Legislatura: 17Seduta di annuncio: 322 del 31/10/2014
Primo firmatario: TOFALO ANGELO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 31/10/2014 GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/10/2014 COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 31/10/2014
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 31/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 21/05/2015 Resoconto ALFANO GIOACCHINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA) REPLICA 21/05/2015 Resoconto TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/10/2014
SOLLECITO IL 14/01/2015
DISCUSSIONE IL 21/05/2015
SVOLTO IL 21/05/2015
CONCLUSO IL 21/05/2015
TOFALO, DE LORENZIS, SILVIA GIORDANO e COLONNESE. —
Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
con l'articolo 9 della legge n. 78 del 1983 si prevedono le indennità per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei;
i diversi ricorsi al TAR, scaturiti dalle varie interpretazioni della legge, dimostrano che esiste disomogeneità di trattamento economico tra i brevettati aerosoccorritori;
le amministrazioni militari non hanno mai fatto alcuno sforzo affinché si sanassero tali differenze dovute a sentenze del TAR tutte diverse tra di loro. Il problema è evidenziato dal fatto che di base si riconosce l'indennità agli aerosoccorritori mentre la cumulabilità con il pronto intervento è stata messa in dubbio e in vari casi non elargita;
quali azioni il Ministro voglia attuare per garantire equità di trattamento economico a tutti i brevettati aerosoccorritori. (5-03925)
L'attribuzione dell'indennità supplementare al personale brevettato aerosoccoritore è stata, in passato, oggetto di un considerevole contenzioso, dapprima incentrato sul diritto alla percezione dell'indennità e, successivamente, sulla cumulabilità dell'indennità per incursori e operatori subacquei con le indennità di pronto intervento aereo.
La giurisprudenza, non sempre univoca, in qualche caso ha accolto in primo grado ricorsi proposti da alcuni interessati; tuttavia, il Consiglio di Stato ha affermato la non cumulabilità delle predette indennità «trattandosi di compenso per compiti da espletarsi nelle medesime condizioni di pronta impiegabilità».
A seguito di tale orientamento, la Direzione generale per il personale militare, con circolare del 2 maggio 2006, ha disciplinato la materia.
In ragione di tali disposizioni amministrative che recepiscono i principi stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il contenzioso si è ridotto a casi sporadici che riguardano, in particolare, l'attribuzione della misura giornaliera per il personale non in possesso del brevetto di aerosoccoritore.
Anche per tale ultima fattispecie il Consiglio di Stato si è pronunciato accogliendo l'appello dell'Amministrazione (sentenze della 4a sezione del Consiglio di Stato n. 2290 e n. 2291 del 2012).
In merito, poi, ai casi residui di attribuzione delle indennità derivanti dal precedente contenzioso, ove l'Amministrazione è risultata soccombente in giudizio, il personale interessato (da intendere, in via esclusiva, come personale ricorrente, stante il divieto di estensione del giudicato amministrativo) continua a percepire l'emolumento, fintantoché sarà in possesso dei requisiti previsti e impiegato nelle condizioni individuate dalla competente Direzione generale.
Si segnala infine che, anche alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, allo stato attuale le disposizioni per l'attribuzione dell'indennità non danno adito a controversie.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):interpretazione del diritto