ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04059

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 334 del 19/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
IACONO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
D'OTTAVIO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
MALPEZZI SIMONA FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
SGAMBATO CAMILLA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
CASATI EZIO PRIMO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
PICCIONE TERESA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
RAMPI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
NARDUOLO GIULIA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
MALISANI GIANNA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2014
BERGONZI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 25/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/11/2014
Stato iter:
18/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/12/2014
Resoconto BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 18/12/2014
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/11/2014

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 25/11/2014

DISCUSSIONE IL 18/12/2014

SVOLTO IL 18/12/2014

CONCLUSO IL 18/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04059
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Mercoledì 19 novembre 2014, seduta n. 334

   GHIZZONI, GNECCHI, DI SALVO, INCERTI, GRIBAUDO, IACONO, BARUFFI, D'OTTAVIO, MARIANI, ROCCHI, MALPEZZI, GIACOBBE, CAROCCI, BOSSA, MANZI, PES, SGAMBATO, CINZIA MARIA FONTANA, CASATI, MAESTRI, PICCIONE, COCCIA, CASELLATO, TERROSI, MORETTO, RAMPI, NARDUOLO, MALISANI e ALBANELLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   la riforma pensionistica nota come riforma Fornero, introdotta dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, non ha tenuto conto della specificità del comparto scuola nel quale, l'accesso al pensionamento è concesso un solo giorno all'anno, il 1° settembre, in considerazione della continuità didattica che deve essere garantita agli studenti;
   più specificatamente, l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, vincola la cessazione del servizio nel comparto scuola «all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata»; al contempo, l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, tuttora vigente, dispone che per «il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione del servizio ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico e accademico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno». Inoltre, a normativa Fornero vigente, anche nella circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 del dipartimento Funzione Pubblica al punto 6) si fa riferimento alla particolarità del comparto scuola, affermando espressamente che rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all'inizio dell'anno scolastico per le esigenze di servizio;
   l'assenza di una disposizione riferita alla specificità della scuola nella riforma Fornero, che non era mai mancata nella normativa pensionistica precedente, ha prodotto effetti negativi su circa 4.000 lavoratori del comparto scuola, tra docenti e personale ATA – noti come «Quota96Scuola» – che avrebbero maturato i requisiti per il pensionamento nel corso dell'anno scolastico 2011/2012 e che avrebbero quindi avuto diritto alla quiescenza a far data dal 1o settembre 2012, ma che invece sono rimasti e restano in servizio;
   dal gennaio 2012 sul pensionamento di questo personale sono intervenuti diversi gruppi parlamentari con atti di sindacato ispettivo, proposte di legge ed emendamenti a testi in esame delle Camere che però non hanno conseguito esito positivo, poiché i diversi governi, succedutisi nel frattempo, non hanno convenuto sulle coperture finanziarie individuate dai parlamentari per dare soluzione alla questione;
   con la sentenza numero 31595 del 3 novembre 2014, il giudice del lavoro del tribunale di Salerno, dottoressa Ippolita Laudati, ha accolto il ricorso di 42 docenti salernitani appartenenti alla suddetta platea dei «Quota96Scuola», accertando e dichiarando «il diritto dei ricorrenti tutti ad esser collocati in quiescenza alla data del 1o settembre 2012». Nella sentenza, il giudice fonda il proprio pronunciamento proprio sulla richiamata specificità della scuola «laddove il decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 1998 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto 2012 nel caso di specie». Al contempo egli ravvede una incongruenza insita nella citata circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 del dipartimento della funzione pubblica che «non sembra invece preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto (età-anzianità contributiva) e il termine dal quale si può far valere tale diritto (cessando di fatto la prestazione lavorativa). La circolare della quale si sta discorrendo distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dal momento afferente la decorrenza. Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa... Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene “imposto” di continuare a lavorare fino al 31 agosto 2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modificato il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato»;
   ad analoghe considerazioni era giunto nel 2012 il giudice dottoressa Baroncini del tribunale di Roma, collocando in quiescenza due docenti in deroga alla vigente riforma Fornero, senza che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca proponesse specifico ricorso in appello;
   altri giudici del lavoro si sono espressi differentemente da quelli di Roma e Salerno: in taluni casi hanno respinto la richiesta dei ricorrenti; in altri si sono dichiarati incompetenti per materia e hanno rinviato alla Corte dei Conti; in altri, ancora, hanno rinviato alla Corte costituzionale per eventuali profili di incostituzionalità. La detta Corte si è espressa sull'inammissibilità del ricorso per la sua formulazione: conseguentemente, due ricorsi sono stati ripresentati (da parte dei tribunali di Siena e Ragusa) e sono in attesa di sentenza della Corte stessa. Si ricorda, inoltre, che inizialmente era stato presentato ricorso anche al Tar del Lazio e che anch'esso aveva dichiarato la sua incompetenza, dando così inizio alla serie di rinvii alle varie giurisdizioni – a cui si è fatto accenno – che di fatto, dopo tre anni, privano dei cittadini anche del diritto della certezza di una sentenza, positiva o negativa che sia;
   le sentenze di Roma e Salerno sanciscono liceità, correttezza, validità e fondatezza della aspettativa del personale della scuola denominato «Quota96Scuola» che, in presenza di requisiti economici, professionali, giuridici ed anagrafici identici e speculari a quelli dei colleghi mandati in pensione dal giudice del lavoro ritengono di dover ottenere una estensione degli effetti delle sentenze richiamate;
   l'incertezza nell'individuazione del giudice naturale così come l'eccessiva alternanza di sentenze opposte tra loro e la collocazione in pensione da tre anni di due docenti in esecuzione di sentenza, nonché la mancata approvazione di una soluzione politica – attesa da tre anni ma mai conseguita nonostante le iniziative parlamentari e i pronunciamenti dei diversi governi in favore di una risoluzione alla questione – esprimono una situazione di grave pregiudizio al diritto dei cittadini di avere un «giusto processo», testimoniando una disparità di trattamento tra lavoratori con identici titoli e medesimi diritti al pensionamento, ed accentuano il senso di distacco dalle Istituzioni, le quali creano aspettative senza poi assumere adeguate decisioni in merito;
   riconoscere e garantire la specificità della scuola in relazione ai requisiti per il pensionamento come descritto in premessa, consentirebbe di incrementare le immissioni in ruolo di personale giovane, riducendo il precariato e contrastando un'anomalia propria dell'Italia, che risulta essere il Paese dell'Unione europea con la percentuale più alta di insegnanti ultra cinquantenni e quella più bassa di insegnanti al di sotto dei 30 anni;
   la «finestra fissa» per il pensionamento dei lavoratori della scuola è stata dettata dalla salvaguardia della qualità e continuità del servizio scolastico e per questo non un privilegio di pochi ma un'esigenza legata ad un bene comune: l'istruzione dei nostri alunni;
   uno Stato che si dica affidabile e credibile agli occhi dei cittadini non può non provvedere alla correzione di errori che pesano sulla vita delle persone  –:
   quali iniziative o atti il Governo intenda assumere – concretamente e con la sollecitudine dovuta dopo tre anni di attesa – in ordine ai lavoratori della scuola della cosiddetta «quota 96», per risolvere le problematiche interpretative e applicative della riforma Fornero e per sanare la diseguaglianza di trattamento generata dalle sentenze di Roma, che hanno concesso il pensionamento già a due docenti – mentre quella di Salerno, se passasse in giudicato, lo concederebbe ad altri 42 ricorrenti al fine di non creare ulteriore pregiudizio al principio di uguaglianza nel diritto nonché alla dignità umana e professionale dei lavoratori coinvolti.
(5-04059)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 dicembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-04059

  Gli Onorevoli interroganti – con il presente atto parlamentare – richiamano l'attenzione del Governo sugli effetti prodotti dalla riforma pensionistica introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia) nei confronti del personale appartenente al comparto scuola.
  La predetta riforma – entrata in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2012 – ha introdotto nuovi e più rigidi requisiti per l'accesso al pensionamento, facendo, tuttavia, salva l'applicazione della previgente normativa – basata sul cosiddetto sistema delle quote – nei confronti di quei soggetti che maturassero i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011.
  Al contempo la predetta riforma, a protezione di particolari categorie di soggetti che, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia pensionistica, si sarebbero ritrovate prive di retribuzione e di pensione, ha introdotto deroghe e salvaguardie in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto «Salva Italia».
  Con particolare riferimento al comparto scuola non sono state riscontrate specificità di carattere previdenziale tali da giustificare una regolamentazione differenziata (deroghe o salvaguardie) rispetto alla generalità dei lavoratori.
  L'unica specificità rispetto ai dipendenti civili di altri comparti è costituita, infatti, dall'obbligo, per il personale della scuola, di accedere al pensionamento il 1o settembre di ogni anno, circostanza, di per sé, non ritenuta idonea dal Legislatore del 2011 a giustificare una deroga alle nuove previsioni generali di cui all'articolo 24 del decreto Salva Italia.
  Conseguentemente, le deroghe ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento non trovano applicazione nei confronti di quei lavoratori appartenenti al comparto scuola che hanno maturato i requisiti pensionistici nei corso dell'anno scolastico 2011/2012, con decorrenza dal 1o gennaio 2012.
  In tale contesto di riferimento, tengo a precisare che la questione prospettata dagli onorevoli interroganti è stata più volte sottoposta all'attenzione del Governo che ha provveduto ad avviare i dovuti approfondimenti soprattutto in ordine alla reperibilità della necessaria copertura finanziaria, al fine di garantire una positiva soluzione della vicenda.
  A tal riguardo è utile ribadire quanto affermato dal Vice Ministro Morando nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità presso la Commissione bilancio della Camera. In tale occasione è stato evidenziato come il Governo sia oramai prossimo all'adozione di un intervento normativo di notevole rilievo volto ad incidere profondamente sul mondo della scuola e principalmente orientato a favorire il ricambio generazionale del corpo docente.
  Il Vice Ministro ha auspicato che la definizione dell'intervento richiesto dagli interroganti possa avere luogo nell'ambito della realizzazione del più complessivo piano di riforma denominato «La buona scuola», secondo una tempistica tale da assicurare che il nuovo impianto regolatorio possa entrare in vigore a partire dall'anno scolastico 2015-2016 e ha manifestato la volontà del Governo a impegnarsi ad affrontare in via risolutiva, già dalla prossima primavera e nel contesto del citato piano «La buona scuola», anche la questione concernente i lavoratori di «quota 96».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impiegato dei servizi pubblici

diritto dell'individuo

pensionato