ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04091

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 335 del 20/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: FABBRI MARILENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 20/11/2014
Stato iter:
09/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/07/2015
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 09/07/2015
Resoconto FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/11/2014

SOLLECITO IL 15/12/2014

SOLLECITO IL 14/01/2015

SOLLECITO IL 09/06/2015

DISCUSSIONE IL 09/07/2015

SVOLTO IL 09/07/2015

CONCLUSO IL 09/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04091
presentato da
FABBRI Marilena
testo di
Giovedì 20 novembre 2014, seduta n. 335

   FABBRI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   sul tratto autostradale dell'A1 Bologna - Milano realizzata negli anni ’60 e ampliata successivamente, i cavalcavia autostradali sono stati costruiti dalla Società Autostrade in occasione della realizzazione delle diverse arterie autostradali per garantire un percorso senza dislivelli altimetrici all'opera;
   per questo motivo, nella fattispecie per il territorio di Zola Predosa, le strade intercettate dal tracciato autostradale sono state sistematicamente deviate dal tracciato originario e sopraelevate mediante la realizzazione di cavalcavia;
   negli ultimi anni si sono verificati diversi incidenti non gravi che hanno causato danni alle barriere di sicurezza dei cavalcavia attivando scambi di pareri isolati tra i singoli enti e Autostrade per l'Italia (l'unico fra i gestori delle autostrade formalmente interessati finora) circa l'onere di ripristino;
   nel giugno 2012 si è verificato un incidente mortale lungo un cavalcavia di una strada provinciale della provincia di Parma sovrappassante l'A1. Nell'incidente un'auto ha sbattuto contro le reti di protezione del cavalcavia sfondandole ed è precipitata sull'autostrada provocando 3 morti e 8 feriti;
   da quell'incidente è scaturita una fitta corrispondenza tra Autostrade per l'Italia e tutti gli enti proprietari di strade sovrappassanti le autostrade del territorio della regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto la messa a norma dei dispositivi di ritenuta dei cavalcavia e la relativa competenza, messa a norma che costituisce un obbligo di legge;
   tutti i cavalcavia sono stati realizzati ai sensi della legislazione allora in vigore e, in virtù di quanto asserito nelle norme attualmente vigenti, fino a quando si resta nell'ambito del ripristino di un tratto non significativo di guard rail non v’è l'obbligo di adeguamento dei dispositivi alle norme attualmente in vigore;
   la Circolare 3065/2004 precisa però che «per le strade esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali pertanto non vige l'obbligo di applicare il decreto ministeriale n. 223 del 1992 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate o non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso decreto ministeriale, si richiama tuttavia l'attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati dall'articolo 14 del nuovo Codice della strada in merito al controllo dell'efficienza tecnica della strada e delle pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta. Pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la rete stradale di propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano ritenute sufficienti, a programmarne l'adeguamento alle disposizioni del decreto ministeriale n. 223 del 1992, secondo le modalità previste dall'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale»;
   sempre all'interno del soprarichiamato impianto normativo, è precisato che rientrano nel campo di applicazione della norma di adeguamento i progetti che riguardano «la ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno alla strada o per l'utente stradale, anche se non inseriti nell'adeguamento di un intero tronco»;
   inizialmente la richiesta di Autostrade per l'Italia invitava a «verificare le strutture di propria competenza al fine di eventuali interventi di manutenzione e/o di adeguamento anche in ragione delle mutate condizioni di tipologia del traffico circolante sulle strade provinciali...»;
   successivamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - provveditorato alle opere pubbliche Emilia Romagna Marche (con lettera prot. 10607 del 17 agosto 2012) richiamando una diffida ricevuta dal CODACONS in data 31 luglio 2012, chiedeva agli enti proprietari o concessionari di strade di verificare ed accertare lo stato delle infrastrutture viarie, dei ponti e dei cavalcavia sovrastanti strade ed autostrade. La nota precisava che la verifica avrebbe dovuto accertare se dette strutture (in particolare barriere di sicurezza e segnaletica) fossero rispondenti alle norme vigenti, redigendo uno specifico verbale e aggiungeva che in caso di verifica di mancata rispondenza alle condizioni di sicurezza, avrebbero dovuto essere attivati appositi interventi di ripristino;
   da allora, è stato attivato dalla regione Emilia Romagna presso la direzione generale reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità, un tavolo di confronto con le province sul tema della competenza della messa a norma delle barriere esistenti ritenute inadeguate, aprendo così una discussione sull'interpretazione degli articoli delle convenzioni che regolano i rapporti tra Società Autostrade e gli enti proprietari che riguardano il tema della competenza per ogni singola opera;
   dal tavolo è emersa una posizione condivisa da tutti gli enti presenti (regione, province e comune capoluogo) e cioè che le opere di ritenuta (barriere di sicurezza) sono esse stesse parte integrante della struttura e svolgono la loro funzione solo se strettamente connesse al manufatto di scavalco sul quale insistono e che per questa ragione non possono essere considerate separate dall'impalcato. Questa considerazione, letta insieme alle convenzioni sopra richiamate, attribuirebbe la competenza della messa a norma delle barriere ai proprietari della struttura dei cavalcavia, cioè ad Autostrade per l'Italia;
   la regione Emilia Romagna ha chiesto il parere interpretativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha risposto demandando la questione all'Avvocatura dello Stato dalla quale si attende ancora un esito;
   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in risposta ad un quesito inviato dalla provincia di Pesaro e Urbino sempre sul medesimo tema delle competenze si esprimeva in sintesi così: «nel caso di costruzione di una nuova infrastruttura stradale tutti gli oneri e le responsabilità relativi e conseguenti alle opere che risolvono le interferenze con le strade o altre infrastrutture attraversate, sono in capo all'ente che realizza la nuova infrastruttura»;
   il 30 settembre 2014 si è svolto un incontro presso gli uffici della regione Emilia Romagna che ha riunito attorno ad un tavolo tutte le province, il comune di Bologna e i vertici di Autostrade per l'Italia. Durante l'incontro non è stato affrontato il tema delle competenze, ormai in mano all'Avvocatura dello Stato, ma è stata avviata una collaborazione operativa per la cantierizzazione –:
   di quali elementi disponga circa lo stato di sicurezza dei cavalcavia ubicati sul territorio della regione Emilia Romagna, con particolare interesse per quelli che attraversano i comuni di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Val Samoggia, nonché in merito allo Stato della programmazione degli interventi di messa in sicurezza laddove non siano presenti detti requisiti normativi;
   se sia a conoscenza della risposta da parte dell'Avvocatura dello Stato di cui in premessa, relativamente al tema delle competenze, o diversamente se non reputi di doverne sollecitare un parere in tempi brevi, al fine di consentire ai soggetti deputati di avviare il necessario piano degli interventi di messa in sicurezza.
(5-04091)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 luglio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-04091

  In ordine alle opere di protezione esistenti lungo i cavalcavia autostradali, il MIT è ben a conoscenza delle problematiche segnalate dall'interrogante, in quanto per tali opere non esiste alcuna normativa che disciplina le competenze da parte dei gestori delle strutture interferenti.
  Al riguardo, i competenti uffici del MIT hanno più volte sollecitato le società concessionarie che gestiscono l'infrastruttura autostradale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della strada) ad un attento monitoraggio delle suddette opere finalizzato alla valutazione dell'idoneità delle protezioni esistenti; hanno altresì raccomandato di assicurare la vigilanza anche degli attraversamenti affidati in gestione ad altri enti, allo scopo di segnalare tempestivamente a questi ultimi le eventuali anomalie che si dovessero manifestare.
  Come è noto, al fine di ottenere chiarimenti circa l'effettiva competenza per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere protettive in corrispondenza dei cavalcavia autostradali, è stata interessata l'Avvocatura Generale dello Stato.
  L'Avvocatura, con nota n. 172688 del 9 aprile 2015, ha rilevato che «il quadro informativo trasmesso sembra effettivamente deporre (...) per la duplice funzionalità delle barriere, sia rispetto ai tratti autostradali che riguardo alla viabilità interessante i cavalcavia». Pertanto, «rispetto ai danni provocati alle predette barriere dal traffico veicolare interessante la rete viaria sovrapassante, sembra potersi sostenere, in linea di diritto e sulla base delle pertinenti disposizioni del Codice della strada, in assenza di eventuali convenzionamenti di tenore diverso, che gli interventi di ripristino competano all'Ente titolare del tratto di strada ordinaria sovrapassante rispetto a quanto di stretta funzionalità della rete viaria di propria competenza, che avrà necessariamente cura di provvedervi nel rispetto della pertinente vigente normativa al momento della realizzazione delle iniziative di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, altresì provvedendo, ove necessario, all'integrale sostituzione dei dispositivi protettivi in parola onde garantire all'utenza le occorrenti condizioni di sicurezza».
  Il suddetto parere evidenzia, inoltre, che «gli oneri di cui trattasi fanno capo all'Ente pubblico nei limiti di quanto rigorosamente funzionale alla sicurezza della circolazione sui tratti sovrapassanti, laddove, per converso, per gli aspetti inerenti alla sicurezza della circolazione autostradale, i concessionari dovranno farsi carico degli oneri connessi agli interventi concernenti le strutture protettive perché, appunto, strumentali a garantire la sicurezza della circolazione autostradale sulla base della vigente normativa».
  Peraltro, afferma ancora l'Avvocatura che «a prescindere dagli obblighi di ripristino delle barriere facenti capo al soggetto titolare della rete viaria sovrastante, il concessionario autostradale non può per ciò solo ritenersi esente da quei doveri di diligente vigilanza connessi al dinamismo connaturato alla fruizione da parte dell'utenza delle opere autostradali, al fine di impedire, comunque, situazioni di pericolo all'integrità delle persone e delle cose, se del caso praticando ogni utile intervento idoneo ad evitare contesti degenerativi del pericolo medesimo in situazioni di danno all'utenza medesima. Conseguentemente, a fronte di situazioni di potenziale pregiudizio per l'utenza derivanti dalla carenza di adeguati interventi di ripristino delle predette barriere, i concessionari dovranno disporre per la limitazione del traffico veicolare nelle more della realizzazione degli interventi di ricostruzione delle strutture in parola, se del caso attivandosi anche in sostituzione ed in danno dei soggetti pubblici inadempienti».
  Alla luce di quanto sopra, i competenti uffici del MIT hanno quindi confermato le disposizioni già impartite alle Società Concessionarie, in particolare di eseguire un attento monitoraggio delle opere finalizzato alla valutazione della idoneità delle protezioni esistenti, di assicurare la vigilanza anche degli attraversamenti affidati in gestione ad altri Enti allo scopo di segnalare tempestivamente agli stessi le eventuali anomalie ed ha richiesto, ove l'Ente competente non provveda, di procedere in sostituzione e in danno dell'Ente stesso svolgendo tutte le attività indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione autostradale con la possibilità di rivalersi economicamente sugli Enti gestori dei cavalcavia sovrapassanti le sedi autostradali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

dispositivo di sicurezza

incidente di trasporto

infrastruttura dei trasporti