ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03942

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/11/2014
Stato iter:
05/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 05/11/2014
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 05/11/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/11/2014
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/11/2014

SVOLTO IL 05/11/2014

CONCLUSO IL 05/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03942
presentato da
PISANO Girolamo
testo di
Martedì 4 novembre 2014, seduta n. 324

   PISANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 530, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha prorogato i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, della comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli;
   detta norma, in particolare, ha prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 i termini entro i quali gli agenti della riscossione devono presentare la comunicazione di inesigibilità dei ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 (in luogo del 31 dicembre 2010);
   sono stati conseguentemente rimodulati anche i termini per il controllo delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli uffici competenti;
   tali adempimenti sono strettamente correlati e serventi anche alla direttiva 2011/85/UE, che — facente parte del pacchetto dei provvedimenti legislativi noti come «Six Pack» volti all'introduzione di meccanismi rafforzati di controllo e di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri – ha specificamente fissato regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali finalizzate a renderli più trasparenti, confrontabili e il più possibile completi e veritieri, nonché ad allinearli su un medesimo orizzonte temporale di programmazione;
   il legislatore nazionale ha dato attuazione alla direttiva comunitaria, cercando peraltro di sopperire ad una serie di criticità già rilevate nel complesso ed eterogeneo ordinamento contabile nazionale, con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009) e dell'articolo 2 della legge sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) introducendo nuove norme volte all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, rispettivamente;
   ai fini di una corretta entrata a regime della nuova disciplina sull'armonizzazione contabile e dunque ai fini dell'individuazione di eventuali criticità della stessa e dell'adozione delle conseguenti modifiche, entrambi i decreti legislativi prevedono una fase di sperimentazione decorsa la quale i nuovi principi contabili e gli schemi di bilancio armonizzati (eventualmente corretti in itinere in virtù degli esiti della sperimentazione) troveranno applicazione;
   il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni, gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali, ha fatto decorrere la fase sperimentale dall'anno 2012, prevedendone una durata biennale (anni 2012 e 2013);
   con l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, la durata della sperimentazione per gli enti territoriali suddetti è stata prolungata fino all'anno 2014: conseguentemente, la nuova disciplina di armonizzazione come rivista e corretta sulla base degli esiti della sperimentazione, dovrà decorrere dal 1o gennaio dell'anno 2015;
   un'eventuale, ennesima proroga dei termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, della comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli impedirebbe la messa a regime delle nuove norme sull'armonizzazione contabile e, di conseguenza, comporterebbe, ad avviso dell'interrogante, la violazione della direttiva comunitaria superiormente citata –:
   se intenda assumere iniziative per prorogare nuovamente il termine del 31 dicembre 2014 da ultimo fissato per la comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli pervenuti a tutto il 31 dicembre 2011 agli agenti della riscossione e quale sia lo stato di attuazione della procedura da parte degli agenti della riscossione. (5-03942)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03942

  Con l'interrogazione a risposta immediata in esame, l'onorevole interrogante, tenuto conto della proroga, al 31 dicembre 2014, dei termini previsti per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione disposta dall'articolo 1, comma 530, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e della conseguente rimodulazione dei termini per il controllo di dette comunicazioni a cura dei competenti uffici degli enti creditori, ha chiesto di conoscere se si intenda procedere ad un'ulteriore proroga del termine da ultimo fissato per la comunicazione di inesigibilità relativa ai ruoli affidati entro il 31 gennaio 2011 e «quale sia lo stato di attuazione da parte degli agenti della riscossione». Ciò, atteso, in particolare, l'impatto che un eventuale ennesimo rinvio dei termini avrebbe sul processo di armonizzazione contabile posto in essere dalle Regioni e da altri enti territoriali in attuazione di quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia.
  Al riguardo, l'onorevole interrogante ha, infatti, premesso che gli adempimenti legati al controllo dell'inesigibilità sarebbero strettamente correlati alla Direttiva comunitaria 2011/85/UE (contenente regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali finalizzati a renderli più trasparenti completi e veritieri), alla quale il legislatore nazionale avrebbe dato attuazione con il decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011 ed il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, emanati ai sensi delle leggi sulla contabilità pubblica e sul federalismo fiscale. Entrambi i decreti, ai fini di una corretta entrata a regime della nuova disciplina sull'armonizzazione contabile, prevedrebbero una preliminare fase di sperimentazione prima della definitiva applicazione dei nuovi principi contabili e degli schemi di bilancio armonizzati.
  In particolare, poiché la fase sperimentale prevista per le Regioni e gli altri enti territoriali, avviata nel 2012, si concluderebbe, in virtù del decreto legislativo n. 118 del 2011, nell'anno 2014, secondo l'interrogante, una proroga dei termini relativi all'inesigibilità impedirebbe la messa a regime delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, comportando, di conseguenza, la violazione della direttiva comunitaria citata.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, occorre evidenziare che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 – Discarico per inesigibilità – «ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità». Tale comunicazione deve essere presentata entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, secondo quanto previsto dal successivo comma 2, lettera c), dell'articolo 19, pena la perdita del diritto al discarico. Ai sensi del comma 3 della disposizione in esame, una volta presentata ritualmente la predetta comunicazione di inesigibilità, l'ente creditore può valutare la fondatezza della stessa entro tre anni, decorrenti dalla data della sua presentazione, decorsi inutilmente i quali, il concessionario è automaticamente discaricato, e sono contestualmente eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
  Con numerosi interventi legislativi, è stato più volte differito il termine entro il quale gli agenti della riscossione devono presentare la comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli nonché il termine per il controllo di merito da parte degli Uffici.
  In ordine ai quesiti formulati dall'onorevole interrogante, in particolare, Equitalia S.p.A. osserva come non appaia del tutto chiaro il richiamo, nell'ambito della tematica dell'inesigibilità, alla Direttiva comunitaria 2011/85/UE, atteso che essa stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri necessarie a garantire l'osservanza da parte degli stessi Stati dell'obbligo, derivante dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di evitare disavanzi pubblici eccessivi. In tale ottica, vengono dettati i criteri per la programmazione di bilancio economica e le misure per l'istituzione di un quadro di bilancio a medio termine degli Stati membri nonché le regole di bilancio numeriche specifiche. A tale direttiva è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 54 del 4 marzo 2014, e non con i citati decreti legislativi numeri 91 e 118 del 2011 che, per quanto possano riguardare l'adeguamento e l'armonizzazione dei sistemi contabili della finanza pubblica, risultano inconferenti rispetto alle particolari regole di armonizzazione dettate dalla Direttiva del 2011/5/UER, e, peraltro, neppure menzionati nelle premesse di entrambi i decreti.
  Poste in linea generale le riflessioni che precedono Equitalia S.p.A. fa, inoltre, presente che, per effetto delle molteplici proroghe susseguitesi nel tempo, il 31 dicembre del corrente anno dovrebbero prodursi tutte le comunicazioni di inesigibilità afferenti ai ruoli affidati dal 2000 al 2011.
  In considerazione degli ingenti volumi interessati si tratterebbe, pertanto, di fornire agli enti creditori dati e documenti cartacei, ai fini del controllo di legge, con un impegno considerevole, tanto per le società del gruppo Equitalia, che per gli enti predetti, sui quali grava, per l'appunto, l'onere del controllo.
  La questione è comunque all'attenzione del Governo che sta valutando le misure più appropriate da adottare per gestire la situazione sopra rappresentata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

bilancio dello Stato

controllo della comunicazione

direttiva comunitaria