di Torino, nell'ambito di apposito procedimento penale per i reati di frode fiscale e riciclaggio; in particolare, l'Autorità Giudiziaria di Nizza, all'esito di apposita rogatoria, ha consegnato alla predetta Procura dati bancari concernenti circa 7.700 nominativi.
  Tale lista coincide in larga parte con quella acquisita in via amministrativa dal Comando Generale, sia con riguardo ai nominativi che al periodo di riferimento dei dati bancari.
  L'Autorità Giudiziaria di Torino ha delegato al Nucleo di Polizia Tributaria alla sede le indagini nei confronti dei soggetti residenti nel territorio di competenza e ha trasmesso alle competenti procure della Repubblica le restanti posizioni.
  Infine, occorre evidenziare che il Comando Generale non ha mai fornito agli organi di informazione, né in altro modo, alcuna notizia in merito agli estremi identificativi delle persone inserite nella lista in argomento, nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di segreto d'ufficio.
  In ordine, poi, al legittimo utilizzo dei dati contenuti nella citata «lista» da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'attività di accertamento fiscale, deve registrarsi un orientamento non univoco delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, che hanno talvolta sostenuto la radicale inutilizzabilità dei dati contenuti nella lista; altre volte, invece, hanno ammesso la piena legittimità del loro uso ai fini della verifica della sussistenza della pretesa fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate.
  Si evidenzia comunque che, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, anche l'eventuale acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso (sentenza n. 8344 del 19 giugno 2001). Nello stesso senso anche la sentenza della Suprema Corte n. 3852 del 16 marzo 2001, la cui massima afferma: «... l'inutilizzabilità è categoria giuridica valida solo per il processo penale», e la sentenza n. 8273 del 26 maggio 2003 la cui massima afferma: «In materia tributaria non vige il principio, presente invece nel codice di procedura penale, secondo cui è inutilizzabile la prova acquisita irritualmente, pertanto gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso salvo la verifica della attendibilità, in considerazione della natura e del contenuto dei documenti stessi».
  In attesa di un arresto definitivo della Suprema Corte di Cassazione sulla questione, è opportuno richiamare comunque anche la sentenza n. 29433 del 10 luglio 2013, nella quale i giudici di legittimità confermano l'orientamento che riconosce all'Amministrazione finanziaria il potere/dovere di accertare la posizione del contribuente con tutti i dati conosciuti e comunque in suo possesso indipendentemente dalla provenienza, e stabiliscono che: «l'inutilizzabilità degli atti illegalmente formati a mente dell'articolo 240 c.p.p., comma 2, nella attuale formulazione non preclude che gli stessi possano valere come spunto di indagine, così come accade per gli scritti anonimi.
  E, conclude la Corte, affermando che «Peraltro l'inutilizzabilità degli atti illegalmente formati a mente dell'articolo 240 c.p.p., comma 2, nella attuale formulazione non preclude che gli stessi possano valere come spunto di indagine, ... (cfr. Sez. 1 sentenza del 5 dicembre 2007 n. 45566 RV 238143)».
  Infine, si rappresenta che il prossimo 15 aprile ci sarà sulla questione l'udienza delle Sezioni Unite della Cassazione, che si pronuncerà definitivamente sulla utilizzabilità delle prove in esame. L'esito del giudizio sembra del resto che sarà favorevole all'Amministrazione, visto che, peraltro, il giudice relatore ha attivato la procedura di decisione semplificata vista l'asserita manifesta fondatezza del ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate.
  Con riferimento alla possibilità per i contribuenti indicati nella lista di usufruire della procedura di voluntary disclosure, si rappresenta che la procedura di collaborazione volontaria, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevede che la stessa non può essere attivata dai contribuenti che abbiano avuto la formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura.
  Alla luce di ciò, i contribuenti facenti parte della cd. «Lista Falciani» che si trovino nella suddette condizioni non possono essere ammessi alla procedura di collaborazione volontaria e, qualora richiedessero indebitamente di essere ammessi, attestando falsamente la propria situazione, si configurerebbe il delitto previsto e punito dall'articolo 5-septies del decreto legge n. 167/1990 introdotto dalla richiamata legge n. 186/2014.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

inchiesta giudiziaria

scambio d'informazioni

procedura penale