ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03900

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 320 del 29/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/10/2014
GALLO RICCARDO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/10/2014
Stato iter:
30/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/10/2014
Resoconto LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 30/10/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/10/2014
Resoconto LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/10/2014

SVOLTO IL 30/10/2014

CONCLUSO IL 30/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03900
presentato da
SAVINO Sandra
testo di
Mercoledì 29 ottobre 2014, seduta n. 320

   SANDRA SAVINO, LAFFRANCO e RICCARDO GALLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito del riordino della tassazione immobiliare comunale, l'articolo 1, commi da 442 a 469, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha disciplinato l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
   numerosi comuni, in diverse regioni del Paese, segnalano che, a seguito delle molteplici e articolate complessità riscontrate nei meccanismi di calcolo e di applicazione delle aliquote relative al medesimo tributo, non hanno approvato i provvedimenti per l'applicazione della tassa, quali: l'approvazione del piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti, ed il regolamento per l'applicazione, con le relative tariffe, entro il termine del 30 settembre, (previsto dal decreto ministeriale del 18 luglio 2014, quale termine ulteriore di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali), ma adempiuto nei giorni immediatamente successivi;
   secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli effetti del ritardato compimento di tali adempimenti, rende impossibile l'applicazione e la conseguente riscossione della TARI, con le conseguenza, anomala, e paradossale, che gli enti locali interessati non potranno riscuotere una tassa destinata al finanziamento obbligatorio dei servizi comunali rivolti all'intera collettività, contravvenendo, fra l'altro, ai princìpi ispiratori della norma in questione, che prevede a carico degli utenti, in maniera differenziata, la copertura dell'intero servizio;
   quali iniziative urgenti intenda adottare, al fine di consentire per i numerosi enti locali che, a causa delle complessità di diversa natura, in particolare per le molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare introdotte nel lasso di tempo ristretto in cui è avvenuto il riordino della tassazione immobiliare, non hanno deliberato entro i termini il regolamento TARI e le relative tariffe, ma nei giorni immediatamente successivi alla scadenza, un'ulteriore proroga ed evitare che gli stessi enti locali siano sottoposti a procedure d'indisponibilità finanziaria gravi e accertate, con elevate possibilità di dissesto finanziario, nonché inevitabili ed onerose conseguenze per i servizi forniti nei riguardi di intere comunità locali amministrate. (5-03900)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03900

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti, tenuto conto che molti comuni a causa delle complessità riscontrate nei meccanismi di calcolo e di applicazione delle aliquote della nuova tassa sui rifiuti (TARI), non hanno provveduto nei termini ad adottare i provvedimenti quali l'approvazione del piano finanziario per la gestione del servizio dei rifiuti ed il regolamento e le tariffe della menzionata tassa, chiedono un'ulteriore proroga dei termini per gli adempimenti connessi al nuovo tributo al fine di evitare che gli stessi enti locali siano sottoposti a procedure di indisponibilità finanziaria gravi e accertate, con grave pregiudizio delle comunità locali amministrate.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, giova sottolineare che la TARI presenta sostanzialmente le stesse caratteristiche delle precedenti forme di prelievo sui rifiuti, vale a dire della TARES, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore per l'anno 2013, della cosiddetta TIA 1, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché della TIA 2, prevista, dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  Ciò che accomuna tutti i prelievi menzionati, compresa la TARI, è la circostanza che essi si basano sulla stessa modalità di calcolo, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, concernente il «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani». A questo proposito, si deve evidenziare che il Dipartimento delle finanze ha pubblicato sul proprio sito internet le linee guida per l'applicazione della TARES, proprio per agevolare i comuni «nei meccanismi di calcolo e di applicazione delle aliquote relative al medesimo tributo».
  Ciò premesso, la questione prospettata dagli Onorevoli interroganti è conosciuta dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, che, effettuati gli opportuni approfondimenti, hanno allo studio una proposta di norma volta a consentire ai comuni, che non hanno istituito la TARI nel termine del 30 settembre 2014, di procedere comunque alla riscossione della tassa dovuta a fronte del servizio di gestione dei rifiuti che deve essere necessariamente reso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta ambientale

piano di finanziamento

prestazione di servizi