ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04127

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 338 del 25/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 25/11/2014
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 25/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/11/2014
Stato iter:
26/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 26/11/2014
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 26/11/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/11/2014
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/11/2014

SVOLTO IL 26/11/2014

CONCLUSO IL 26/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04127
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Martedì 25 novembre 2014, seduta n. 338

   CAUSI, GHIZZONI e BARUFFI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, dispone, nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, nonché dagli eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, la sospensione, sino al 31 ottobre 2014, dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento;
   il medesimo comma 2 dispone: «Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014: ... b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione»;
   la disposizione, pertanto, stabilisce, nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali, la sospensione, sino al 31 ottobre 2014, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari;
   la disposizione, essendo stata emanata per alleviare i cittadini e le imprese colpiti dall'alluvione del 2014 e già colpite, nel 2012, dagli eventi sismici, ad avviso degli interroganti, dovrebbe potersi interpretare nel senso che la sospensione dei termini opera a favore degli stessi e non a favore degli uffici finanziari;
   il decreto-legge n. 4 del 2014, parrebbe invece sospendere i termini di prescrizione e decadenza relativamente all'attività degli uffici finanziari, ma non i termini di prescrizione e decadenza per l'opposizione ad atti impositivi emessi dai medesimi uffici, nonché i termini processuali del contenzioso tributario per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali richiamati; tale interpretazione letterale, peraltro, legittimerebbe una potenziale lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, infrangendo i principi di eguaglianza e proporzionalità;
   così interpretata, la norma terrebbe conto esclusivamente dei possibili disagi (causati dall'alluvione) nello svolgimento delle ordinarie funzioni di accertamento e riscossione degli uffici finanziari, senza tenere conto dei disagi dei soggetti residenti in zone peraltro già in stato di sofferenza, dovuto al grave sisma del maggio 2012;
   un'interpretazione che estenda ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali e, precedentemente, dagli eventi sismici, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza sarebbe quanto mai opportuna, per l'evidente necessità di garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione e di riequilibrare la posizione degli uffici finanziari rispetto a quella dei contribuenti;
   tenendo conto del tenore complessivo della disposizione, e delle ragioni per le quali essa è stata adottata, a parere degli interroganti appare che questa sia la lettura più coerente che deve essere data alla norma –:
   se il citato dettato normativo, così come formulato, possa includere, anche in via interpretativa, l'estensione, ai soggetti residenti o con sedi operative nei territori alluvionati, e già prima sconvolti dal sisma del maggio 2012, della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza connessi ad atti impositivi oggetto dell'attività degli uffici finanziari, nonché dei termini processuali del contenzioso tributario.
(5-04127)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04127

  L'Onorevole interrogante fa riferimento ai provvedimenti agevolativi nei confronti dei soggetti residenti o con sede operativa nei territori delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 e dagli eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, accaduti tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014.
  In particolare, chiede se la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 2, lettera h), del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, che sospende i termini di prescrizione e decadenza relativamente all'attività degli uffici finanziari, possa includere anche in via interpretativa la sospensione, a favore dei contribuenti residenti o con sedi operative nei predetti territori, dei termini per l'opposizione agli atti impositivi, nonché dei termini processuali del contenzioso tributario.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. Il citato articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2014, dispone che sono sospesi fino al 31 ottobre 2014:
   «i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78...»;
   «i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014»;
   «i termini di prescrizione e decadenza relativi degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione».

  Pertanto, detta sospensione riguarda tutti gli adempimenti ed i versamenti scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio e 31 ottobre 2014 e opera anche con riferimento ai versamenti relativi alle comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni e dalla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata. Sulla base di tale previsione, è stato sospeso l'invio delle predette comunicazioni nel periodo sopra indicato.
  Per quanto concerne i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, è opportuno rilevare che tale previsione è riferita ai termini della sola attività amministrativa e non anche a quelli processuali.
  La disposizione in esame non menziona, infatti, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l'opposizione agli atti tributari impositivi né la sospensione dei termini processuali.
  Tale mancata previsione non può essere colmata in via interpretativa, per i motivi che di seguito vengono riportati.
  Un primo ostacolo è rappresentato dal chiaro tenore letterale del citato comma 2, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 4 del 2014 che, come già detto, non contempla la sospensione dei termini in questione, lasciando intendere che il legislatore non abbia voluto prevedere tali fattispecie.
  Non vi sarebbero neppure i margini per operare, alla luce della ratio sottesa al decreto-legge n. 4 del 2014 volta a favorire i contribuenti colpiti dalla calamità naturale, un'interpretazione estensiva o analogica della citata norma, dal momento che questo tipo di interpretazione non è consentita, ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice civile, con riferimento ad una disposizione avente carattere eccezionale, quale è senza dubbio il richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014.
  Si osserva, inoltre, che il legislatore, in occasione dell'adozione di disposizioni urgenti relative ad altre calamità naturali, quando ha inteso sospendere anche i termini, processuali e sostanziali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione, lo ha fatto con un'espressa e specifica previsione normativa.
  A tal proposito, devono annoverarsi, a titolo esemplificativo la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti» emanato in occasione del sisma in Abruzzo del 2009, nonché la disposizione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, recante «Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti» concernente gli eventi sismici verificatisi nella Regione Emilia-Romagna 2012).
  Tanto premesso, deve precisarsi che la mancata previsione della sospensione dei termini processuali, da cui derivino decadenze da diritti, azioni o eccezioni effettivamente incide tanto sulle garanzie del contribuente quanto su quelle dell'Amministrazione finanziaria, anch'essa parte processuale.
  Inoltre, non è superfluo ricordare che la mancanza di una disposizione che espressamente preveda la sospensione dei termini processuali impedisce il differimento dei termini previsti dalle discipline che regolano gli istituti definitori, di norma coincidenti con la data ultima per la proposizione del ricorso (ad esempio, i termini per l'acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, per presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 218 del 1997, per definire in maniera agevolata le sanzioni ai sensi degli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997).
  Pertanto, l'esigenza rappresentata dall'Onorevole interrogante è all'attenzione del Governo, che ha avviato i necessari approfondimenti tecnici al fine di poter valutare concretamente la problematica segnalata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sisma

inondazione