ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04481

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 363 del 15/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: GIULIETTI GIAMPIERO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 15/01/2015
Stato iter:
01/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/04/2015
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 01/04/2015
Resoconto GIULIETTI GIAMPIERO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/01/2015

DISCUSSIONE IL 01/04/2015

SVOLTO IL 01/04/2015

CONCLUSO IL 01/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04481
presentato da
GIULIETTI Giampiero
testo di
Giovedì 15 gennaio 2015, seduta n. 363

   GIULIETTI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   in data 5 dicembre 2013 è stato approvato il decreto ministeriale avente ad oggetto modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale, n. 164 che definisce le modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale e che è entrato in vigore quasi un anno fa e precisamente il 18 dicembre 2013;
   affinché il cosiddetto «decreto Biometano» sia davvero operativo e i soggetti economici possano capire se l'investimento sia sostenibile o meno occorrono ancora provvedimenti non emanati. Tutto ciò provoca un ritardo che sta peggiorando la crisi di aziende del settore con inevitabili ripercussioni negative sull'occupazione;
   ulteriori provvedimenti sul biometano avrebbero dovuto essere emanati da istituzioni ed enti. Un ruolo di primo piano è stato affidato all'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che non ha rispettato le scadenze temporali richieste (regolamento attuativo, delibera che deve fissare le caratteristiche del biometano, delibera che deve stabilire come ripartire alcuni costi di connessione tra i soggetti produttori del biometano e i soggetti gestori delle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale);
   un elemento chiave senza il quale è impossibile effettuare un'analisi seria e completa di fattibilità tecnico-economica, è rendere finalmente pubblico il valore dei cosiddetti certificati di immissione al consumo di biocarburanti. Al valore di tali certificati, infatti, è legato il livello di incertezza del biometano impiegato come carburante di autotrazione –:
   quali iniziative, per quanto di competenza il Governo intenda mettere in atto per giungere al più presto al completamento dell’iter normativo sul biometano. (5-04481)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 aprile 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-04481

  Nel merito della prima questione sollevata dall'Onorevole interrogante, evidenzio che il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, all'articolo 21 recante «Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale» aveva già individuato le modalità d'incentivazione per il biometano ovvero:
   a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
   b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo qualora il biometano sia immesso in rete e usato per i trasporti;
   c) mediante uno specifico incentivo, di durata e valore da definire, qualora sia immesso nella rete del gas naturale.

  Di conseguenza il decreto interministeriale 5 dicembre 2013, ha definito nel dettaglio le sopra citate modalità di utilizzo del biometano e l'entità degli specifici incentivi. Tali disposizioni sono riportate negli articoli 3, 4 e 5 del decreto medesimo.
  L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2011 ha disposto che l'AEEGSI emani specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
  La medesima disposizione ha fissato gli indirizzi cui l'Autorità dovrà attenersi nella definizione delle direttive sulle connessioni degli impianti di produzione di biometano, stabilendo, tra l'altro, le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano; fissando le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento; stabilendo i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento; individuando, altresì, i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti.
   Il successivo decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, all'articolo 30, 2 comma ter, ha previsto che il termine per l'emanazione da parte dell'AEEGSI delle citate direttive fosse prorogato al 31 ottobre 2014.
  L'AEEGSI, con propria deliberazione (n. 120/11) ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale, cui ha fatto seguito la pubblicazione del Documento per la consultazione n. 160/2012 ed il successivo Documento n. 498/2014 in materia di «Regolazione dell'accesso e dell'uso delle reti del gas degli impianti di produzione di biometano».
  In tali documenti sono stati illustrati gli orientamenti per la definizione delle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale e gli orientamenti inerenti alla regolazione delle allocazioni dell'immissione in rete del biometano, nonché per l'individuazione delle modalità e del soggetto responsabile per l'attività di certificazione della quantità di biometano incentivabile e dei consumi energetici degli impianti, ai sensi delle disposizioni del citato decreto 5 dicembre 2013.
  Terminata la consultazione e l'analisi delle osservazioni e delle proposte fatte pervenire dai soggetti interessati, risulta al Ministero dello Sviluppo Economico che l'AEEGSI è in procinto di emanare nei prossimi giorni i provvedimenti definitivi di propria competenza.
  L'Onorevole interrogante sottolinea, infine, come sia necessario rendere pubblico il valore dei cosiddetti certificati di immissione al consumo dei biocarburanti essendo il valore di tali certificati legato al livello di incentivazione del biometano impiegato come carburante per autotrazione.
  Per quanto riguarda in particolare le modalità di incentivazione relative all'utilizzo del biometano nei trasporti tramite i certificati di immissione in consumo di biocarburanti, evidenzio che non è prevista in nessuna disposizione legislativa l'obbligo e neppure la possibilità di rendere pubblico il valore di tali certificati in quanto, come noto, tale valore si forma dall'incontro dinamico della domanda e dell'offerta durante l'anno.
   Esso dipende, in altri termini, dall'andamento del mercato di tali certificati cui partecipano i soggetti che hanno l'obbligo di miscelazione (coloro che immettono in consumo benzina e gasolio per i trasporti e che hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota percentuale di biocarburanti: al 2015 tale quota è di 5,0 per cento) ed i produttori di biocarburanti, compresi i produttori di biometano.
  In altri termini, come avviene per i mercati di tutte le «commodities», in caso di scarsità il loro valore aumenta e in caso di abbondanza diminuisce.
  Un valore massimo di riferimento, per detti certificati, può essere quello della sanzione che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio devono pagare qualora non rispettino l'obbligo di miscelazione prima detto: normalmente il valore dei certificati dovrebbe attestarsi intorno ai 450-500 euro a certificato (che corrisponde a 10 Gcal), poiché la sanzione è ad oggi pari a circa 600 euro a certificato, con un meccanismo di crescita a seconda se la mancanza sia minima o totale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

biogas

idrocarburo

gas naturale